Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24715 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24715 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Caserta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 25 settembre 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendola reiezione del ricorso; sentito il difensore della parte civile che ha si è richiamato alle conclusioni scritte depositate e chiesto la conferma della sentenza gravata anche in ordine alle statuizioni civili;
sentito il difensore del ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato in punto di pena quella appellata con la quale il Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord ha ritenuto la responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui all’alt 322, comma 1, cod. pen. così qualificato il fatto descritto nell’imputazione.
In particolare, secondo i giudici del merito, riguardo ai lavori di rifacimento di una strada interna al Comune di Aversa, l’imputato, interessato al detto appalto per conto di una RAGIONE_SOCIALE imprese offerenti (la RAGIONE_SOCIALE), avrebbe offerto a NOME COGNOME, vicesindaco del detto Comune e assessore con delega ai lavori pubblici, in correlazione sinallagmatica alla funzione e ai poteri del suddetto all’interno del citato ente, la somma di euro 350.000, pari al 10% del complessivo importo stanziato per l’opera in questione, in caso di positiva aggiudicazione della relativa’gara in favore della detta compagine.
Proposta, questa, prontamente rifiutata dal soggetto qualificato in favore del quale i giudici del merito hanno anche riconosciuto, in esito allà sua costituzione di parte civile, il risarcimento del danno morale patito.
3.Propone ricorso la difesa dell’imputato e, con un unico e composito motivo, lamenta asserite violazioni di legge nonché vizi della motivazione, ritenuta incompleta o comunque manifestamente illogica quanto alla valutazione RAGIONE_SOCIALE relative emergenze processuali.
Ciò con particolare riguardo:
in AVV_NOTAIO, all’ambiguità della valutazione probatoria resa dalle sentenze di merito, calibrata in relazione a una ipotesi di corruzione propria in linea con l’originaria imputazione ma poi confusamente declinata in termini diversi, poco confacenti alla ritenuta natura impropria dell’oggetto della corruzione assertivamente istigata dal ricorrente;
alla manifesta illogicità della lettura offerta in relazione al tenore RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni della parte civile, operata senza considerare che dal relativo racconto non emergeva alcuna sollecitazione alla corruzione, atteso che, piuttosto, proprio alla luce del detto narrato, sarebbe stato COGNOME a chiedere all’imputato di precisare il suo interesse verso la gara in questione, come se volesse indurlo a prospettare promesse di denaro per un appalto che lo vedeva del tutto disinteressato;
al difetto di motivazione quanto al giudizio di credibilità soggettiva RAGIONE_SOCIALE parte civile costituita, reso senza apprezzare i rapporti pregressi tra i due interlocutori e trascurando l’intento calunnioso perseguito da COGNOME con le sue dichiarazioni, ispirate dalla finalità di accrescimento del relativo consenso elettorale in termini non diversi, quanto all’astio e all’accanimento mostrati nei confronti del ricorrente, da quanto espresso con l’ulteriore denunzia per calunnia
proposta nei confronti di COGNOME (per le dichiarazioni spontanee rese nel corso del processo che occupa), le cui accuse furono prontamente archiviate;
alla intrinseca inattendibilità del relativo narrato, essendo la RAGIONE_SOCIALE all’evidenza estranea al ricorrente (come confermato anche dalla intercettazioni successive alla denunzia di COGNOME), così da rendere poco credibile il suo interessamento alle sorti imprenditoriali della stessa e considerando, altresì, per un verso che la gara in questione, al momento del colloquio tra i due, era in fase evidentemente avanzata e risultava, inoltre, estranea ai compiti dell’amministrazione guidata dal pubblico ufficiale asserivamente istigato (giacché indetta e svolta dal RAGIONE_SOCIALE Basilicata – SUA di Caserta);
in ragione di tale ultima precisazione, all’inidoneità offensiva della asserita proposta corruttiva, perché rivolta ad un soggetto che non avrebbe mai potuto incidere e orientare l’aggiudicazione della gara così da dare luogo ad una ipotesi di reato” impossibile ex ad 49 cod. pen.
alla mancata applicazione del disposto di cui all’ad 323 bis cod. pen., malgrado l’incensuratezza e il comportamento dell’imputato e.le modalità della azione lette alla luce della grossolanità della proposta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La fondatezza del ricorso, per le ragioni precisate di seguito, porta all’annullamento senza rinvio della sentenza gravata.
