Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 14014 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 14014 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata il DATA_NASCITA a Patti avverso la sentenza del 24/10/2022 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Messina
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24/010/2022 la Corte di appello di Messina, ha parzialmente riformato, concedendo l’attenuate di cui all’art. :323-bis cod. pen. e riducendo la pena, quella del Tribunale di Messina in data 25/10/2021, con cui NOME COGNOME è stata riconosciuta colpevole del delitto di cui all’art. 322, comma secondo, cod. pen., avendo offerto la somma di euro 2.000,00 a NOME COGNOME, responsabile di Unità RAGIONE_SOCIALE e flussi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Messina, per
indurlo a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, in particolare intromettersi nella procedura di selezione degli avvocati esterni all’ente, cui aveva partecipato la figlia RAGIONE_SOCIALE‘imputata.
Ha proposto ricorso COGNOME tramite il suo difensore, AVV_NOTAIO, che dopo una premessa ricostruttiva, ha articolato tre motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 322, comma secondo, cod. pen., con riguardo all’attendibilità di COGNOME e alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la configurabilità del reato.
La Corte aveva ritenuto provato sulla base di quanto dichiarato da COGNOME nonché dalla moglie NOME e da NOME COGNOME, che la ricorrente, presso l’ufficio di COGNOME in data 10/04/2018 avesse chiesto al predetto un atto contrario ai suoi doveri, informandosi in ordine alla selezione per avvocati esterni all’ente, e gli avesse consegnato una busta contenente un profumo, busta che, una volta aperta, era risultata contenere la somma di euro 2.000,00.
La certezza RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione in ordine all’offerta RAGIONE_SOCIALEa somma e alla sua finalità illecita era stata tuttavia basata su valutazioni apoditticne e su congetture essendo stato dato rilievo a circostanze indirette, quali quelle desumibili dalle dichiarazioni equivoche RAGIONE_SOCIALEa moglie sull’apertura RAGIONE_SOCIALEa busta e da quelle di COGNOME in ordine alla richiesta di colloquio rivoltagli da COGNOME la sera del 1 aprile, oltre che da messaggi successivamente inviati dall’imputata, quando lo stesso COGNOME aveva parlato di generica richiesta di informazioni.
La Corte aveva indebitamente valutato anche la querela sporta da COGNOME e le dichiarazioni spontanee di lei, dovendosi considerare che dallo stesso messaggio del 26/04/2018 era dato desumere che lo stesso era successivo alla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria e non conteneva recriminazioni per il mancato inserimento RAGIONE_SOCIALEa figlia RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, ma esprimeva l’accettazione di tale situazione, non diversamente deponendo il messaggio del 04/05/2018 a proposito del timore di aver offeso l’interlocutore, a fronte RAGIONE_SOCIALEa sua mancata risposta a messaggi precedenti, tale piuttosto da suffragare l’inconsapevolezza di condotte illecite o sconvenienti, fermo restando che la ricorrente aveva dato conto RAGIONE_SOCIALEa pregressa conoscenza di COGNOME e RAGIONE_SOCIALEe relative ragioni.
Indebitamente la Corte aveva ritenuto di poter superare l’argomento in ordine alla destinazione RAGIONE_SOCIALEe somme prelevate in contanti dalla ricorrente ad altre spese, non potendosi sul punto far riferimento alle sole dichiarazioni di COGNOME che si trattava di corroborare.
Lo stesso COGNOME aveva peraltro limitato la richiesta RAGIONE_SOCIALEa ricorrente a mere informazioni circa le sorti del bando, erroneamente essendosi dunque ritenuto che la ricorrente si attendesse che l’interlocutore facesse qualcosa.
Congetturalmente era stata ravvisata Villiceità RAGIONE_SOCIALEa richiesta e RAGIONE_SOCIALE‘atto sollecitato a COGNOME, fermo restando che anche il messaggio successivo, in cui si faceva riferimento alla graduatoria costituiva prova contraria, dimostrando che non vi era stata richiesta di intromissione per condizionarne la formazione.
