Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 13340 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 13340 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nata a Moncalieri il 09/01/1960
avverso la sentenza del 10/06/2024 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME difensore di NOME NOMECOGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Grosseto aveva condannato l’imputata per il reato di cui all’art. 322, comma 2, cod. pen. perché, nel corso di un incontro casuale con un appuntato dei Carabinieri, gli aveva offerto di fare dei regali a lui e alla moglie, qualora le avesse fornito informazioni in merito a perquisizioni o a altre attività investigative eventualmente programmate nei suoi confronti o nei confronti della sua famiglia.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata , denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati, conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Difetto di motivazione, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe valorizzato il narrato dell ‘ appuntato NOME COGNOME nella parte in cui precisava di non essere certo della serietà della proposta formulata dall’imputata .
2.2. Difetto di motivazione e violazione di legge, in quanto la genericità dell’offerta avrebbe dovuto indurre ad escludere la sussistenza del reato.
2.3 Difetto di motivazione in merito all ‘ offensività della condotta, che non avrebbe cagionato un turbamento nel pubblico ufficiale, in quanto a priori ritenuta inaccoglibile.
2.4 Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131bis cod. pen.
2.5. Difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, erroneamente ritenute incompatibili con l’ attenuante di cui all’art. 323bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi tre motivi di ricorso, con cui si contesta la serietà dell’offerta, la sua concretezza e la sua idoneità a turbare psicologicamente il pubblico ufficiale, possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili, in quanto meramente reiterativi di analoghe censure già dedotte con l’atto di appello e adeguatamente respinte dalla sentenza impugnata.
Con riferimento al profilo della lamentata inidoneità dell’offerta, per le sue caratteristiche, a conseguire lo scopo, è sufficiente osservare, innanzitutto, che costituisce principio giurisprudenziale più volte ribadito quello secondo cui, per l ‘ integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la semplice offerta o promessa, purché caratterizzata da adeguata serietà e in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale, sì che sorga il pericolo che lo stesso accetti l’offerta o la promessa: non è necessario perciò che l’offerta abbia una giustificazione, né che sia specificata l’utilità promessa, né quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettazione, da parte dell’agente, dello scambio illecito (Sez. 6, n. 6849 del 09/02/2016 , COGNOME, Rv. 267017 -01).
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, confutando il rilievo difensivo secondo cui la proposta non era seria e non era idonea a turbare psicologicamente il pubblico ufficiale e rilevando, in particolare, che quest’ultimo aveva ben chiarito che la proposta era seria ed era caduta nel
nulla solo perché « lui si sempre comportato in maniera lineare e professionale nel rapportarsi con l’imputata che conosceva da molto tempo » .
Né la proposta poteva considerarsi generica, in quanto l’imputata , pluripregiudicata e sottoposta a misura di prevenzione, aveva promesso di regalie a un soggetto che ben conosceva e da cui sapeva che poteva acquisire informazioni su attività di polizia giudiziaria nei confronti suoi o della sua famiglia.
Del resto, ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, l’idoneità dell’offerta deve essere valutata con giudizio “ex ante”, sicché la condotta può ritenersi inoffensiva solo se manchi l’idoneità potenziale dell’offerta stessa a conseguire lo scopo perseguito dall’autore, non rilevando la tenuità di essa, purché non sia del tutto irrisoria (Sez. 6, n. 46494 del 23/10/2019, Rv. 277680 -01).
2. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
Ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta Rv. 273678).
La sentenza impugnata ha dato corretta applicazione a tali criteri, ritenendo insussistente la speciale tenuità del fatto in ragione dello spessore criminale dell’imputata che, con la condotta contestata, ha cercato « di procurarsi una talpa » all’interno delle forze dell’ordine .
3. Anche il quinto motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
La sentenza ha respinto il motivo di impugnazione relativo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sulla base del rilievo che il giudice di primo grado aveva tenuto conto della modesta gravità del fatto, in quanto posto in essere in occasione di un incontro casuale con il pubblico ufficiale, ai fini della applicazione dell’attenuante di cui all’art 323bis cod. pen., e ha rilevato che non sussistevano altri elementi positivi da valutare in favore dell’imputata ai fini dell’applicazione art 62 bis cod. pen.
Tale, in particolare, non è stata ritenuta la mancata percezione del disvalore della condotta dovuto al modesto livello culturale, in quanto la promessa di regalìe per convincere un appartenente alle forze di polizia a fornire informazioni è apprezzabile come fatto illecito da chiunque, a prescindere dalla preparazione culturale.
Questa motivazione, logica e immune da vizi, sfugge al sindacato di legittimità.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e l’imputata va condannata al pagamento delle spese di giudizio e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/02/2025.