Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35569 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35569 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FORLI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), commesso il 3 febbraio 2022.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso fondato su un motivo (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce il vizio motivazionale in merito al rigetto del motivo d’appello inerente alla mancata sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità di cui alla legge n. 24 novembre 1981, n. 689. La Corte territoriale, argomentando esclusivamente dei precedenti penali del prevenuto, non avrebbe adeguatamente motivato, in considerazione anche della condotta del reo, in merito all’inidoneità della pena sostitutiva al reinserimento sociale dell’imputato e/o in ordine al negativo giudizio prognostico circa l’adempimento delle prescrizioni di cui al lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
Il ricorso è inammissibile non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione si vedano, per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, COGNOME, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; si vedano altresì: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione).
Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale è lungi dall’aver motivato il rigetto dell’istanza di sostituzione della pena con lo specifico lavoro di pubblica utilità (presso la RAGIONE_SOCIALE di Forlì) solo in ragione dell’essere il prevenuto gravato da plurimi precedenti penali. Con Motivazione non sindacabile in sede di legittimità, in quanto coerente e non manifestamente illogica, i giudici di merito hanno difatti emesso un giudizio in termini di inefficacia rieducativa dei richiesti lavori di pubblica utilità oltre che prognosi negativa di rispetto delle prescrizioni e finanche di ricaduta nel reato. Sul punto, oltre a valorizzare i plurimi precedenti penali anche specifici, in particolare per resistenza a pubblico ufficiale, più reati di guida in stato di ebbrezza e lesioni personali, e un procedimento pendente per atti persecutori, tentato furto con stratto e danneggiamento, è stata considerata la circostanza per cui l’imputato ha tenuto la condotta di cui in rubrica pur avendo già beneficiato di pene sospese oltre che condannato a pene non detentive. A ciò deve altresì aggiungersi quanto esplicitato dalla Corte territoriale circa la condotta del prevenuto nell’apparato motivazionale escludente le circostanze attenuanti generiche ma da leggersi, ai fini che qui rilevano, in uno con le argomentazioni di cui innanzi. Il riferimento è alla ritenuta gravità della condotta dell’imputato che, circolante in stato di ebbrezza a bordo di una vettura incidentata e con danni a una ruota, non ha rispettato l’alt intimatogli dalle forze dell’ordine, dandosi alla fuga per circa 3 km, per poi arrestare la propria corsa solo dopo aver impattato contro un palo della pubblica illuminazione.
L’apparato motivazionale di cui innanzi, peraltro, evidenziando la correlazione dei plurimi fattori ostativi alla specifica sanzione sostitutiva invocata e la specifica motivazione in ordine alla loro negativa incidenza sulla valenza risocializzante e sulla prognosi di adempimento delle prescrizioni, mostra la corretta applicazione del principio di diritto governante la materia che il ricorrente, invece, pur richiamandolo, deduce come non osservato con censura che per tale profilo si mostra dunque manifestamente infondata (il riferimento è, ex plurimis, a Sez. 6, n. 40433, 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295 – 01).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa
valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 settembre 2025
Il Presidente
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