Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10941 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10941 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Belmonte Mezzagno lo 08/02/1970
avverso la sentenza del 24/09/2024 della Corte di appello di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza con rinvio limitatamente alla sanzione sostitutiva;
lette le conclusioni dell’Avv. NOME COGNOME in sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen. dell’Avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Palermo confermava !a sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese il 17 gennaio 2024, con cui NOME veniva ritenuto responsabile del reato di istigazione alla corruzione ex art. 322 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso tale la sentenza, ha proposto ricorso NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia – con cui ha dedotto:
violazione di legge, in relazione all’art. 322 cod. pen., e vizio di motivazione per mancanza, illogicità e contraddittorietà manifesta, per avere la Corte distrettuale – nonostante la esiguità della somma offerta – sussunto la fattispecie nel reato di istigazione alla corruzione e non piuttosto in quello di oltraggio ex art. 341 bis cod. pen.;
violazione di legge, in relazione all’art. 20 bis cod. pen., e vizio di motivazione per omissione, illogicità e manifesta contraddittorietà, per avere la Corte di appello rigettato l’istanza di concessione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare motivando, tuttavia, il diniego sulla “inidoneità della pena pecuniaria sostitutiva”, mai richiesta;
violazione di legge, in relazione all’art. 133 cod. pen., e vizio di motivazione per avere la Corte di territoriale omesso la valutazione delle specifiche doglianze inerenti il trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sono fondati e vanno accolti il secondo e il terzo motivo di ricorso, mentre è inammissibile, perché declinato in fatto e perché propositivo di temi già scrutinati, il motivo relativo alla qualificazione giuridica.
Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, non deduce travisamenti del dato probatorio nella ricostruzione della vicenda per cui è processo, ma fornisce una diversa interpretazione delle circostanze di fatto, assumendo che l’offerta della esigua somma di 50,00 euro – che NOME COGNOME aveva avanzato al Brigadiere dei Carabinieri per evitare di essere contravvenzionato – dovesse essere interpretata come atto di dileggio da ricondurre nel paradigma normativo dell’oltraggio.
A sostegno della fondatezza della prospettazione cita la sentenza n. 3176 dell’Il gennaio 2021 di questa Sezione.
2.1. Il giudice di appello, nel richiamare le valutazioni più articolate della sentenza del Tribunale, ha congruamente ribadito che l’offerta della banconota di 50 euro per omettere l’emissione del verbale di contravvenzione stradale fosse connotata da idoneità e serietà.
Ed infatti: a) la proposta corruttiva era stata avanzata dopo che il Laura, con petulante insistenza, aveva chiesto ai militi di “chiudere un occhio” e di “lasciarlo andare” e dopo avere constatato la indifferenza degli Agenti alle sue “sollecitazioni”; b) il tentativo di consegna della banconota era avvenuto ne
momento in cu- iVES- rigadiere era rimasto da solo, con il repentino inserimento del danaro sotto la cartella portadocumenti; c) il gesto era stato accompagnato dal ripetuto invito ad accettare, con l’espressa assicurazione che “l’affare” sarebbe rimasto “riservato” ( ” Hai visto cosa ti ho messo? Dai siamo solo noi due …lasciami andare…lo sappiamo solamente noi”).
Tali circostanze di fatto – compiutamente evidenziate ed esaminate dai giudici di merito – convergono nel far ritenere non arbitrario ed illogico, nonché conforme al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio operato in sede di merito.
Ed infatti, è ius receptum il principio (Sez. 6, n. 28311 del 08/05/2003, Rv. 225758-01; Sez. 6 n 46494 del 23/10/2019, Pmc. COGNOME, Rv. 276780), secondo cui : a) l’idoneità dell’offerta deve essere valutata con giudizio ex ante, sicché il reato può essere escluso solo se manchi l’idoneità potenziale dell’offerta o della promessa a conseguire lo scopo perseguito dall’autore, non rilevando la tenuità della somma di denaro offerta, salvo che non si connoti dei caratteri della assoluta risibilità; b) la serietà dell’offerta va, comunque, correlata al controprestazione richiesta, alle condizioni dell’offerente e del richiesto nonché alle circostanze di tempo e di luogo in cui l’episodio si colloca.
A ciò si aggiunga come l’offerta si sia di fatto tradotta nella corresponsione di un’utilità economica ictu °culi non priva di qualunque consistenza.
Il caso in esame non è, infatti, accostabile a quello esaminato nella sentenza citata dal ricorrente, là dove effettivamente la non serietà dell’offerta era d immediata evidenza per la assoluta oggettiva risibilità della somma di cinque euro offerta ai due agenti accertatori.
Vanno invece accolti gli ulteriori motivi relativi alla pena per vizio motivazione.
La Corte territoriale ha, infatti, omesso di scrutinare il motivo di appello relati al trattamento sanzionatorio e, nel valutare la istanza di applicazione della pena sostitutiva, ha calibrato il giudizio di non idoneità sulla pena pecuniaria, ch tuttavia risulta non essere stata mai richiesta.
3.1. La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio limitatamente alla determinazione della pena nel suo complesso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di
Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l’accertamento della responsabilità ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
Così deciso lo 06/02/2025