Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47777 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47777 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della Corte di appello di Rema;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
Tramite il proprio difensore, NOME COGNOME impugna la sentenza della Corte di appello di Roma dello scorso 10 febbraio, che ne ha confermato la condanna per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale ed istigazione alla corruzione, per aver minacciato due carabinieri durante un controllo stradale ed aver successivamente offerto loro del denaro affinché omettessero le conseguenti attività d’ufficio.
Il ricorso consta di due motivi:
I) violazione di legge per difetto di motivazione sui profili evidenziati con l’atto d’appello per escludere la configurabilità dell’istigazione alla corruzione, in quanto la condotta dell’imputato sarebbe stata inidonea ad indurre i pubblici ufficiali a tenere un comportamento antidoveroso: quegli, cioè, avrebbe agito in condizioni di alterazione psico-fisica, al punto da chiedere ad altre forze di polizia d’intervenire; l’offerta del denaro, inoltre, sarebbe avvenuta quando egli era già in stato di arresto; e, infine, la somma offerta era molto modesl:a; ragione per cui – si conclude – si sarebbe in presenza di un reato impossibile;
II) omissione della motivazione sul diniego della rinnovazione istruttoria in appello, richiesta dalla difesa per acquisire il verbale d’interrogatorio reso dall’imputato all’udienza di convalida dell’arresto.
Ha depositato memoria scritta la Procura AVV_NOTAIO, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per la genericità e, comunque, la manifesta infondatezza di entrambi i motivi.
Non sussiste, anzitutto, il difetto di motivazione lamentati) in prima battuta.
La Corte d’appello, infatti, si è soffermata sui profili evidenziati con il gravame e lo ha fatto in modo convincente, ritenendo l’offerta di denaro come richiede la giurisprudenza di questa Corte – idonea a turbare psicologicamente il pubblico ufficiale, poiché connotata da un’adeguata serietà, in ragione delle condizioni dell’offerente nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui l’episodio si colloca (per tutte, Sez. 6, n. 1935 del 04/11/2015, dep. 2016, Shirman, Rv. 266498). Tanto ha dedotto, con ineccepibile congruenza logica, dall’entità nient’affatto irrisoria della somma offerta (trecento euro), dalla reiterazione della proposta, con un progressivo aumento dell’offerta, e dalle modalità di quest’ultima, effettuata in luogo appartato ed in assenza di possibili testimoni.
Dalla sentenza risulta, peraltro, che detta offerta sia intervenuta allorché l’imputato si trovava in ospedale, ivi accompagnato dai carabinieri per sottoporsi ad accertamenti, e non quando, invece, egli era stato già dichiarato in stato d’arresto, essendo ciò avvenuto proprio e soltanto a sèguito dei suoi contegni corruttivi.
A norma dell’art. 90, cod. pen., infine, nessuna rilevanza può assegnarsi all’asserito stato di alterazione (mentre neppure la difesa ha mai adombrato che
•
esso possa aver influito sulla suitas della condotta e, men che mai, sulla capacità d’intendere e di volere dell’imputato).
Quanto al secondo motivo – anche a voler prescindere dal fatto che la richiesta di rinnovazione istruttoria non risulta dalla sentenza né è documentata con l’allegazione al ricorso o con l’indicazione puntuale di un atto che la comprovi, come invece richiede l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – va osservato che la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, salvo il caso di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, è rimessa alla discrezionalità del giudice, qualora esso la ritenga essenziale ai fini della decisione (art. 603, commi 1 – 3, cod. proc. pen.). Conseguentemente, laddove non reputi necessario procedervi, la relativa determinazione non potrà essere censurata sotto il profilo della violazione di legge processuale, bensì solamente se e nei limiti in cui il deficit probatorio derivatone dia luogo ad un vizio della motivazione su un profilo decisivo, tale cioè da condurre ad un diverso esito del giudizio.
Nello specifico, invece, il ricorso non spiega per quale ragione la mancata acquisizione dell’interrogatorio dell’imputato avrebbe avuto una siffatta valenza.
L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2023.