Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43729 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43729 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/04/2024 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, nel senso dell’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
lette le conclusioni della difesa, che insiste nell’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento di cui in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Cagliari (il 4 aprile 2024) ha dichiarato esecutivo il decreto penale emesso (il 20 ottobre 2021) a carico di NOME COGNOME, per la fattispecie di cui all’art. 186, commi 1, 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 («cod. strada»), con riferimento alla cui pena, dopo l’emissione del detto decreto, in assenza di opposizione era stata chiesta e «ammessa» (con provvedimento del 9 maggio 2022) la sostituzione con i lavori di pubblica utilità ai sensi del comma 9-bis del citato art. 186 cod. strada,-
Trattasi di dichiarazione di esecutività, disposta ex art. 459, comma 1-ter, ultimo periodo, cod. proc. pen., per la mancata comunicazione dell’indicazione dell’ente presso cui svolgere i detti lavori a opera della difesa (che aveva dichiarato di non essere stata in grado di ottenere disponibilità da parte di alcun ente).
Il provvedimento con il quale è stato dichiarato esecutivo il decreto penale è stato impugnato nell’interesse di NOME con ricorso fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge per aver il G.i.p. dichiarato esecutivo il decreto penale, dopo aver ammesso la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, in ragione della mancata comunicazione dell’indicazione dell’ente presso cui svolgere i detti lavori, nonostante plurimi tentativi della difesa di ottenere l relativa disponibilità. Ritenuta ammissibile la sostituzione, a dire del ricorrente, sarebbe stato onere dell’Autorità giudiziaria promuovere l’avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, compresa l’individuazione del relativo Ente.
2.2. Sostanzialmente in subordine rispetto alla censura di cui innanzi, con il secondo motivo si deduce la violazione di legge ovvero l’abnormità del provvedimento con il quale, nel descritto contesto, è stata dichiarata l’esecutività del decreto penale. Il G.i.p., a dire del ricorrente, nella situazione di cui innanzi ritenuto di non poter procedere alla sostituzione della pena, avrebbe dovuto emettere decreto di giudizio immediato ex art. 459 cod. proc. pen.
Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso oltre che ammissibile è fondato nei termini di seguito specificati.
Come sintetizzato in sede di ricostruzione del fatto processuale, con il provvedimento impugnato del 4 aprile 2024 il G.i.p., ex art. 459, comma 1-ter, ultimo periodo, cod. proc. pen., nella formulazione vigente a decorrere dallo stesso 4 aprile 2024, ha dichiarato esecutivo il decreto penale di condanna per il reato previsto dall’art. 186, commi 1, 2, lett. c), e 2-sexies, cod. strada, in ragione della mancata comunicazione da parte della difesa dell’indicazione dell’ente presso cui svolgere i lavori di pubblica utilità.
Trattasi in particolare di decreto con riferimento alla cui pena, dopo l’emissione dello stesso e in assenza di opposizione, era stata chiesta da NOME e «ammessa», con provvedimento del 9 maggio 2022, la sostituzione con i lavori di pubblica utilità di cui al comma 9-bis del citato art. 186 cod. strada.
In merito alla possibilità di richiedere al G.i.p., dopo l’adozione del decreto penale di condanna, la sostituzione della pena pecuniaria con i lavori di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, si è condivisibilmente pronunciata la giurisprudenza di legittimità in senso affermativo, con riferimento all’art. 459 cod. proc. pen. nella sua formulazione antecedente alle modifiche apportate dal d.gs. n. 150 del 2022 e dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31.
Sez. 4, n. 6879 del 13/01/2021, COGNOME, Rv. 280934 – 01, all’esito di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 459 cod. proc. pen., ha chiarito che in caso di avvenuta emissione di decreto penale di condanna, il G.i.p., su istanza dell’imputato presentata nel termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento e in assenza di presentazione, da parte di questi, di atto di opposizione, può sostituire la pena pecuniaria di cui al decreto penale con quella del lavoro di pubblica utilità prevista dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, e, per medesinnezza di ratio, con quella di cui 187, comma 8-bis, cod. strada, nell’ipotesi da tale articolo contemplata (la citata sentenza «COGNOME» ha peraltro evidenziato la differenza con la fattispecie sottesa a Sez. 1, n. 24055 del 15/04/2015, Apicella, Rv. 263968 – 01, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per aver l’imputato proposto rituale opposizione a decreto penale oltre all’istanza di sostituzione, con la conseguenza che la richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità avrebbe dovuto trovare la propria collocazione all’interno del giudizio originato dalla presentazione dell’opposizione, non potendo costituire oggetto di una autonoma istanza formulata al di fuori della sede processuale propria).