Il fatto, conformemente descritto dalle due sentenze di merito, riposa essenzialmente sulle dichiarazioni del soggetto qualificato, costituitosi parte civile.
Secondo il relativo narrato, COGNOME sarebbe stato contattato da COGNOME, in ragione’ di pregressi rapporti, per avere i due collaborato professionalmente. Incontrato personalmente l’imputato, quest’ultimo gli avrebbe chiesto in che modo poteva collaborare con l’ente rappresentato dal dichiarante, per poi manifestare interesse specifico riguardo a una gara in corso (quella relativa alla INDIRIZZO) che, ad avviso di COGNOME, si era “liberata”.
In particolare, il ricorrente, sollecitato da COGNOME a meglio dettagliare le ragioni del suo interesse, avrebbe precisato che per la detta gara aveva presentato una offerta la RAGIONE_SOCIALE e che, in caso di positivo esito della stessa, gli sarebbe stato corrisposto il 10% dell’importo stanziato per l’appalto (corrispondente a 350.000 euro).
2.1. GLYPH Ciò premesso, la ricostruzione del fatto operata dalle sentenze di merito sulla base di tali propalazioni regge l’urto dei rilievi difensiv · essenzialmente diretti a contrastare la attendibilità soggettiva del dichiarante, la
credibilità intrinseca del relativo racconto nonché la presenza di utili acquisizioni dirette a consolidarne, ab extemo, il portato probatorio.
2.2. GLYPH Sotto quest’ultimo profilo, va rimarcato che l’impugnazione non mette in discussione l’affermazione in fatto in forza della quale l’incontro tra COGNOME e COGNOME ebbe luogo nella data indicata dal dichiarante. È altresì incontroverso che alla gara indicata da COGNOME ebbe a partecipare, tra gli offerenti, la detta RAGIONE_SOCIALE; ancora, che in quel determinato contesto temporale, era in corso ma non risultava ancora definita la valutazione RAGIONE_SOCIALE offerte RAGIONE_SOCIALE imprese partecipanti da parte della stazione RAGIONE_SOCIALE appaltante competenté.
Né emerge un contesto oggettivo della vicenda che di certo non contrasta con il narrato della parte civile, a dispetto RAGIONE_SOCIALE doglianze prospettate dal ricorso.
2.3. Venendo alle criticità riferite alla attendibilità soggettiva della parte civil e alla intrinseca credibilità RAGIONE_SOCIALE sue propalazioni, ritiene la Corte che le asserite incongruenze argomentative denunziate dal ricorso non siano tali da destrutturare la tenuta logica della valutazione probatoria operata dalla Corte del merito.
2.3.1. Sotto il primo versante, le censure difensive non trovano anzitutto conferma alcuna quanto al tenore dei pregressi rapporti personali e professionali occorsi ,tra i due protagonisti della vicenda, assertivamente tali da mettere in discussione la verosimiglianza del contegno tenuto nell’occasione da COGNOME siccome riferito dal dichiarante ma anche la stessa scaturigine dell’incontro nei termini descritti da COGNOME.
Per altro verso, il ricorso assume contenuti essenzialmente suggestivi.
L’intento calunniatore viene, infatti, desunto apoditticamente dalla volontà del soggetto qualificato di accrescere il proprio consenso elettorale e valorizzare la propria immagine pubblica; né, del resto, può trovare conforto nella denunzia per calunnia legata alle spontanee dichiarazioni rese dall’imputato nel corso del processo, quantomeno perché successiva alle propalazioni fondanti la contestazione di cui all’odierna regiudicanda.
