Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41161 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41161 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA, avverso la sentenza emessa in data 08/03/2024 dalla Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse in data 1/10/2024 dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Preso atto della assenza dei difensori, che dopo aver chiesto la conversione in pubblica udienza del rito camerale di trattazione non hanno ritenuto di presenziare alla pubblica udienza già fissata.
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
I due ricorsi proposti rispettivamente nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME devono essere dichiarati inammissibili.
- Il motivo unico speso dal difensore nell’interesse di NOME COGNOME in ordine alla affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione contestato in concorso sollecita una inammissibil diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito, correttamente scrutinate nella conformità verticale delle decisioni di condanna. La Corte di merito compiutamente argomenta sul punto dedotto, valorizzando il contesto organizzato, tra più soggetti che agivano in concorso tra loro, nel quale si è realizzata la complessa fattispecie culminata nella istigazione all corruzione del funzionario postale, che avrebbe dovuto rendere “liquidi” i titoli di provenienza illecita in possesso di tutti gli imputati in concorso.
Il ricorso si limita, quindi, a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogic della ridotta valenza dimostrativa degli elementi stimati a carico dell’imputato, e ciò a fronte puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell’illecito, contenute n decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta, pretendendo da questa Corte un diverso apprezzamento in fatto delle prove assunte nel contraddittorio non deducibile in sede di legittimità. La Corte di merito ha infatti logicamente spiegato che rispetto alle evidenze raccolte -tutte convergenti verso il compossesso di valori, provento di delitto, che recano precisi segni identificativi, atti alla loro tracciabilità- si manifesta la responsabilità fatto contestato ed il dolo generico nella forma diretta.
Del pari è a dirsi per i sei motivi di ricorso spesi nell’interesse di NOME COGNOME, meramente reiterativi di altrettanti motivi di gravame proposti nel merito e rigettati con puntu motivazione dalla Corte territoriale.
2.1. Così è per il primo, versato in tema di prova del concorso nella fattispecie di istigazione alla corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e di qualificazione consumata della fattispecie che il ricorrente vorrebbe solo tentata. La Corte territoriale ha compiutamente argomentato, attingendo al patrimonio delle prove utilizzabili nel giudizio a prova contratta, circa le evidenz di fatto che inducono a ritenere consapevole e volontario il contributo eziologico offerto dal ricorrente alla complessa fattispecie di istigazione alla corruzione, veicolata attraverso i necessario compossesso dei valori di provenienza delittuosa. Il motivo si traduce ancora una volta nella domanda rivolta alla Corte di legittimità di una nuova e diversa valutazione delle prove; domanda estranea al perimetro devolutivo in sede di legittimità.
Quanto a qualificazione in forma tentata della condotta descritta al capo A, deve ribadirsi che la trattasi di reato di pericolo, che non tollera il tentativo, in quanto l’offesa è perfezionata con messa in pericolo del bene interesse tutelato dalla norma incriminatrice (Sez. 6, n. 21095 del 25/02/2004, Sez. 6, n. 36077 del 27/05/2009, Rv. 244868, in motivazione). Per la integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale
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(o l’incaricato di pubblico servizio), sì che sorga il pericolo che lo stesso accetti l’offerta promessa; non è necessario perciò che l’offerta abbia una giustificazione, nè che sia specificata l’utilità promessa, nè quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettazione, da parte dell’agente, dello scambio illecito. La Corte di merito ha sul punto ben argomentato, escludendo che la determinazione del soggetto compulsato di denunziare subito l’occorso alla polizia giudiziaria potesse comportare che gli atti di istigazione (più volte iterati) fossero priv connotati di serietà e concludenza.
2.2.-3. Il secondo ed il terzo motivo (prova del concorso in ricettazione ed esclusione dell’ipotesi lieve) appaiono quanto mai generici, sono apertamente versati nel merito della regiudicanda e palesano evidenti aspetti di reiterazione pedissequa dei motivi di gravame, sui quali la Corte di merito ha speso ampie, convincenti e diffuse argomentazioni (pag. 5 e 6 della sentenza impugnata). La Corte territoriale, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che la natura intrinseca dei valori composseduti, quali astratti portatori di provvista e le stesse modalità organizzate e plurisoggettive della complessa vicenda, escludono la ricorrenza della forma attenuata di ricettazione declinata dal quarto comma dell’art. 648 cod. pen., introdotto nell’ordinamento proprio per mitigare l’inasprimento del regime sanzionatorio voluto dalla legge Reale.
2.4-5-6. I successivi motivi, che censurano la negazione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la sussistenza della recidiva qualificata, la misura dell’aumento (vincolato nel quantum in assenza di concorso tra più circostanze ad effetto speciale) applicato per la recidiva, la misura della pena base per il delitto di ricettazione qualificato come di particolar gravità (vedi motivazione sulla negazione delle attenuanti generiche e del fatto di lieve entità) non esplicitano critica specifica all’apparato motivazionale speso sul punto dalla sentenza impugnata. La Corte ha sui punti dedotti valorizzato la concreta ed organizzata gravità del fatto, la messe di precedenti specifici, che gravano il pregresso criminale del ricorrente, che fanno del nuovo reato una manifestazione di accresciuta pericolosità e più intensa colpevolezza e l’assenza di altri elementi suscettibili di positiva valutazione.
Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.
3.1. La pronta soluzione delle questioni prospettate con i motivi di ricorso e l’applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte consigliano la redazione dell motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2024.