È stato sul punto osservato che il comma 9-bis in oggetto stabilisce che «la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n 274…», potendo quindi il G.i.p. operare la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità già in fase di emissione del decreto penale. Sicché, a maggior ragione, tale sostituzione può essere operata successivamente, qualora vi sia una richiesta esplicita dell’imputato nei termini di legge, indipendentemente dalla presentazione di un atto di opposizione. È la stessa disposizione a stabilirlo, sia pure a contrario, là dove prevede che la sostituzione della pena è subordinata alla «non opposizione» da parte dell’imputato. In tal senso, l’istanza espressa proveniente dall’imputato (di accedere ai lavori di pubblica utilità) può essere letta come una esplicita «non opposizione», idonea ad attivare la procedura di applicazione da parte del G.i.p. della pena sostitutiva in luogo di quella pecuniaria indicata nel decreto penale di condanna (non opposto).
Una diversa interpretazione, ha proseguito sul punto la citata Sez. 4, n. 6879 del 13/01/2021, COGNOME, oltre a non essere coerente con la ratio della disposizione esaminata, largamente favorevole alla pena sostitutiva anche in sede di decreto penale, potrebbe far sorgere dubbi di costituzionalità della norma, per violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.), essendo pregiudicato il diritto dell’imputato di ottenere la sostituzione della pena stabilita nel decreto con i lavori di pubblica utilità. In effetti, se è vero che è sempre possibil presentare un atto di opposizione al decreto penale e poi chiedere in giudizio i lavori di pubblica utilità, è anche vero che in questo modo la pena su cui calcolare la sostituzione sarebbe inevitabilmente più alta rispetto a quella certamente più favorevole (v. art. 459, comma 2, cod. proc. pen.) – irrogata con il decreto penale. Ne conseguirebbe un sicuro e concreto interesse dell’imputato a vedersi sostituire la pena specificamente indicata nel decreto penale e non una pena più alta fissata dal giudice nel giudizio conseguente all’opposizione.
Sul punto la Suprema Corte ha poi concluso nel senso per cui non si deve dimenticare, peraltro, che la richiesta dei lavori di pubblica utilità attiva subprocedimento che può essere considerato, in senso lato, un «rito alternativo», da cui discende, in caso di esito positivo – come per l’istituto della messa alla prova – l’estinzione del reato. Si tratta, in definitiva, di un cas specifico, limitato a determinati reati, di «messa alla prova», con meccanismi parzialmente diversi ma sempre riconducibili alla generale categoria della c.d. probation, che secondo la definizione del RAGIONE_SOCIALE descrive l’esecuzione in area penale esterna di sanzioni e misur e definite dalla legge ed imposte ad un autore di reato [il riferimento specifico ch
si legge nella sentenza «COGNOME» è: a Recommandation CM/Rec(2010)1 e Recomnnandation CM/Rec(92)16)]. Sotto questo profilo, si tratta di un istituto sicuramente favorevole all’imputato che, pertanto, deve trovare larga applicazione in tutti i casi previsti dalla legge. Sicché, in questa prospettiva, l disposizioni normative che lo prevedono devono dunque essere interpretate in modo tale da consentire un ampio e facile accesso dell’istituto ai soggetti che ne possano beneficiare.
Chiarito quanto innanzi, occorre evidenziare che, nella specie, il decreto penale, la successiva richiesta di sostituzione ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada e la sua ammissione sono intervenuti antecedentemente alle modifiche apportate all’art. 459 cod. proc. pen. a opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. «Riforma Cartabia») e dell’art. 2, comma 1, lett. s), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31. La declaratoria di efficacia del decreto penale è stata invece disposta (il 4 aprile 2024) dopo le dette modifiche e, in particolare, in applicazione dell’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen. (prima introdotto con il d.lgs. n. 150 del 2022 e poi) modificato dal citato art. 2 d.lgs. n. 31 del 2023.