2.3.2. Anche gli asseriti profili di inattendibilità intrinseca non colgono nel segno.
La presenza della RAGIONE_SOCIALE tra gli offerenti interessati alla gara oggetto della contestata istigazione, rendeva il relativo riferimento tutt’altro che sintomatico della incoerenza logica del narrato, vieppiù considerando che, come già rilevato, la valutazione RAGIONE_SOCIALE offerte era ancora in corso al momento dell’incontro riferito da COGNOME e tanto rendeva coerente, anche sul piano temporale, la sollecitazione rivolta dal ricorrente nei termini descritti dal dichiarante.
Sotto quest’ultimo versante, poi, il ruolo, di evidente centralità, proprio di quest’ultimo all’interno dell’ente immediatamente interessato dall’intervento pubblico da realizzare contribuiva, quantomeno in tesi, a ritenere il racconto della
parte civile credibile nella sua immediata dimensione fattuale, secondo canoni logici non manifestamente irragionevoli.
La stessa immediatezza della denunzia operata dalla parte civile rispetto al colloquio intrattenuto tra i due, infine, letta alla luce della indimostrata sussistenza di intenti calunniosi da parte di COGNOME, ha finito per costituire una chiave logica non indifferente della complessiva coerenza e linearità del racconto di quest’ultimo, tale da rendere recessiva la oggettiva modestia logica degli elementi fattuali evocati a riscontro RAGIONE_SOCIALE ragioni di interessenza tra l’imputato e la RAGIONE_SOCIALE.
“
Ferma, dunque, la ricostruzione del fatto siccome restituita dalle conformi sentenze di merito, va anche evidenziato che, sul piano della relativa veste giuridica, la condanna resa ai danni dell’imputato risulta riferita a una istigazione funzionale a una ipotesi di corruzione impropria in luogo di quella propria contestata con l’imputazione.
3.1. GLYPH Il primo giudice, per il vero senza mai esplicitare formalmente tale scelta interpretativa, ebbe a riqualificare il fatto contestato riconducendolo all’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 322 cod. pen., così come pare evincersi dall’affermazione resa al primo capoverso di pagina 7 della relativa sentenza, alla quale, tuttavia, non ha fatto seguito alcuna coerente indicazione in tal senso nel relativo dispositivo.
3.2; GLYPH Sollecitata dall’appello (per l’addotta violazione del disposto di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.), la Corte del merito, disattendendo le censure proposte con il gravame quanto ad asserite violazioni RAGIONE_SOCIALE relative prerogative difensive, ha confermato tale configurazione.
Valutazione, questa, che, oltre a non risultare ora contrastata dal ricorso, deve comunque ritenersi astrattamente condivisibile, attesa l’assenza di puntuali riferimenti, emergenti dalla situazione in fatto fotografata dalle due sentenze di merito alla luce RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di COGNOME, all’attività anti-doverosa, rispetto alla gara in questione, sollecitata dall’imputato al soggetto qualificato destinatario della contestata istigazione.
Non può ritenersi condivisibile, di contro, la risposta offerta dalla Corte del merito in ordine alla inidoneità della condotta contestata, prospettata dalla difesa ex art. 49, comma 2, cod. pen
E ciò sia sul piano della tenuta logica della relativa motivaziòne; sia su quello, ancor più radicale, della correttezza in diritto dell’intera impostazione sottesa al giudizio di responsabilità reso ai danni del ricorrente.
La difesa, con il gravame di merito, ebbe ad evidenziare l’assoluta estraneità del Comune di Aversa quanto alla verifica RAGIONE_SOCIALE offerte e alla successiva aggiudicazione della gara oggetto della istigazione contestata a COGNOME. Ciò in ragione del fatto che tali competenze erano integralmente attribuite al RAGIONE_SOCIALE MoliseRAGIONE_SOCIALE Basilicata – SUA di Caserta, che ne curava l’attuazione.
