Lavori di pubblica utilità: non un diritto automatico
L’accesso a pene alternative alla detenzione, come i lavori di pubblica utilità, rappresenta un aspetto fondamentale del sistema sanzionatorio moderno, orientato alla rieducazione del condannato. Tuttavia, non si tratta di un beneficio concesso automaticamente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri con cui i giudici possono negare tale misura, basandosi su una valutazione complessiva della personalità dell’imputato e dei suoi precedenti.
I Fatti del Caso
Due soggetti, già condannati in primo e secondo grado per reati di bancarotta e omessa dichiarazione IVA, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Il fulcro della loro impugnazione non era la contestazione della colpevolezza, bensì il rigetto, da parte della Corte d’Appello, della loro istanza di sostituire la pena detentiva con i lavori di pubblica utilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando in toto la decisione dei giudici di merito. Secondo gli Ermellini, i motivi presentati dagli appellanti erano manifestamente infondati. La sentenza impugnata aveva fornito motivazioni logiche e ineccepibili per giustificare il diniego del beneficio, rendendo superfluo un ulteriore esame nel merito.
Le Motivazioni: il Ruolo dei Lavori di Pubblica Utilità e dei Precedenti Penali
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni addotte dalla Corte d’Appello e convalidate dalla Cassazione. Il rigetto della richiesta di lavori di pubblica utilità non è stato un atto arbitrario, ma il risultato di una ponderata analisi della personalità degli imputati. I giudici hanno formulato una valutazione prognostica negativa circa il loro futuro comportamento, basandola su due pilastri fondamentali:
1. I precedenti penali specifici: Gli imputati avevano alle spalle numerosi precedenti per reati della stessa indole di quelli per cui erano stati condannati. Questo elemento è stato ritenuto un indicatore cruciale di una persistente inclinazione a delinquere in quel determinato settore.
2. La mancanza di resipiscenza: Il comportamento processuale tenuto dai due soggetti è stato interpretato come una chiara dimostrazione di assenza di pentimento o di una reale volontà di emendarsi.
La Corte ha sottolineato che la valutazione del giudice di merito non si è limitata a considerare la gravità astratta dei reati, ma ha esaminato l’impatto concreto dell’illecito sulla capacità a delinquere degli imputati. Evidenziando aspetti soggettivi e personali, il giudice ha compiuto un’analisi approfondita che, non essendo illogica, non può essere sindacata in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: la concessione di benefici come i lavori di pubblica utilità è subordinata a un giudizio discrezionale del magistrato, che deve basarsi su elementi concreti per valutare l’affidabilità del condannato. I precedenti penali, specialmente se specifici e ripetuti, e l’atteggiamento tenuto durante il processo sono fattori determinanti che possono legittimamente portare a un diniego. La decisione insegna che la possibilità di accedere a pene alternative deve essere ‘meritata’ attraverso un percorso, anche processuale, che dimostri un reale cambiamento e non può essere rivendicata come un diritto incondizionato.
È possibile ottenere la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità anche se si hanno precedenti penali?
Sì, ma è molto più difficile. La decisione dipende dalla valutazione del giudice, che considera la natura e il numero dei precedenti. Come dimostra questo caso, precedenti penali numerosi e per reati della stessa indole possono portare a una valutazione prognostica negativa e, di conseguenza, al rigetto della richiesta.
Quali elementi considera il giudice per negare i lavori di pubblica utilità?
Il giudice considera principalmente la personalità dell’imputato, formulando una prognosi sul suo comportamento futuro. Gli elementi chiave sono i precedenti penali (soprattutto se specifici), il comportamento processuale, che può indicare o meno un’effettiva resipiscenza (pentimento), e la capacità a delinquere desunta dalle circostanze del reato.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati. La decisione della Corte d’Appello di negare il beneficio era basata su argomentazioni logiche e ben motivate (precedenti penali e mancanza di pentimento), che costituiscono un giudizio di merito non illogico e, pertanto, non contestabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36158 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36158 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME NOME CALCINATE il DATA_NASCITA COGNOME NOME natck a CALCINATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.g. NUMERO_DOCUMENTO–NUMERO_DOCUMENTO – Rel. Borrelli Ud. 24.09.2025 –
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale erano stati ritenuti responsabili dei reati di bancarotta e omessa dichiarazione IVA
Letta la memoria presentata nell’interesse di NOME COGNOME, che contiene argomentazioni inidonee ad incidere sulle valutazioni di seguito esposte.
Considerato che entrambi i motivi di ricorso presentati dai ricorrenti nelle relat impugnazioni – con cui si lamenta violazione di legge in ordine al rigetto dell’ista di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, così come previsto dagli 53 ss. della I. 689 del 1981 – sono manifestamente infondati poiché la sentenz impugnata (si veda, in particolare, pag. 6) ha posto a base del rigetto della rich di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (in particolare, negativa valutazione prognostica circa il futuro comportamento degli imputati desunta dai loro plurimi precedenti penali per reati della stessa indole di quelli ogg di giudizio e il comportamento processuale degli stessi, dimostrativo di mancat resipiscenza) secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell’illogicit quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca ne giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla c a delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della persona dell’imputato che ne hanno orientato la decisione.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 settembre 2025.