Il d.gs. n. 150 del 2022, difatti, oltre a modificare, a decorrere dal 30 dicembre 2022, il comma 1-bis dell’art. 459 cod. proc. pen., ha inserito nell’articolo in oggetto il comma 1-ter, sempre a decorrere dal 30 dicembre 2022, successivamente modificato dall’art. 2, comma 1, lett. s), d.lgs. n. 31 del 2024 (in vigore dal 4 aprile 2024).
Orbene, in assenza di norme transitorie, occorre individuare la disciplina applicabile in forza del principio tempus regit actum ma garantendo l’esigenza di tutela dell’affidamento maturato dalla parte in relazione alla fissità del quadro normativo, in applicazione degli approdi raggiunti in materia dalla Suprema Corte come da ultimo esplicitati da Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 01 (in applicazione dei quali è stato ritenuto che l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. n. 150 del 2022, si applica all impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione).
5.1. Ai sensi del comma 1-ter dell’art. 459 cod. proc. pen., come inserito dal d.lgs. n. 150 del 2022, quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689,
senza formulare l’atto di opposizione. Con l’istanza, l’imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell’ente o dell’associazione di cui all’articolo 56-bis, comma 1, e il programma dell’ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. L’ultimo periodo del comma in considerazione dispone infine che, «in difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato».
Il comma 1-ter dell’art. 459 cod. proc. pen. è stato modificato, a decorrere dal 4 aprile 2024 (data di emissione del provvedimento oggetto di ricorso per cassazione), dall’art. 2, comma 1, lett. s), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, che, oltre ad aver aggiunto la congiunzione «anche» prima dell’inciso «senza formulare l’atto di opposizione», ha sostituito l’ultimo periodo. In difetto de presupposti per la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 56-bis della I. n. 689 del 1981, è difatti ora previsto che «il giudice respinge la richiesta e, se non è stata proposta, congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo il decreto».
5.2. Riprendendo le mosse dai principi già affermati in sede di legittimità in ordine ai termini di operatività, in caso di modifiche delle norme processuali, del principio tempus regit actum ove, come nella specie, difettino disposizioni che regolino il passaggio da vecchia a nuova ‘norma, occorre evidenziare che l’aspetto di maggiore criticità è rappresentato dalla corretta individuazione dell’actus al quale, per l’applicabilità del canone ricordato, occorre fare riferimento. Deve difatti considerarsi che il processo, naturalmente, non è un fenomeno isolato e istantaneo ma si compone di una serie concatenata di atti che si sviluppano nel tempo, posti in essere da soggetti distinti, e dalla compresenza di norme regolatrici aventi contenuto e finalità molto diverse tra di loro.
Ne consegue che il principio regolatore deve essere necessariamente modulato in relazione alla variegata tipologia degli atti processuali e alla differente situazione sulla quale essi incidono e che occorre di volta in volta governare.
Come da ultimo ribadito dalle citate Sez. U, n. 38481 del 2023, la giurisprudenza di legittimità ha avvertito che «per actus non può intendersi l’intero processo, che è concatenazione di atti – e di fasi – tutti tra loro legati d perseguimento del fine ultimo dell’accertamento definitivo dei fatti; una tale concatenazione comporterebbe la conseguenza che il processo “continuerebbe ad essere regolato sempre a soltanto dalle norme vigenti al momento della sua instaurazione”, il che contrasterebbe con l’immediata operatività del novum
prescritta dall’art. 11, comma 1, prel.» (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista). Per converso, come segnalato anche dalla dottrina, ove, invece, per actus si considerasse il singolo atto via via compiuto, il principio comporterebbe che, in tutti i processi ancora in corso, ai nuovi atti dovrebbero essere applicate immediatamente, sempre e comunque, le nuove norme, con conseguente rischio, tuttavia, di trascurare aspettative consolidatesi in ragione di att precedenti strettamente collegati a quello atomisticamente considerato.
