Istigazione alla corruzione: i limiti del ricorso
L’istigazione alla corruzione rappresenta un reato grave contro la Pubblica Amministrazione. Recentemente, la Corte di Cassazione ha chiarito i confini invalicabili del giudizio di legittimità, confermando che non è possibile richiedere un nuovo esame dei fatti già valutati nei gradi precedenti.
Il divieto di riesame per istigazione alla corruzione
Il ricorrente ha impugnato una sentenza di condanna sostenendo una diversa ricostruzione dei fatti. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che non è possibile richiedere una nuova valutazione degli elementi probatori se la motivazione del giudice di appello è logica e coerente. Il controllo di legittimità non può spingersi a verificare la rispondenza dell’apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.
La valutazione delle prove nel reato di istigazione alla corruzione
La Corte d’appello era pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio. Tale processo è stato supportato da un puntuale e logico apparato argomentativo. Quando il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare censurabile, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove riaprire l’istruttoria dibattimentale.
Le motivazioni
Le doglianze del ricorrente sono state ritenute inammissibili poiché dirette a una rilettura non consentita degli elementi probatori. La sentenza impugnata presentava un apparato argomentativo puntuale e logico, rendendo il tessuto motivazionale non censurabile in sede di legittimità. Il ricorso non si è misurato realmente con le prove già scrutinate dai giudici di merito, limitandosi a prospettare una versione alternativa e soggettiva della vicenda criminosa senza evidenziare reali vizi di legge.
Le conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva del ricorrente e l’obbligo di rifondere le spese processuali. Inoltre, la Suprema Corte ha disposto il pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, sanzionando la proposizione di un ricorso privo di fondamento giuridico. Questa decisione sottolinea come la difesa in sede di legittimità debba concentrarsi esclusivamente sulla corretta applicazione delle norme e sulla coerenza logica della motivazione, escludendo ogni tentativo di revisione dei fatti.
Si possono presentare nuove prove in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può riesaminare il merito dei fatti o valutare nuove prove già discusse.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente a una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Quando una motivazione è considerata valida?
Una motivazione è valida quando segue un percorso logico coerente e si basa su una valutazione globale degli elementi probatori acquisiti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39933 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39933 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CONTROVERSA NOME NOME NOME TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 18064/23 Controversa
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 322 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze contenute nell’unico motivo di ricorso risultano dirette a una no consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alterna ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d’appello – che è pervenut alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acqui corso del giudizio – con puntuale e logico apparato argomentativo;
che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di si apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2023