La Corte aveva travisato il dato riguardante l’oggettiva impossibilità per COGNOME di influire con il suo intervento in relazione alle caratteristiche del graduatoria e in relazione al fatto che la stessa era stata ormai incardinata e pressoché ultimata. Non avrebbe potuto prospettarsi che al di là di parametri rigidi vi fossero profili di discrezionalità, fermo restando che COGNOME non avrebbe potuto intervenire utilmente né nella sede regionale né presso la commissione centrale e che comunque lo stesso COGNOME aveva escluso di poter fornire un aiuto, avendo ricevuto solo una richiesta di informazioni.
Non era stato dunque dato conto correttamente dei presupposti per l’integrazione del reato contestato, non essendo sufficiente una possibilità astratta, occorrendo la praticabilità RAGIONE_SOCIALE‘influenza, essendo illogica la prospettazione di un margine di discrezionalità residua alla data RAGIONE_SOCIALE‘offerta del denaro, essendo frutto di travisamento l’assunto che non fosse rilevante la circostanza che la mancata collocazione in graduatoria RAGIONE_SOCIALEa figlia RAGIONE_SOCIALEa ricorrente fosse dipesa da fattori numerici e non da valutazioni discrezionali.
Rispetto al dato normativo non era stato comprovato che la ricorrente avesse inteso comprare un interessamento per influenzare la Commissione competente, quando la richiesta aveva riguardato mere informazioni e comunque venivano in rilievo competenze di una struttura diversa da quella in cui COGNOME era incardinato, dovendosi dunque escludere la configurabilità di un mercimonio RAGIONE_SOCIALEa funzione e comunque di un mercimonio volto al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.
Ed invero risulta irrilevante la mera dazione di denaro per qualificare l’illiceità RAGIONE_SOCIALEa condotta sotto il profilo oggettivo e soggettivo in assenza RAGIONE_SOCIALEa consapevole direzione RAGIONE_SOCIALEa stessa verso l’illiceità del comportamento richiesto.
Nel caso di specie mancata l’atto contrario, in quanto era inesistente l’oggetto del reato e perché la mera richiesta di informazioni non ineriva ad un atto RAGIONE_SOCIALE‘ufficio, collocandosi all’esterno RAGIONE_SOCIALEa funzione.
Richiama la ricorrente giurisprudenza volta a segnalare la necessità che sia accertata l’idoneità ex ante RAGIONE_SOCIALE‘offerta, essendo escluso il reato ove manchi la stessa idoneità potenziale a conseguire lo scopo perseguito, per l’impossibilità del pubblico ufficiale di tenere il comportamento illecito richiestogli.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruzione dibattimentale.
Indebitamente la Corte aveva omesso di valutare la richiesta di rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruzione dibattimentale, volta a chiarire i presupposti di fatto per valutazione RAGIONE_SOCIALEa condotta RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, non potendosi neppure prospettare una motivazione implicita con riguardo ai temi indicati, riguardanti le caratteristiche del bando e RAGIONE_SOCIALEa valutazione ad esso conseguente, con esclusione di margini di discrezionalità, nonché le fasi di concreto svolgimento RAGIONE_SOCIALEa procedura, in stadio ormai avanzato al momento RAGIONE_SOCIALE‘incontro del 10 aprile, ed ancora l’effettuazione di spese in quel medesimo arco di tempo tali da dar conto RAGIONE_SOCIALEa destinazione RAGIONE_SOCIALEe somme in contanti prelevate nello stesso periodo.
Di qui l’indicazione dei componenti RAGIONE_SOCIALEa Commissione e di coloro che avevano ricevuto somme per acquisti o lavori e RAGIONE_SOCIALEa domestica RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, parimenti pagata in contanti.
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche e all’entità RAGIONE_SOCIALEa pena.