È questa, del resto, la ragione per cui possibili limiti o mitigazioni rispetto a un’assolutizzazione delle regole meramente desumibili dal brocardo tempus regit actum sono stati ricavati dalla Corte costituzionale non solo dal principio di «ragionevolezza» (Corte cost., ord. 560 del 2000) ma anche dall’esigenza di tutela dell’«affidamento» che il singolo dovrebbe poter nutrire nella stabilità di un determinato quadro normativo. Affidamento che, almeno quando si trovi, a sua volta, «qualificato dal suo intimo legame con l’effettività del diritto difesa», riceve, anch’esso, il riconoscimento di principio «costituzionalmente protetto» (Corte cost., sent. n. 394 del 2002). Più in generale, non possono trascurarsi i riferimenti, talora evidenziati dalla Corte europea dei dirit dell’uomo, all’«accessibilità» e alla «prevedibilità» come connotati essenziali del diritto penale, in una prospettiva che guarda non soltanto allo ius scriptum ma anche al «diritto vivente» espresso dalla giurisprudenza (ex plurimis, Corte EDU, 14/04/2016, Contrada c. Italia).
In definitiva, nell’operazione di individuazione di quale norma, tra quelle succedutesi, vada applicata all’atto o alla sequenza di atti da disciplinare, possono venire in considerazione plurime istanze di rilievo costituzionale la cui composizione è armonizzazione è affidata a un ricorso, equilibrato, attento, e ragionevole, da parte dell’interprete, ai criteri appena sopra richiamati (cfr., Sez. U, n. 38481 del 2023).
5.3. Tali principi, dunque, non possono non valere anche in una situazione, come quella di specie, parimenti connotata dall’intervenuta variazione di aspetti che, pur legati al momento di valutazione dell’insussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità (di cui all’art. 56-bis I. n. 689 del 1981), finiscono, tuttavia, per riverberarsi sul diritto di difesa della part che ha proposto l’istanza di sostituzione. Per l’ipotesi di rigetto dell’istanza difatti prevista l’emanazione del decreto di giudizio immediato, dal comma 1-ter dell’art. 459 cod. proc. pen. nella sua formulazione successiva alle modifiche apportate con il d.lgs. n. 1S0 del 2022, ovvero, in assenza di opposizione congiunta o successiva alla richiesta, la dichiarazione di esecutività del decreto, ai sensi del medesimo comma ma nella sua formulazione emergente dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 31 del 2024.
Il necessario rispetto delle ragioni di affidamento del richiedente la sostituzione della pena di cui al decreto penale già emesso nella non variazione del quadro di sistema coesistente al momento dell’istanza, ragioni evidentemente dirimenti nel caso di specie in quanto qualificate dal loro intimo legak con l’effettività del diritto di difesa, deve dunque indurre inevitabilmente a individuare nel momento del deposito dell’istanza di sostituzione della pena lo spartiacque di delimitazione tra istanze soggette al regime previgente e istanze assoggettate, invece, alla nuova normativa.
5.4. Come detto, nella specie, pacificamente l’istanza di sostituzione della pena di cui al decreto penale già emesso è intervenuta antecedentemente all’introduzione del comma 1-ter nell’art. 459 cod. proc. pen., a opera del d.lgs. n. 150 del 2022, e, quindi, alla sua modifica, attuata con il d.lgs. n. 31 del 2024, in forza della quale, rigettata l’istanza di sostituzione, il giudice, in assenza opposizione, dichiara esecutivo il decreto.
Sicché, il giudice di merito ha applicato il comma 1-ter dell’art. 459 cod. proc. pen. come modificato dal d.lgs. n. 31 del 2024 in violazione del principio di cui innanzi.