Nel rispondere a tale sollecitazione la Corte del merito, senza smentire il detto presupposto in fatto, per un verso ha ribadito il ruolo svolto dalla parte civile (vicesindaco del Comune interessato e assessore con delega ai lavori pubblici) all’interno dell’ente interessato dalla realizzazione dell’opera; per altro verso, ha dato rilievo logico decisivo alla centralità di tale posizione, rimarcando che tanto avrebbe reso evidente la capacità di COGNOME di “condizionare l’operato dei membri della commissione di gara o quantomeno di intercedere nell’interesse del privato”.
Si tratta di argomentazioni solo suggestive, sul piano logico, perché prive di adeguati agganci fattuali, oltre che errate in punto di diritto, Per più concorrenti ragioni.
6.1. GLYPH Il reato di cui all’art. 322 cod. pen. è strutturato specularmente alle fattispecie base degli artt. 318 e 319 cod. pen.: ne consegue che la promessa di indebita dazione, sottesa alla corruzione sollecitata, per dare contenuto alla prospettazione in termini di adeguata idoneità offensiva, non potrà che collegarsi, causalmente o finalisticamente, all’esercizio della funzione o del potere da parte dell’intraneus.
6.2. GLYPH In parte qua, infatti, vale ribadire il consolidato orientamento secondo cui il reato di corruzione, nelle sue diverse declinazioni, rientra tra i reati propri funzionali, con la conseguenza che il comportamento oggetto del mercimonio deve rientrare nella sfera di competenza o di influenza dell’ufficio cui appartiene il soggetto corrotto: non è determinante che l’aziona amministrativa coperta dall’intento corruttivo sia ricompresa nell’ambito RAGIONE_SOCIALE specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio coinvolto nel programma criminale, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell’ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto (Cass. Sez. 6, n. 33435 del 4/5/2006, COGNOME, rv. 234359; più di recente in senso analogo Cass. Sez. 6, n. 23355 del 26/2/2016, rv. 267060;Sez. 6 n. 17973 del 22/01/2019, Rv. 275935).
E ciò vale indifferentemente sia in caso di corruzione propria che impropria, perchè la correlazione sinallagmatica tra compenso illecito e competenze dell’intraneus deve sempre sussistere, ancor più quando il mercimonio della
funzione si leghi ad un circoscritto e ben individuato campo di azione amministrativa.
6.3. GLYPH Nel caso, non è controverso che l’istigazione è stata rivolta ad un soggetto estraneo alle competenze amministrative sulle quali incidere illecitamente tramite l’intento corruttivo, sottratte all’ente rappresentato da COGNOME, immediatamente interessato alla realizzazione materiale dell’opera da appaltare.
Né risultano prospettate, attraverso adeguati e concreti riferimenti fattuali, che non siano aprioristicamente legati alla posizione di COGNOME all’interno del Comune di rifermento, le effettive possibilità di ingerenza di quest’ultimo sull’affidamento dei lavori in questione.
6.4. GLYPH Di più.
A ben vedere, la motivazione adottata lascia coerentemente pensare a una prospettazione illecita, quella validata dalla Corte del merito, in forza della quale la funzione qualificata del soggetto istigato, piuttosto che costituire il centro di interesse dell’istigatore, sarebbe rimasta sullo sfondo della relativa progettazione criminaie.
Il ruolo qualificato di COGNOME, secondo la linea logica tracciata dalla Corte del merito, più che fungere da riferimento del relativo asservimento funzionale, avrebbe rappresentato la possibile chiave di accesso, il tramite di collegamento attraverso il quale veicolare a terzi – i membri della commissione di gara- la relativa proposta illecita, al fine di “condizionarne l’operato”, quantomeno intercedendo “nell’interesse del privato”.
In disparte la linearità logica di tale affermazione rispetto alla configurazione data al fatto (in termini di istigazione alla corruzione impropria), un siffatto contesto di riferimento avrebbe reso COGNOME protagonista di un potenziale concorso nella corruzione di altri pubblici ufficiali (quelli competenti alla verifica RAGIONE_SOCIALE offerte), in termini chiaramente eccentrici al tenore dell’imputazione.
Da ‘qui la decisione di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 5/4/2024.