Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47772 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47772 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Milano del 27 gennaio 2022, che condannava, all’esito di rito abbreviato, COGNOME NOME alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 322, secondo comma, cod. pen., riconosciuta la circostanza di cui all’art. 323-bis cod. pen.
Si contesta all’imputato, il quale si trovava in stato di detenzione presso la Casa Circondariale di Milano, di aver offerto invano denaro, in quantità rilevante ma non determinata, all’assistente capo della polizia penitenziaria COGNOME NOME, pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, al fine di indurlo a compiere un atto contrario ai propri doveri, consistente nell’introdurre un telefono cellulare all’interno della struttura penitenziaria e nel consegnarlo allo stesso imputato.
2.Avverso la sentenza, ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge, anche processuale, e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello di Milano illogicamente e contraddittoriamente motivato, nonchè per avere travisato il contenuto degli elementi probatori acquisiti al processo sulla base dei quali sarebbe emersa la piena prova del reato contestato.
La presunta condotta illecita tenuta da l’imputato non è, infatti, corroborata da elementi probatori, ma da ragionamenti astratti, che non assurgono mai al rango di gravità, precisione e concordanza. La motivazione è apodittica e non dà conto dei rilievi difensivi in merito al fatto che:
l’imputato è detenuto dal 2016 e non ha prodotto reddito durante la carcerazione; che l’imputato non possiede immobili o mobili e non ha rapporti con la criminalità organizzata;
-la presunta offerta non aveva minimamente turbato l’operante;
non si comprende in cosa sarebbe consistita la controprestazione richiesta e quali sarebbero state le condizioni dell’offerta;
non si spiega in cosa sarebbe consistita la l’amplificazione e la portata lesiva per il fatto che la condotta era avvenuta in un istituto carcerario.
Proprio il fatto che l’imputato si trovasse in carcere, senza disporre di denaro e di beni non poteva far ritenere seria la presunta offerta. La Corte non motiva affatto sulla circostanza che, invece, il parlare dell’imputato fosse da intendersi un puro dileggio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere che il reato di istigazione alla corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 322, secondo comma, cod. peli.) si configura con la semplice condotta dell’offerta o della promessa di danaro o di altra utilità, purché seria, potenzialmente e funzionalmente idonea ad indurre il destinatario a
compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, tale da determinare una rilevante probabilità di causare un turbamento psichico nel pubblico ufficiale, sì che sorga il pericolo che egli accetti l’offerta o la promessa; idoneità che va valutata con un giudizio “ex ante” che tenga conto dell’entità d’el compenso, delle qualità personali del destinatario e della sua posizione economica e di ogni altra connotazione del caso concreto.
Ne deriva che il reato è escluso soltanto se manchi la idoneità potenziale dell’offerta, non rilevando la tenuità di essa, purché non sia del tutto irrisoria (Sez. 6, n. 46494 del 23/10/2019, Faleburle, Rv. 277680 – 01).
Inoltre, dinanzi a un’offerta di una utilità economica, di per sé non priva di qualunque consistenza, spetta al ragionevole apprezzamento del giudice di merito stabilire se la proposta sia stata seriamente operata ovvero abbia una valenza di puro dileggio. La serietà dell’offerta va infatti correlata alla controprestazione richiesta, alle condizioni dell’offerente e del soggetto pubblico nonché alle circostanze di tempo e di luogo in cui l’episodio si colloca (Sez. 6, n. 7836 del 24/05/2000, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
3.La Corte di appello si è correttamente conformata ai principi di diritto suindicati, evidenziando che, dalla annotazione di servizio del 23 settembre 2017, nonché dalle dichiarazioni spontanee rese dall’imputato, emergevano pacificamente gli estremi del reato in contestazione.
In particolare, risultava che, nella data suindicata, COGNOME aveva proposto all’agente COGNOME di fornirgli, in cambio di denaro, un telefono cellulare e l’agente aveva rifiutato la proposta denunciando l’accaduto. La circostanza che l’agente di polizia si fosse immediatamente recato a denunciare i fatti è stato, con motivazione logica, ritenuta dal Collegio giudicante indicativa della serietà dell’offerta potenzialmente e funzionalmente idonea ad indurre il destinatario a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, nonché tale da determinare una rilevante probabilità di causare un turbamento psichico nel pubblico ufficiale.
L’idoneità è stata correttamente valutata con un giudizio “ex ante” che ha tenuto conto della controprestazione richiesta, delle condizioni personali dell’offerente, delle circostanze di tempo e di luogo in cui l’episodio si era collocato (e cioè all’interno di un Istituto penitenziario, luogo ritenuto idoneo ad amplificare la portata lesiva della condotta).
Emergeva, inoltre, nel corso del giudizio che COGNOME, dal 28 ottobre 2016 al 24 dicembre 2016, aveva passato un periodo di detenzione presso l’istituto San Vittore, nel corso del quale aveva incontrato per la prima volta l’agente COGNOME. Tale asserito rapporto di conoscenza era valorizzato dai giudici di merito, secondo
i quali, sulla base dei precedenti contatti, l’imputato riteneva che il pubblico ufficiale avrebbe acconsentito alla richiesta.
4.Per il resto, rileva il Collegio che il ricorso risulta fondato sulla presunt incapienza patrimoniale del ricorrente a fronte di ragionevoli considerazioni sulla serietà della istigazione alla corruzione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.