Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50769 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50769 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17/04/2023, la Corte di appello di Napoli ha condannato COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME NOME reato di cui all’art. 6 bis L.401/1989, per aver, in co tra loro e con altri soggetti non identificati, lanciato sassi ed altri oggetti contund offendere, all’indirizzo del pullmann adibito al trasporto dei tifosi della squadra de creando un pericolo concreto per l’incolumità RAGIONE_SOCIALE persone.
2.COGNOME NOME ricorre per cassazione affidando il ricorso a quattro motivi:
2.1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 247 e 249 cod. pen. in relazione alla perquisizione personale effettuata nei confronti dell’imputa rinvenimento RAGIONE_SOCIALE pietre alle quali inerisce l’addebito, deducendo l’inutili dell’accertamento, rappresentando che nel verbale di perquisizione, redatto alle ore 19,1 dà atto che il difensore è stato preventivamente avvisato ma non è comparso, sebbene l’avvis sia stato dato al difensore solo alle ore 20,10, quindi dopo l’espletamento dell’accertament
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motiv nella parte in cui la pronuncia non dà alcun riscontro alle deduzioni difensive formulate in alle discrepanze emerse in fase dibattimentale concernenti le dichiarazioni del teste.
2.3.Inoltre il giudice non ha concesso le circostanze attenuanti generiche nè ha riconosc la particolare tenuità del fatto, limitandosi a richiamare i precedenti penali quale limit alla causa di non punibilità, senza considerare il comportamento processuale dell’imputato e sua incensuratezza. Il giudice non ha neppure considerato che l’unico precedente risale a 5 a prima rispetto ai fatti in contestazione.
2.3.Con ulteriore motivo di ricorso si duole dell’affermazione della responsabilità e d mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 6 ter I. 401/89, norma che punisce possesso di oggetti volti a offendere, nonché della valutazione di attendibilità RAGIONE_SOCIALE dichi rese dal teste COGNOMECOGNOME pubblico ufficiale che ha assistito ai fatti, che afferma di ave “l’urto della pietra contro il pullmann”. Il giudice a quo non ha neppure considerato che soltanto i due imputati COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME rimasti inerti all’arrivo RAGIONE_SOCIALE forze dell’ordine, m altri soggetti presenti ai fatti COGNOME riusciti ad allontanarsi.
2.4. Con l’ultima doglianza, infine il ricorrente deduce violazione della legge proces posto che l’avviso di fissazione dell’udienza del 17/04/2023 è stato notificato al difenso in data 28/03/2023, dunque, tardivamente.
2.5.Con memoria successivamente formulata, COGNOME NOME NOME NOME articolato i motivi di ricorso, evidenziando la mancata indicazione, nel verbale di perquisizion rinvenimento RAGIONE_SOCIALE pietre addosso all’imputato ricorrente, posto che il teste NOME NOME l’abbigliamento della parte superiore del corpo, ha riferito che l’imputat aveva nulla mentre successivamente ha affermato che tali pietre erano state rinvenute n
giubbino. Non è quindi chiaro se tale pietre COGNOME state rinvenute addosso, siano state occul nell’abbigliamento del ricorrente ovvero siano state rinvenute sulla carreggiata.
3.Ricorre, altresì, COGNOME NOME formulando due motivi di ricorso:
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motiv contestando, in particolare, la valutazione di attendibilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese operante di polizia che ha assistito allo scontro, senza considerare le contraddizioni intri ed estrinseche.
Lamenta altresì violazione della legge penale con riguardo all’applicazione RAGIONE_SOCIALE no penali che regolano il concorso di persone nel reato contestato, con cui si punisce la condot lancio di oggetti contundenti, posto che il mero possesso di pietre e l’appartenenza al grupp tifosi di per sé non costituisce alcun contributo al reato di cui all’art. 6 ter L. 402/1989 c da altri tifosi.
3.2. Il ricorrente deduce altresì l’erronea applicazione di legge in relazione alla m applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione nella part ravvisa l’abitualità, sebbene il ricorrente non abbia precedenti specifici.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilit ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. GLYPH Con riferimento alla posizione processuale di NOME COGNOME, il primo motivo ricorso è infondato.
