Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41388 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41388 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di appello di Roma nel procedimento a carico di
NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
NOME, nato a Pomigliano d’Arco il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Nocera Inferiore il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; uditi per gli imputati, l’AVV_NOTAIO, difensore del COGNOME, l’AVV_NOTAIO, difensore del COGNOME, e l’AVV_NOTAIO, difensore del COGNOME, che hanno concluso chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado del 1° aprile 2021 – con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato i tre imputati innanzi elencati in relazione al reato di cui all’art. 322 cod. pen., così diversamente qualificato il reato loro contestato ai sensi dell’art. 319 cod. pen., previa unificazione dei fatti contestati ai capi d’imputazione B) e C), punto 3 – assolveva NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME “perché il fatto non sussiste” dal delitto innanzi indicato, per avere, in concorso tra loro, il primo quale mandante, il secondo e il terzo, rispettivamente sottufficiale e carabiniere dell’Arma, quali esecutori materiali, in Roma, l’8 dicembre 2013, contattato il vice brigadiere NOME COGNOME, in forza presso i carabinieri dell’Eur, per ottenere informazioni circa due denunce presentate contro il COGNOME, promettendogli utilità per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio; condotta per la quale il NOME aveva già ricevuto somme di denaro dal NOME.
In particolare, la Corte territoriale rilevava come gli elementi di prova acquisiti, pur confermando il contesto AVV_NOTAIO dell’accaduto così come ricostruito dalla pubblica accusa, non fossero idonei a dimostrare che il COGNOME, che aveva agito su specifico mandato del COGNOME, ma su impulso del COGNOME, aveva rivolto al commilitone COGNOME la indicata richiesta di una prestazione illecita: al contrario era risultato che il COGNOME, “quasi per un istintivo moto di prudenza”, aveva tenuto un comportamento “incerto, titubante, cauto, dubbioso”, omettendo di chiarire all’COGNOME quale fosse la contropartita ricercata, essendosi limitato a rappresentargli “l’amichevole riconoscenza del ‘Professore’, dalla quale avrebbe potuto guadagnare cospicui vantaggi”.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, il quale ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Vizio di motivazione, per travisamento delle prove, per avere la Corte distrettuale omesso di valutare il contenuto della registrazione della conversazione intercettate durante le indagini, che aveva permesso di accertare quale era stata la “controprestazione” che era stata chiesta al pubblico ufficiale, consistente nella rivelazione del numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato di un procedimento penale iscritto a carico del COGNOME e della identità del pubblico ministero assegnatario del relativo fascicolo; e quali le promesse di utilità che, in correlazione con l’anzidetta sollecitata prestazione illecita, NOME aveva formulato.
2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 319 e 321 cod. pen., per aver la Corte di merito erroneamente ritenuto che non vi era stata una offerta potenzialmente idonea a conseguire lo scopo perseguito dagli autori, essendo, invece, sufficiente, per integrare il reato de quo, la prospettazione dello scambio illecito, e non essendo richiesto che l’offerta dell’utilità sia specificata n quantificata.
L’adozione della decisione sul ricorso, già prevista nell’udienza di trattazione del 3 luglio 2023, è stata rinviata dal Collegio all’odierna udienza ai sensi dell’art. 615 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso presentato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Roma vada accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito precisate.
Prima di esaminare le specifiche doglianze del ricorrente, per comodità di esposizione appare necessario puntualizzare che i risultati dell accertamenti compiuti dai giudici di entrambi i gradi del merito concordano sulla circostanza che l’intera vicenda, oggetto del presente processo, era “ruotata” intorno ai rapporti conflittuali che, in quel periodo, erano sorti tra NOME COGNOME da una parte, la sorella NOME COGNOME e il marito di questa, COGNOME, dall’altra: relazioni che si erano deteriorati a causa di un dissidio sorto per l’attribuzione della titolarità e per la gestione dell’azienda di famiglia, e che si era sviluppato attraverso la presentazione di reciproche denunce e querele penali.
Risulta, altresì, acclarato – anche perché non contestato dai diretti interessati che nel dicembre 2013 NOME COGNOME, avendo appreso di essere stato destinatario di due ulteriori denunce presentate dalla sorella e dal cognato, si era attivato, per il tramite del suo difensore, l’AVV_NOTAIO (la cui posizione processuale è stata stralciata e definita separatamente), per provare ad acquisire notizie precise sul contenuto e sullo sviluppo di questa nuova iniziativa giudiziaria: in particolare, era stato sollecitato l’intervento del sottufficiale NOME il quale, per il tramite dei carabiniere NOME, aveva contattato il vicebrigadiere NOME, che, in effetti, era l’ufficiale di polizia giudiziaria che era interessato di quelle denunce.
3. Ciò premesso, va detto che le censure formulate nel caso di specie dal Pubblico ministero ricorrente – contenute nei plurimi motivi del ricorso, esaminabili congiuntamente – sono fondate.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ; ma deve comunque offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata (in questo senso Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430).
Di tale regula iuris la Corte di appello di Roma non ha fatto corretta applicazione nel caso di specie, avendo sostenuto, con un apparato argomentativo qualificato da gravi aporie, di non condividere le conclusioni alle quali era pervenuto il giudice di primo grado.
In particolare, nella sentenza impugnata si legge come – escluso che potesse essere qualificato in termini corruttivi il rapporto tra il COGNOME ed sottufficiali COGNOME e COGNOME, i quali avevano agito al di fuori delle loro funzion di pubblici ufficiali, dunque come meri soggetti “privati” e non come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio – i tre imputati dovessero essere assolti dal reato di istigazione alla corruzione nei riguardi del vicebrigadiere COGNOME, non essendo stato dimostrato, al di là delle intenzioni del presunto “istigatore” NOME, che questi aveva espressamente indicata una “contropartita” ovvero che all’COGNOME era stato espressamente domandato di rivelare le notizie ricercate dal NOME.