L’esclusione RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche era dipesa da valLtazioni eccentriche rispetto alla concreta gravità di fatti e alla incensuratezza RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, essendo stata fondata sulla denuncia ritenuta calunniosa presentata dalla ricorrente contro COGNOME, profilo non inerente alla valutazione del fatto commesso.
Era stata inoltre pretermessa la considerazione RAGIONE_SOCIALEa marginalità RAGIONE_SOCIALEa richiesta generica di informazioni e RAGIONE_SOCIALEa dazione di denaro, nonché l’estemporaneità RAGIONE_SOCIALEa condotta e la modestia RAGIONE_SOCIALEa complessiva vicenda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il primo motivo deve valutato, da un lato, in relazione alle censure riguardanti la motivazione e la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda e, dall’altro, in relazione alla sussunzione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 322, comma secondo, cod. pen.
Relativamente alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda, le doglianze risultano inammissibili, in quanto si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità.
3.1. Ed invero la Corte, suffragando la valutazione del Tribunale, ha dato rilievo alla tempestiva denuncia di COGNOME e alle dichiarazioni da lui rese, confermate da quelle RAGIONE_SOCIALEa moglie NOME e dal dirigente NOME
COGNOME, oltre che dai messaggi inviati nei giorni successivi al 10 aprile 2018 dalla ricorrente al COGNOME.
Sulla base di tali elementi si è ritenuto provato che nel corso RAGIONE_SOCIALE‘incontro avvenuto a quella data la ricorrente avesse chiesto a COGNOME, responsabile di unità RAGIONE_SOCIALE presso l’RAGIONE_SOCIALE Messina, di interessarsi di un concorso per la selezione di legali esterni all’ente, cui aveva partecipato la figlia RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, che nella circostanza avesse consegnato a COGNOME una busta contenente un profumo, all’interno RAGIONE_SOCIALEa quale, una volta che COGNOME era tornato presso la sua abitazione, la moglie di lui aveva rinvenuto la somma di euro 2.000,00, circostanza che aveva posto COGNOME in uno stato di forte agitazione, inducendolo a chiamare il suo superiore COGNOME, chiedendogli un incontro, avvenuto il giorno successivo.
Si è ritenuto inoltre che COGNOME avesse riferito a COGNOME quanto avvenuto, parlandogli di una richiesta di interessamento per il concorso indicato e che di seguito nel corso RAGIONE_SOCIALEa giornata lo stesso COGNOME si fosse recato presso la Caserma dei Carabinieri per denunciare il fatto e consegnare la somma di denaro.
Tale ricostruzione si è fondata sulla convergenza del quadro probatorio, che la Corte ha ritenuto non scalfito da lievi discrasie rilevate nel racconto fatto da NOME COGNOME e, al contrario, confermato dall’assenza d plausibili intenti calunniatori di COGNOME e dall’inconsistenza RAGIONE_SOCIALEe tardive accuse formulate dalla ricorrente nei confronti del predetto in ordine a pretese molestie sessuali e ad una minaccia da lui rivolta alla donna, che nel corso del primo grado di giudizio non aveva fatto alcun riferimento a tali aspetti, a fronte dei quali avrebbe dovuto, a rigore, reputarsi incongrua una trama accusatoria quale quella formulata da COGNOME.
Ed ancora la Corte ha rilevato come i messaggi con cui la ricorrente aveva tra la fine di aprile e i primi di maggio, da un lato, cercato un nuovo contatto con COGNOME in merito al concorso, relativamente al quale era stata pubblicata la graduatoria con esito negativo per la figlia RAGIONE_SOCIALEa donna, e, dall’altro, inteso scusarsi per l’eventualità di un suo inconsapevole comportamento, fossero idonei a confermare che in occasione RAGIONE_SOCIALE‘incontro si era parlato del concorso e che COGNOME non avrebbe avuto alcuna ragione di muovere false e strumentali accuse.
