Istigazione alla corruzione: quando un’offerta è penalmente rilevante?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18487/2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione. Anche un’offerta generica e non dettagliata può integrare il delitto di istigazione alla corruzione, se valutata come potenzialmente idonea a influenzare il comportamento di un pubblico ufficiale. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un uomo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, riceveva un controllo di routine da parte dei carabinieri. Durante la verifica, i militari notavano la presenza in casa di una persona non autorizzata. Per evitare che tale infrazione venisse verbalizzata, l’uomo, titolare di un’autofficina e di professione elettrauto, offriva ai carabinieri di mettere a loro disposizione la sua officina per eventuali necessità.
Condannato in appello per istigazione alla corruzione, l’imputato presentava ricorso in Cassazione, sostenendo che la sua offerta fosse troppo generica e astratta per costituire un reato, in quanto non si era confrontato con una concreta necessità di riparazione da parte dei militari.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. I motivi del ricorso sono stati ritenuti generici e non in grado di scalfire la logicità della sentenza impugnata. La Cassazione ha colto l’occasione per chiarire i contorni del delitto di istigazione alla corruzione.
Le Motivazioni: l’idoneità dell’offerta nell’istigazione alla corruzione
Il cuore della motivazione risiede nel concetto di idoneità dell’offerta. Secondo gli Ermellini, per configurare il reato non è necessario che l’offerta sia specifica o che la possibilità di adempierla sia concreta e immediata. Ciò che conta è la valutazione ex ante, ovvero basata sulle circostanze esistenti al momento del fatto.
Nel caso specifico, l’offerta di mettere a disposizione l’autofficina non era un’ipotesi campata in aria. L’imputato era effettivamente titolare di un’officina e svolgeva il lavoro di elettrauto. Questa circostanza rendeva la sua promessa potenzialmente idonea a raggiungere lo scopo illecito: convincere i militari a omettere un atto dovuto, cioè la verbalizzazione dell’infrazione. La Corte ha sottolineato che l’illiceità risiede nel tentativo di minare l’imparzialità e il corretto funzionamento della pubblica amministrazione, a prescindere dalla concreta realizzabilità della promessa.
Conclusioni: implicazioni pratiche
La decisione in esame rafforza la tutela del prestigio e della correttezza della Pubblica Amministrazione. Il principio che ne emerge è chiaro: qualsiasi offerta o promessa fatta a un pubblico ufficiale per fargli violare i propri doveri è penalmente rilevante se, in astratto, ha la capacità di persuaderlo. Non è necessario che l’utilità promessa sia definita in ogni dettaglio. Il reato si perfeziona con la sola offerta idonea, in quanto la legge intende punire il pericolo che la correttezza dell’azione amministrativa venga compromessa. Questa pronuncia serve da monito: il tentativo di ‘comprare’ un’omissione o un atto contrario ai doveri d’ufficio è un reato grave, anche quando la proposta è formulata in termini vaghi.
Per configurare il reato di istigazione alla corruzione, l’offerta al pubblico ufficiale deve essere dettagliata e specifica?
No, secondo la Corte non è necessaria un’offerta dettagliata. È sufficiente che sia astrattamente volta a provocare l’omissione di un atto d’ufficio e che sia potenzialmente idonea a raggiungere tale scopo, considerate le circostanze.
Cosa significa che l’offerta viene valutata ‘ex ante’?
Significa che la sua idoneità a corrompere viene giudicata sulla base della situazione esistente al momento in cui l’offerta viene fatta, senza considerare gli sviluppi successivi. Nel caso di specie, era rilevante che l’imputato possedesse un’officina, rendendo la sua offerta credibile in quel momento.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati giudicati generici. L’imputato, infatti, non si è confrontato adeguatamente con la motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva correttamente ritenuto l’offerta potenzialmente idonea a integrare il reato contestato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18487 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18487 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a SANT’AGATA DE’ GOTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che entrambi i motivi con cui si contesta la sussistenza del delitto di istigaz alla corruzione per aver il ricorrente, agli arresti domiciliari, offerto ai carabinieri controllo della misura di mettere a disposizione la propria autofficina se non ave verbalizzato la presenza non autorizzata in casa di COGNOME NOME sono generici in quanto non s confrontano con la decisione della Corte di appello, che ha ritenuto come l’offerta formulat militare fosse potenzialmente idonea ad integrare il delitto contestato tenuto conto c ricorrente era titolare di una officina ed aveva svolto il lavoro di elettrauto;
rilevato che nessuna illogicità si coglie in ordine alla motivazione resa sul punto, ten conto che nessuna incidenza poteva assumere la concreta possibilità di riparare l’autovettu (ipotizzata genericamente) visto che l’offerta era astrattamente volta, giusta valutazion ex ante, a provocare l’omissione dell’atto di ufficio da parte del militare;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrent al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024.