Si premette che il regime di garanzia dell’art. 352 cod. proc. pen., che rinvia all’ cod. proc. pen e all’art.114 disp. att. cod. proc. pen., prevede che sia dato avviso all’i della facoltà di avvertire il difensore prima di procedere alla perquisizione perso considerazione della vocazione probatoria dell’ accertamento e della conseguente necessità d controllo della regolarità dell’operato della polizia giudiziaria. La violazione dell’obbl avviso all’indagato, di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., da parte della polizia che proceda ad un atto indifferibile e urgente, della facoltà di farsi assistere dal dif causa di nullità di ordine generale a regime intermedio e, pertanto, deve ritenersi sana non dedotta prima ovvero immediatamente dopo il compimento dell’atto da parte dell’interessato, allorchè la parte vi assista, laddove per parte si intende non il pri difensore ( citare precedenti ) (Sez.5, n.10478 del 07/07/1999 Ud. (dep. 01/09/199 Rv. 214466; Sez.2, n. 36009 del 04/06/2013, Rv. 255989). Laddove invece la parte, e cioè difensore, non assista al compimento dell’atto, la nullità a regime intermedio è deducibile
la deliberazione della sentenza di primo grado. Nel caso in esame la nullità è stata dedotta la prima volta con il ricorso pe cassazione e dunque, tardivamente.
Peraltro, nel caso in disamina, il verbale di perquisizione da atto che quest’ultima è avve alle ore 17,30 e che è stato dato avviso all’imputato di farsi assistere da un avvocato, i non è comparso. Né vi COGNOME riscontri all’asserto formulato dal ricorrente secondo il quale l’a sarebbe stato dato dopo il compimento dell’atto.
1.3.Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionato COGNOME insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuri Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adegua avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla natura organizzate dell’azione e all entrambi gli imputati inseriti in un gruppo di tifoseria avvezzo a comportamenti illegali.
La doglianza relativa alla omessa concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, olt ad essere generica, non è stata dedotta nei motivi di appello così come si desume dalla sint dei motivi di gravame contenuta nella sentenza impugnata, non contestata dal ricorrente.
1.3. In ordine all’ultimo motivo, si osserva che, come correttamente evidenziato ricorrente, la notifica del decreto di fissazione dell’udienza in appello all’AVV_NOTAIO difensore di fiducia del COGNOME, avvenuta il 28 marzo 2023, è tardiva, in quanto non decorsi 20 giorni liberi ( dal 28 marzo al 17 aprile). Si tratta di nullità a regime inter avrebbe dovuto essere eccepita entro la deliberazione della sentenza del grado. Emerge dall lettura del verbale di udienza del 17 aprile 2023 che l’AVV_NOTAIO. COGNOME, difensore del RAGIONE_SOCIALE era presente e che era stato sostituito dall’AVV_NOTAIO, difensore di fiduc coimputato COGNOME, che nulla ha eccepito in ordine alla tardività della notifica.
2.1.11 primo motivo di ricorso formulato da NOME COGNOME è manifestamente infondato, in quanto verte sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione degli elementi probatori ac In tal senso, si richiamano quanto evidenziato al paragrafo 2, non essendo state formulate ricorrente affermazioni nuove o diverse.
2.2. La doglianza relativa all’omessa applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. esula dal n RAGIONE_SOCIALE censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determi del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della p tenuità del fatto COGNOME infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motiv congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto RAGIONE_SOCIALE ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo Corte territoriale fatto riferimento all’appartenenza degli imputati a un gruppo di avvezzo a comportamenti illeciti e alla preordinata attività organizzativa in quanto gli i si erano trovati nella zona zebrata di uno svincolo autostradale, dando esecuzione colletti proposito criminoso, e interrompendo l’agire criminoso solo per l’intervento RAGIONE_SOCIALE forze di p
I ricorsi, dunque, devono essere dichiarati inammissibili. Dalla declarato inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, che al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, anche a versare una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processu della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2023
Il Consigliere estensore