Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5381 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5381 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POTENZA il 12/09/1972
avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME Maria ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine alla richiesta di pena sostitutiva avanzata nell’atto di appelb.
In particolare, la ricorrente si duole di un difetto di motivazione circa la richiesta, formulata con l’atto di appello, di convertire la pena comminata in primo grado – previa esclusione dell’aggravante dell’aver cagionato un sinistro stradale a causa dello stato di ebbrezza- nello svolgimento di un periodo di lavori di pubblica utilità ex art. 186 C.d.S., comma 9 bis.
Il motivo in questione risulta manifestamente infondato in quanto lamenta un vizio insussistente alla luce della sufficiente e non illogica motivazione adottata dalla sentenza impugnata, che ha adeguatamente esaminato le deduzioni difensive. Il ricorrente, in concreto, non si confronta con la motivazione della Corte di appello, congrua e corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici di merito, hanno dato infatti ampiamente conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità dell’imputata per aver provocato l’incidente stradale (il richiamo è a pagina 4 della sentenza impugnata), confermando pertanto la circostanza aggravante prevista dal comma 2 bis dell’art. 186 C.d.S che ha come conseguenza quella di escludere ex lege l’accesso alla misura sostitutiva dei lavori pubblica utilità, come previsto dal comma 9 bis del medesimo articolo.
In particolare, il giudice di appello, con congrui e non illogici argomenti, ha ritenuto provata oltre ogni ragionevole dubbio la sussistenza della circostanza aggravante ostativa all’applicazione del suddetto beneficio laddove, a foglio 4 della sentenza, ha ritenuto l’imputata, la quale si è messa alla guida della sua auto dopo l’assunzione di un quantitativo non modesto di alcol (1, 94 g/l), responsabile di aver causato con la sua condotta, quale conseguenza dello stato di alterazione psicofisica, un incidente stradale con coinvolgimento di terzi. Dunque, non può dirsi insussistente la motivazione relativa alla concessione dell’ammissione al lavoro di pubblica utilità, per il quale è ostativa la circostanza oggetto di accertamento.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
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della Cassa delle ammende che appare equo e conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo, in assenza di cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 gennaio 2025.