3.2. A fronte di ciò risulta del tutto infondato l’assunto difensivo incentrato sul preteso travisamento RAGIONE_SOCIALEe prove, mentre inerisce al merito ed è precluso in questa sede il tentativo di fornire una diversa lettura dei messaggi inviati dalla ricorrente, in assenza di fratture logiche del ragionamento RAGIONE_SOCIALEa Corte, peraltro conforme a quello del Tribunale.
Non assume rilievo in tale prospettiva il tema relativo alla disponibilità RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 2.000,00 e alla sua provenienza o meno da prelievi di recente
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effettuati, a fronte RAGIONE_SOCIALEe deduzioni difensive sugli impieghi RAGIONE_SOCIALEa complessiva somma di euro 8.000,00, prelevata dalla ricorrente nel periodo in cui si era verificato l’incontro con COGNOME.
La Corte ha sul punto, non illogicamente, ritenuto non determinante la verifica di quegli impieghi, che aveva formato oggetto anche di richiesta di rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruzione dibattimentale, osservando come la vicenda dovesse reputarsi idoneamente ricostruita sulla base degli altri elementi acquisiti, tali da conferire piena attendibilità agli assunti accusatori.
E’ tuttavia fondato il motivo di ricorso nella parte in cui segnala che la condotta non è idonea ad integrare il reato di istigazione alla corruzione per il quale è stata pronunciata la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
4.1. Deve al riguardo osservarsi che l’art. 322 cod. pen. punisce condotte di istigazione, idonee a porre in pericolo il bene protetto, in deroga alla previsione di carattere AVV_NOTAIO di cui all’art. 115 cod. pen.
Se invero il delitto di corruzione ha natura di reato bilaterale, in quanto implicante la conclusione di un accordo tra due soggetti, uno dei quali rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, l’istigazione di all’art. 322 cod. pen., sia che provenga da un privato sia che provenga dal soggetto qualificato, deve risolversi nell’offerta o promessa di denaro o di altra utilità, cu tuttavia non segua l’accettazione e la conseguente conclusione cell’accordo illecito.
D’altro canto, così come il delitto di corruzione, anche quello di mera istigazione, volta alla conclusione RAGIONE_SOCIALE‘accordo illecito, deve farsi rientrare nella categoria dei reati funzionali, implicanti il coinvolgimento RAGIONE_SOCIALEe funzioni del soggetto qualificato: è infatti previsto che l’offerta o la promessa si correl all’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni o dei poteri o all’omissione o al ritardo di un att RAGIONE_SOCIALE‘ufficio o al compimento di un atto contrario ai doveri di L fficio del soggetto qualificato.
Inerisce dunque al giudizio sulla tipicità RAGIONE_SOCIALEa condotta il riscontro di un’azione finalisticamente orientata alla conclusione di un accordo nel quale sia dedotto il quadro RAGIONE_SOCIALEe funzioni o dei poteri o dei doveri di quel soggetto.
D’altro canto, deve segnalarsi che l’istigazione deve avere un connotato di serietà e correlarsi alla concreta possibilità di dedurre nel patto l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni ovvero la violazione dei doveri inerenti alla qualità rivestita, secondo la diversa fisionomia RAGIONE_SOCIALEa condotta descritta nel primo e nel terzo comma ovvero nel secondo o nel quarto, a seconda del soggetto che rispettivamente assuma l’iniziativa RAGIONE_SOCIALE‘istigazione o sollecitazione.
4.2. Si tratta dunque di stabilire se nel caso di specie l’offerta RAGIONE_SOCIALEa somma, peraltro non accettata da COGNOME, che immediatamente si era attivato per
denunciare il fatto, fosse correlabile ad un atto contrario alle sue funzioni o almeno all’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni.
La Corte ha sottolineato come COGNOME avesse parlato di una richiesta di informazioni in merito al concorso che si stava svolgendo per la selezione di legali esterni all’istituto e come, narrando RAGIONE_SOCIALEa vicenda de relato, anche il suo superiore COGNOME avesse riferito di aver appreso da COGNOME di una generica richiesta di interessamento in ordine a quel concorso.