5.5. Nel far ciò, peraltro, il G.i.p. ha trascurato la radicale differenza tra lavoro di pubblica utilità sostitutivo regolamentato dall’art. 56-bis I. n. 689 del 1981, cui fa esplicito riferimento il comma 1-ter in esame (oltre che il precedente comma 1-bis), e la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, oggetto della richiesta concretamente rivolta dopo l’emanazione del decreto penale, invece disciplinata in conformità al modello previsto dall’art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
Come recentemente chiarito da Sez. 4, n. 17561 del 16/01/2024, Ruocco, Rv. 286496 – 01 (con iter logico-giuridico cui si rinvia) «Non sussiste dubbio di sorta in ordine al fatto che il lavoro di pubblica utilità previsto dalla norm generale dell’art. 56-bis I. n. 689 del 1981 abbia natura e funzione di sanzione sostitutiva della pena principale, mentre la corrispondente figura applicata ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000 – e per analogia, quindi, dall’art. 186 comma 9-bis, cod. strada [nonché dal successivo art. 187, comma 8-bis, cod. strada] – si connota, invece, per avere natura di pena principale (con la conseguente illegalità della pena nel caso di applicazione dell’una in luogo dell’altra, come chiarito da Sez. 4, n. 17561 del 16/01/2024, Ruocco, cit.).
Dall’operatività nel caso di specie dell’art. 459 cod. proc. pen. nella sua formulazione antecedente alle evidenziate modifiche apportate nel 2022 e nel 2024, derivano l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il
provvedimento impugnato, ex art. 461, comma 6, cod. proc. pen., e la sua fondatezza:
6.1. Si è già detto (al precedente par. 3) che, in caso di avvenuta emissione di decreto penale di condanna, il G.i.p. può, su istanza dell’imputato presentata nel termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento e in assenza di presentazione, da parte di questi, di atto di opposizione, sostituire la pena pecuniaria di cui al decreto penale con quella del lavoro di pubblica utilità prevista dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada.
Trattasi, come innanzi evidenziato, di lettura di sistema degli artt. 459 e 186, comma 9-bis, cod. strada costituzionalmente orientata che fonda sull’esigenza di tutelare il dritto di difesa dell’imputato e che fa perno (non sul consenso ma) sulla necessaria non opposizione da parte dell’imputato (come esplicitamente richiesto dal citato comma 9-bis).
Sicché, quanto al profilo dell’ammissibilità del ricorso, l’art. 461, comma 6, cod. proc. pen., laddove prevede che contro l’ordinanza d’inammissibilità dell’opposizione a decreto penale di condanna può essere proposto ricorso per cassazione, sempre all’esito di una lettura di sistema costituzionalmente orientata alla tutela del diritto di difesa dell’imputato, dev’essere inteso come operante anche nel caso, come quello di specie, di declaratoria di esecutività del decreto per mancata opposizione a seguito di richiesta di sostituzione ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada. Dovendosi tale declaratoria considerare, ai fini d’interesse, alla stregua di una dichiarazione d’inammissibilità dell’opposizione.
Diversamente opinando verrebbe irragionevolmente sacrificato il diritto di difesa dell’imputato che, al fine di ottenere la sostituzione della pena, ha dovuto non proporre opposizione é che, in caso di rigetto dell’istanza, non potrebbe ricorrere per cassazione, così subendo gli effetti di un decreto penale non opposto.
A nulla varrebbe in senso contrario argomentare dalla possibilità di scegliere di proporre opposizione al decreto penale o chiedere, in seno al conseguente giudizio immediato, la sostituzione ex art. 186, comma 9-bis, in quanto si riproporrebbero i medesimt dubbi sottesi alla lettura costituzionalmente orientata conducente nel senso dell’ammissibilità della richiesta di sostituzione della pena comminata con un decreto penale già emesso (si veda il precedente par. 3).
6.2. Nel merito cassatorio, infine, deve evidenziarsi che, ammessa la sostituzione richiesta ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice di merito, nel dichiarare esecutivo il decreto penale per la mancata indicazione, da parte della difesa, dell’ente presso cui svolgere i lavori di pubblica utilità, si è pos contro il principio per cui non è richiesto dalla legge che l’imputato indichi
l’istituzione presso cui intende svolgere l’attività e le modalità di esecuzione del lavoro di pubblica utilità, gravando tale obbligo sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio (ex plurimis, Sez. 4, n. 36779 del 03/12/2020, COGNOME, Rv. 280085 – 01; si veda sul punto anche Sez. 1, n. 15861 del 17/09/2020, dep. 2021, COGNOMEAniello, Rv. 281189 – 01).
In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvivo per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari.
Così deciso l’ ottobre 2024