Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36693 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36693 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PISA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/02/2025 del GIP TRIBUNALE di LIVORNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, nel senso dell’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale – di Livorno ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. a NOME COGNOME la pena di due mesi e venti giorni di arresto ed euro 800,00 di ammenda, sostituita con i lavori di pubblica utilità ai sensi degli artt. 448 e 56-bis I. 24 novembre 1981, n. 689, per il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti previsto dall’art. 187, comma 1, d.lgs. 30 aprile n. (cod. strada). È stata altresì applicata all’imputato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorrente premette che con l’opposizione a decreto penale di condanna, stante il consenso del Pubblico Ministero, sarebbe stata proposta istanza di applicazione di pena per il reato di cui all’art. 187, comma 1, cod. strada, da sostituirsi con i lavori di pubblica utilità ai sensi del comma 8-bis del citato articolo. Il G.i.p., ritenuta corretta la qualificazione giuridica, avrebbe però sostituito la pena (considerata congrua) con i diversi lavori di pubblica utilità di cui all’art. 56-bis I. 24 novembre 1981, n. 689, con ciò che ne conseguirebbe in termini di disciplina applicabile (anche quanto agli effetti sulla sanzione amministrativa accessoria dell’esito positivo dei lavori di pubblica utilità di cui all’art. 187, comma 8-bis, cod. strada). Sarebbe stata altresì disposta la revoca della patente di guida, prevista dal diverso comma 1-bis dell’art. 187 cod. strada, in luogo della mera sospensione della patente, invece contemplata dal precedente comma 1 del citato articolo.
La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato laddove deduce il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza con riferimento alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, censura ammissibile ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nonché la violazione di legge nell’applicazione della sanzione amministrativ accessoria.
Come emerge dalla stessa sentenza impugnata, le parti hanno raggiunto un accordo sulla pena con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 187, comma 1, cod. strada, e il giudice ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica oltre che congrua la pena. È stata però male interpretata la richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità di cui all’art. 56-bis I. 24 novembre 1981, n. 689, con conseguente difetto di correlazione tra sentenza e richiesta, invece avente a oggetto una sostituzione della pena ex art. 187, comma 8-bis, cod. strada.
Qualificati i fatti nella richiesta di applicazione di pena ai sensi del primo comma dell’art. 187 cod. strada e non del comma 1-bis del medesimo articolo, la richiesta di sostituzione con i lavori di pubblica utilità si sarebbe dovuta intendere (correttamente) riferita a quelli di cui al successivo comma 8-bis del medesimo articolo (con quanto ne consegue in termini di disciplina applicabile, compreso l’effetto del loro positivo svolgimento sulla durata della sanzione amministrativa accessoria).
La sussunzione dei fatti contestati nella previsione di cui al primo comma dell’art. 187 cod. strada, come dedotto dal ricorrente, avrebbe dovuto altresì comportare l’applicazione della diversa sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in luogo della revoca che, dunque, è stata applicata in violazione di legge.
In conclusione, all’accoglimento del ricorso conseguono l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Livorno per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Livorno per l’ulteriore corso.
Così deciso il 2 ottobre 2025
GLYPH