Peraltro la stessa Corte ha rilevato che la qualificazione del tipo di contributo richiesto avrebbe potuto essere effettuata solo tenendo conto di tutti gli elementi disponibili e dunque, in primo luogo, RAGIONE_SOCIALEa somma consegnata, non correlabile ad una mera richiesta di informazioni, ed in secondo luogo del contegno tenuto dalla ricorrente in prosieguo di tempo, cioè dei messaggi da lei inviati, con i quali si cercava un ulteriore confronto con COGNOME in merito a quel concorso, relativamente al quale era stata pubblicata la graduatoria.
In tale prospettiva si è ritenuto che la somma riposta nella busta e dunque offerta a COGNOME dovesse costituire il compenso di un fattivo interessamento da parte del funzionario RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
4.3. Ma in concreto è emerso, secondo quanto dedotto dalla difesa e riconosciuto dai Giudici di merito, che COGNOME non aveva competenze interferenti con il concorso in esame, di cui peraltro, a suo dire, egli non aveva specifica notizia: era previsto infatti che vi fosse una prima fase in cui le Direzioni regionali procedevano ad una preistruttoria, verificando alcuni dati oggettivi, come l’iscrizione all’albo e l’inesistenza di incompatibilità o di conflitti di interesse, d di che la valutazione RAGIONE_SOCIALEe domande e la relativa graduatoria erano di competenza di una Commissione centrale, istituita presso la RAGIONE_SOCIALE, che doveva previamente provvedere alla definizione dei criteri selettivi, largamente fondati su parametri rigidi.
Orbene, costituisce ius receptum che «ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del reato di corruzione propria, non è determinante il fatto che l’atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio sia ricompreso nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe specifiche mansioni del pubblico ufficiale o RAGIONE_SOCIALE‘incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze RAGIONE_SOCIALE‘ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto» (Sez. 6, n. 23355 del 26/02/2016, COGNOME, Rv. 267060; Sez. 6, n. 20502 del 02/03/2010, COGNOME, Rv. 247373; ma in senso conforme anche Sez. 6, n. 17973 del 22/01/2019, COGNOME, Rv. 275935, in cui si fa riferimento alla sfera di competenza e di influenza RAGIONE_SOCIALE‘ufficio): sulla scorta di tale arresto, è agevole rilevare che non è sufficiente richiamare l’appartenenza al
medesimo ente, ma è necessario verificare l’ambito RAGIONE_SOCIALEe competenze RAGIONE_SOCIALE‘ufficio e RAGIONE_SOCIALEa conseguente sfera di relazioni operative del soggetto.
Ma nel caso di specie, posto che alla data del 10/04/2018, allorché la ricorrente consegnò a COGNOME la busta contenente il denaro, stava già operando la Commissione centrale, anche se la stessa non aveva ancora pubblicato la graduatoria, non è dato ravvisare una strutturale sfera operativa del predetto, incardinato presso la sede di Messina, in forza RAGIONE_SOCIALEa quale egli potesse almeno in via di fatto esercitare una specifica influenza, alla stessa stregua di un atto rientrante nella competenza del suo ufficio.
A tale conclusione deve giungersi sia nel caso in cui la sollecitazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente fosse riferibile, come alla resa dei conti ritenuto dai Giudici di merito, ad un fattivo interessamento sia, tanto più, nel caso in cui la stessa dovesse essere restrittivamente intesa come riferibile ad una mera richiesta di informazioni, comunque non specificamente valutabile come inerente allo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe funzioni di COGNOME.
Deve aggiungersi, nella medesima prospettiva, che non avrebbe potuto darsi rilievo, nel quadro delineato, ad una mera raccomandazione, che di per sé non è riconducibile ad un atto RAGIONE_SOCIALE‘ufficio, ma a condotta commessa in occasione RAGIONE_SOCIALE‘ufficio, non concretante esercizio di poteri funzionali (Sez. 6, n. 38762 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 253371).
