Istigazione alla Corruzione: L’Offerta di “Qualcosa” per Evitare l’Arresto è Reato
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di istigazione alla corruzione, ribadendo principi fondamentali sulla serietà dell’offerta e sui limiti del ricorso per cassazione. La decisione sottolinea come anche una proposta apparentemente vaga possa configurare un reato, se valutata nel contesto specifico in cui viene formulata. Vediamo nel dettaglio i fatti e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva ritenuto colpevole del reato previsto dall’art. 322 del codice penale. Il nucleo della difesa si concentrava su un punto specifico: la presunta “scarsa serietà” dell’offerta corruttiva.
Secondo il ricorrente, la sua proposta di “dare qualcosa in caso di mancato arresto” era talmente generica e risibile da non poter essere considerata una vera e propria offerta illecita. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già rigettato questa tesi, ritenendo l’offerta, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, tutt’altro che inverosimile o scherzosa. Il ricorso in Cassazione, pertanto, si configurava come una riproposizione della medesima argomentazione, senza introdurre nuovi elementi di diritto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a un giudizio preliminare sulla validità stessa dell’impugnazione. La Corte ha ritenuto il motivo del ricorso “manifestamente infondato” e “riproduttivo di identica censura” già adeguatamente esaminata e respinta nel grado precedente.
Di conseguenza, l’inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le motivazioni: L’Istigazione alla corruzione non richiede offerte dettagliate
Le motivazioni della Suprema Corte sono chiare e si fondano su due pilastri. In primo luogo, il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti. Se la Corte d’Appello ha già valutato in modo logico e coerente un elemento, come la serietà dell’offerta, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, a meno che non emerga una palese violazione di legge o un vizio di motivazione.
In secondo luogo, e questo è il punto centrale in tema di istigazione alla corruzione, la Corte ha implicitamente confermato la correttezza della valutazione ex ante effettuata dalla Corte d’Appello. Per configurare il reato, non è necessario che l’offerta sia dettagliata o specifica. Ciò che conta è che l’offerta, nel contesto in cui viene fatta, appaia come una seria proposta di un patto illecito. La frase “dare qualcosa in caso di mancato arresto” è stata giudicata sufficientemente concreta e non “risibile o inverosimile”, e quindi idonea a integrare il tentativo di corruzione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. Anzitutto, riafferma che il reato di istigazione alla corruzione è un reato di pericolo, che si perfeziona con la sola offerta o promessa, indipendentemente dall’accettazione del pubblico ufficiale o dalla successiva dazione di denaro o altra utilità. Inoltre, chiarisce che la valutazione sulla serietà dell’offerta deve essere condotta con un giudizio ex ante, calandosi nelle circostanze del momento, senza considerare ciò che è accaduto dopo. Infine, la pronuncia serve da monito: un ricorso per cassazione che si limiti a ripetere le doglianze già respinte in appello, senza sollevare reali questioni di legittimità, è destinato a un’inevitabile declaratoria di inammissibilità, con conseguente aggravio di spese per il ricorrente.
Offrire genericamente “qualcosa” a un pubblico ufficiale per evitare un arresto costituisce reato?
Sì. Secondo la Corte, anche un’offerta non specificata come “dare qualcosa in caso di mancato arresto” può integrare il delitto di istigazione alla corruzione, se da una valutazione delle circostanze concrete (
ex ante) non risulta risibile o inverosimile.
Un ricorso in Cassazione può essere respinto se ripropone le stesse argomentazioni già valutate in appello?
Sì. Se il motivo del ricorso è meramente riproduttivo di una censura già adeguatamente esaminata e respinta dalla Corte d’Appello, il ricorso è considerato manifestamente infondato e, di conseguenza, dichiarato inammissibile.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità di un ricorso penale in Cassazione?
L’inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, in questo caso quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39516 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39516 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deduce che non sarebbe stata apprezzata la scarsa serietà dell’offerta del ricorrente giudicata costituire il delitto di cui all’art. 322 cod manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente vagliata dalla Corte di appello che ha, invece, osservato come l’offerta, secondo una valutazione prognostica ex ante, di “dare qualcosa in caso di mancato arresto” fosse tutt’altro che risibile o inverosimile com sostenuto nei motivi di gravame;
rilevato, pertanto, che all’inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremíla).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/09/2024.