Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32345 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32345 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Cina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2024 della Corte di appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Tramite il proprio difensore, COGNOME impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli del 26 febbraio 2024, che ha confermato la sua condanna per il delitto di istigazione alla corruzione, per avere offerto la somma di 100,00 euro ai due carabinieri che l’avevano fermato alla guidai dell’autovettura senza cinture di sicurezza e con la revisione scaduta, al fine cd omettere le conseguenti attività d’ufficio (commesso in Napoli il 26 gennaio 2017).
NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, deducendo i motivi di seguito enunciati.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge per difetto di motivazione sui profili evidenziati con l’atto d’appello per escludere la configurabilità dell’istigazione alla corruzione, in quanto la condotta dell’imputato sarebbe stata, per un verso, inidonea ad indurre i pubblici ufficiali a tenere un comportamento antidoveroso, perché la somma offerta era molto modesta, e per altro verso, giacché non era stato provato che la somma versata dallo COGNOME non fosse in realtà destinata a pagare la sanzione amministrativa.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge essendo il reato estinto per prescrizione, tenuto conto della data di commissione del reato del 26 gennaio 2017 e del decorso del termine massimo di anni sette e mesi sei.
Si deve dare atto che il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come prorogato dall’art. 94 del digs. n. 150 del 2022, modificato dall’art. 17 del d.l. 2 giugno 2023, n. 75.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è affetto da genericità perché ripropone pedissequamente le stesse censure dedotte come motivo di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti.
Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, le sentenze di merito hanno dato atto di avere valutato, in modo logico e coerente alle risultanze istruttorie, sia la serietà dell’offerta e sia la sua idoneità a corrompere i due pubblici ufficia interessati, spiegando le ragioni dell’assoluta inconsistenza della tesi difensiva della equivocità del comportamento dell’imputata.
La ricostruzione della vicenda è stata apprezzata, in coerenza alle risultanze istruttorie, di tale evidente linearità da non lasciare alcun margine di incertezza sulla finalità corruttiva dell’offerta di denaro.
La versione della difesa, secondo cui la banconota da cento euro sarebbe stata riposta all’interno del libretto di circolazione consegnato ai due pubblici ufficiali solo per pagare la sanzione amministrativa, è risultata palesemente smentita dalle modalità del controllo stradale e dai fatti concordemente descritti dai due carabinieri coinvolti.
La frase pronunciata dall’imputato (“questo è un regalo.., non si può chiudere un occhio”), valorizzata dai Giudici di merito, non si presta in effetti ad alcuna ipotetica lettura alternativa, essendo incontrovertibile, per quanto osservato nella sentenza impugnata, che il denaro risposto nel libretto di circolazione avesse come finalità quella di indurre i due carabinieri a non dare corso alle contestazioni delle violazioni amministrative correlate all’accertata mancata revisione dell’autoveicolo.
Anche la idoneità dell’offerta della somma di denaro a turbare psicologicamente il pubblico ufficiale è evidente nella fattispecie in esame, poiché si evince dalla stessa serietà dell’offerta, dal suo importo non irrisorio in ragione delle condizioni dell’offerente, nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui l’episodio si colloca (per tutte, Sez. 6, n. 1935 del 04/11/2015, dep. 2016, Shirman, Rv. 266498).
È superfluo aggiungere che la valutazione sulla irrisorietà o meno della somma di denaro offerta, nei casi in cui si tratti di importi minimi, non può essere condotta in astratto, ma deve essere rapportata alla rilevanza dell’atto contrario richiesto come contropartita al pubblico ufficiale, in ragione della sua congruità rispetto alla incidenza economica dell’omissione dell’atto dovuto oggetto dell’istigazione.
Il secondo motivo è anch’esso generico oltre che manifestamente infondato.
Considerato il termine massimo di prescrizione, addotto dallo stesso imputato, pari ad anni sette e mesi sei, il termine andrebbe a scadere il 26 luglio 2024, senza considerare le sospensioni intervenute nel corso del giudizio, che il ricorrente neppure ha specificato.
Peraltro, in ragione della durata della pena edittale massima prevista per il reato di cui all’art. 322, comma 2, in relazione all’art. 319 cod. pen. (pari ad ann dieci, ridotta di un terzo) il termine massimo ex art. 161, u.c., cod. pen., tenuto conto degli atti interruttivi, è pari ad otto anni e mesi quattro (sei anni e mesi ott aumentato di un quarto), quindi ben più lungo di quello indicato nel ricorso.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 luglio 2024