4.4. Sotto altro profilo va rimarcato che, come rilevato in precedenza, il delitto di istigazione alla corruzione presuppone la serietà RAGIONE_SOCIALE‘offerta, in quanto da essa possa sorgere il concreto pericolo che il soggetto la accetti in funzione del compimento RAGIONE_SOCIALE‘atto richiestogli, essendo il reato escluso allorché manchi l’idoneità potenziale RAGIONE_SOCIALE‘offerta o RAGIONE_SOCIALEa promessa a conseguire lo scopo perseguito per l’impossibilità per il pubblico ufficiale di tenere il comportamento richiestogli (Sez. 6, n 2716 del 30/11/1995, Varvarito, Rv. 204124): nel caso di specie, la capacità di influenza di COGNOME non è stata in alcun modo dimostrata ed al contrario la difesa ha sottolineato come i criteri selettivi fossero sostanzialmente rigidi, residuando un margine valutativo del curriculum solo nel caso di parità di punteggio e di età RAGIONE_SOCIALE, situazione che è stata in astratto valorizzata dalla Corte ma, alla resa dei conti, in alcun modo concretamente rappresentata.
4.5. Tanto più alla luce di tale rilievo appare concretamente impercorribile l’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa riqualificazione RAGIONE_SOCIALEa condotta in altra fattispecie di reato, particolare quella del traffico di influenze ex art. 346-bis cod. pe.n.
Ed invero avrebbe potuto in astratto prospettarsi che COGNOME fosse chiamato, se non a compiere un atto RAGIONE_SOCIALE‘ufficio, ad esercitare un’influenza ad esso esterna, interferendo nello svolgimento del concorso nella fase RAGIONE_SOCIALEa definizione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria presso la Commissione centrale.
Ma, al di là di quanto prospettato dallo stesso COGNOME in ordine alla sua estraneità alla procedura concorsuale, nella quale non avrebbe potuto intervenire, va rimarcato come anche il delitto di traffico di influenze (nella formulazione vigente all’epoca dei fatti) debba farsi rientrare tra i reati bilaterali, implic un’intesa tra due soggetti, uno dei quali si attiva per farsi dare o promettere denaro o un vantaggio patrimoniale (nella vigente formulazione, un’utilità) come prezzo RAGIONE_SOCIALEa sua mediazione illecita e l’altro dà o promette il denaro o il vantaggio, nel quadro RAGIONE_SOCIALE‘intesa raggiunta.
Il mero fatto RAGIONE_SOCIALE‘offerta da parte di un privato, quand’anche finalizzata alla sua accettazione in funzione RAGIONE_SOCIALEa mediazione illecita, non integra di per sé alcun reato, neppure allo stadio di mero tentativo, il quale, come nell’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa corruzione – ma tanto più in presenza di una fattispecie che implica un’attivazione per «farsi dare o promettere» sfruttando relazioni esistenti o asserite- il coinvolgimento di entrambi i soggetti nell’avvio di una trattativa funzionale all’accordo, poi non intervenuto (così in materia di corruzione, fra le altre, Sez. 6, n. 38920 del 01/06/2017, Cardone, Rv. 271037).
Nel caso di specie è di tutta evidenza che l’offerta ha assunto rilievo unilaterale, in assenza di qualsivoglia coinvolgimento di COGNOME, attivatosi per denunciare il fatto subito dopo la scoperta RAGIONE_SOCIALEa somma offertagli, dovendosi dunque ritenere che sia mancata l’attivazione bilaterale dei due soggetti, idonea almeno a rendere configurabile un tentativo.
5. In conclusione, il fatto non risulta idoneo ad integrare il delitto di istigazion alla corruzione né altre fattispecie penalmente rilevanti, cosicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 22/12/2023