Tuttavia, nel formulare tali conclusioni la Corte territoriale si è sostanzialmente limitata a considerare il contenuto della registrazione del colloquio che il NOME e l’COGNOME avevano avuto nella giornata dell’8 dicembre 2013, omettendo di valutare gli ulteriori elementi di prova che, in una più coerente e completa visione unitaria, erano stati, al contrario, esaminati e valutati nella sentenza oggetto dell’appello.
Il Tribunale di Roma aveva, invero, considerate tutte le prove acquisite nel giudizio in primo grado ed aveva congruamente spiegato come il COGNOME, nel compulsare il COGNOME a trovare “canali” per mettere in difficoltà la sorella e il cognato, dimostrandosi sempre disponibile a ricompensare gli amici (interc. Del 22 novembre 2013; v., in particolare, pagg. 13 e 31 sent. primo grado), avesse chiesto reiteratamente di voler sapere se le due denunce che i familiari avevano presentato contro di lui presso la stazione dei carabinieri dell’Eur, fossero state già trasmesse in Procura e quale fosse il magistrato assegnatario del
procedimento, a tal fine ricevendo la disponibilità del COGNOME, che aveva poi contattato il RAGIONE_SOCIALE, comunicandogli che il “professore” (NOME COGNOME) gli avrebbe fatto un “regalo” (pagg. 20-26, 37-39, sent. primo grado).
Il Giudice di primo grado aveva perspicuamente posto quelle circostanze in consequenziale collegamento con il fatto che, nel corso del successivo incontro, il COGNOME aveva dapprima chiesto all’COGNOME di voler “restare fuori da queste vicende” che riguardavano “dei big”, i NOME, per evitare “di mettersi in mezzo e pagarne le conseguenze”; aveva però chiesto all’COGNOME se le denunce che NOME COGNOME aveva presentato contro il fratello NOME fossero state già trasmesse in Procura (“ma sta cosa è stata avviata in procura?”) e a chi fossero state assegnate, ovvero se il procedimento fosse stato già archiviato (“…il fatto che non gliel’anno notificata, vuol dire che o l’hanno archiviata…”). Sempre nello stesso contesto il COGNOME aveva informato l’COGNOME che il COGNOME era il “professore” che aveva inventato “l’amniocentesi”, domandando “se doveva farla fare alla moglie”, che era in cinta (“se vuoi fa’ qualche visita, l’amniocentesi… se hai bisogno di qualcosa”): aggiungendo che se avesse avuto bisogno delle “analisi”, egli (COGNOME) “non gli avrebbe fatto pagare un cazzo!”, in tal modo veicolando una offerta che, valutata ex ante, era qualificabile come potenzialmente idonea a conseguire lo scopo perseguito dall’autore (v. pagg. 20-30 sent. primo grado).
Il Tribunale aveva, altresì, sottolineato come fosse irrilevante che, alla domanda espressa dell’COGNOME (“… se vuoi glielo accenno al tenente… cioè, dico, a che punto sta?… se è stata mandata, se non è stata mandata…”), il COGNOME aveva risposto “No, meglio di no!”, non volendo coinvolgere nella vicenda anche quell’ufficiale ovvero insospettire oltremodo il suo interlocutore, che fino a quel momento aveva replicato ai quesiti sempre con un atteggiamento “di chiusura” (v. pagg. 30, 35-37, sent. primo grado)-
Dati e indicazioni fattuali, queste, che erano state analiticamente valorizzate nella sentenza di primo grado, a fronte dei quali molto più sbrigativi sono risultati i riferimenti contenuti nella sentenza gravata e le relative valutazioni probatorie: emergenze processuali con le quali – indipendentemente dalla attribuzione della qualificazione delle condotte del COGNOME e del COGNOME esclusivamente in termini di istigazione alla corruzione (di certo non più modificabile in peius, in assenza di una impugnazione sul punto da parte del pubblico ministero) – la Corte di appello ha sostanzialmente omesso di confrontarsi.
Le doglianze del Pubblico ministero ricorrente, perciò, lungi dal costituire una mera sollecitazione ad una rilettura delle carte del processo, vanno oggi giudicate fondate, proprio perché capaci di far emergere la incongruità del
percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata, basata su una palesemente incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione: sentenza nella quale manca quell’analitico riesame del materiale probatorio vagliato dal primo giudice, che sarebbe stato necessario compiere, per offrire una nuova e più convincente struttura motivazionale a sostegno delle difformi conclusioni assunte.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata nei confronti degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME (i quali hanno rinunciato alla prescrizione del reato) con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma che, nel nuovo giudizio, si atterrà all’indicato principio di diritto, colmando le lacune e superando le aporie motivazionali che caratterizzato la pronuncia cassata.
La medesima sentenza va, invece, annullata senza rinvio in relazione alla posizione dell’imputato NOME COGNOME perché il reato contestatogli è estinto per prescrizione, essendo oramai maturato il termine massimo di sette anni e mezzo, anche considerando la sospensione di 64 giorni verificatasi nel corso del giudizio di primo grado dovuta alla applicazione della disciplina per l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da covid-19. E’ pacifico, infatti, che, in assenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dal comma 1 del predetto art. 129 del codice di rito impone che nel giudizio di cassazione non sono rilevabili vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente ai reati di cui ai capi B) e C) punto 3 perché estinti per prescrizione.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente ai medesimi reati con rinvio per nuovo giudizio su detti capi ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso il 27/09/2023