Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44190 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44190 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto, con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 07 luglio 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in data 03 luglio 2020 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo, con la quale NOME COGNOME è stato condannato ad anni due e mesi otto di reclusione per il delitto di cui agli artt. 81, comma 2, cod.pen., 302 cod.pen. da lui commesso dal 02 gennaio al 16 aprile 2019, istigando vari soggetti a compiere atti di terrorismo internazionale mediante l’invio, attraverso strumenti informatici e telematici, di materiale di propaganda dello Stato islamico e di combattimenti, reperito tramite internet, e invitando gli stessi ad addestrarsi mentalmente e fisicamente per recarsi a combattere nei territori dello Stato islamico.
La Corte di appello, conformemente alla sentenza di primo grado, ha ritenuto provato il reato dalle intercettazioni telefoniche, dagli accertamenti telematici e dalle dichiarazioni di persone informate sui fatti, dello stesso imputato e di un coimputato giudicato separatamente, tale NOME COGNOME, ed ha respinto la tesi difensiva secondo cui le conversazioni e i messaggi rinvenuti non avevano una potenzialità istigatrice.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del proprio, difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo con il quale censura l’erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, cod.proc.pen. e 302 cod.pen., e la carenza e illogicità della motivazione, con violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.
Nell’atto di appello egli aveva sostenuto l’inidoneità delle condotte contestate a determinare o accrescere i propositi criminosi dei soggetti a cui i vari messaggi erano indirizzati, i quali condividevano già l’ideologia jihadista. La Corte di appello, pur riconoscendo che i destinatari aderivano già a tale ideologia, ha respinto tale tesi difensiva affermando che detta condotta ha rafforzato il loro proposito, dal momento che l’imputato li istigava ad arruolarsi per compiere atti di violenza o di sabotaggio, con finalità di terrorismo, ma ciò non emerge dalle prove raccolte, e l’affermazione di colpevolezza non è stata adeguatamente motivata. Infatti, diversamente dal caso dell’indottrinamento di persone estranee ad una certa ideologia, quando i destinatari dell’asserito indottrinamento siano dei soggetti già radicalizzati, non sussiste l’istigazione punita dalla norma. Uno dei destinatari, lo COGNOME, scambiava con il ricorrente materiale propagandistico dello Stato islamico, le destinatarie COGNOME e NOME erano cittadine italiane convertite all’Islam e già aderenti all’ideologia islamicoradicale, il COGNOME era sotto indagine già dal 2016 e il Cannatti era indicato dall
RAGIONE_SOCIALE come «una guida religiosa». Tutti, quindi, erano già ideologizzati, e avevano già manifestato apertamente l’intenzione di agire secondo l’ideologia jihadista, ma la sentenza impugnata non ha tenuto conto di questo aspetto, e la sua motivazione è manifestamente illogica laddove afferma che l’imputato ha accresciuto la loro radicalizzazione, che invece risultava già presente.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello, oltre a ritenere corretto il giudizio di bilanciamento delle attenuanti, valutate dal giudice di primo grado solo equivalenti alle aggravanti, ha confermato l’irrogazione di una pena molto superiore ai minimi edittali, omettendo ogni valutazione in ordine agli elementi dedotti dalla difesa, che deponevano in senso contrario, quali la giovanissima età dell’imputato e la sua buona condotta processuale..
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, per la sua manifesta infondatezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato perciò inammissibile§
1.1. Il ricorrente si limita a riproporre le doglianze esposte nei motivi di appello, senza confrontarsi con l’approfondita motivazione che, ripercorrendo quella della sentenza di primo grado e saldandosi con essa, ha risposto a tali doglianze indicando con precisione gli elementi di prova da cui ha desunto la sussistenza del reato a lui ascritto. In particolare, la sentenza impugnata esamina la tesi difensiva, riproposta nel ricorso, circa l’insussistenza del reato perché la istigazione era diretta a soggetti già indottrinati, e la respinge con motivazione non contraddittoria né illogica, richiamando le prove costituite dalle dichiarazioni di due di tali soggetti, il COGNOME COGNOME lo COGNOME, del t contrastanti con detta tesi. La sentenza di primo grado ha esaminato ancora più nel dettaglio dette prove ed ha valutato in modo analogo la piena sussistenza del delitto, essendo stata l’istigazione diretta, in molti casi, a soggetti gi radicalizzati, ma non intenzionati a compiere delitti, ed in particolare i gravissimi atti di terrorismo a cui l’imputato li indirizzava con frequenti e ripetut sollecitazioni.
Questa motivazione si conforma, quindi, al principio di questa Corte, secondo cui «Ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’articolo 302 cod. pen., che può avere per oggetto anche un reato associativo (nella specie, l’associazione con finalità di terrorismo anche internazionale di cui all’art. 270-bis cod. pen.), non basta l’esternazione di un giudizio positivo su un episodio
criminoso, per quanto odioso e riprovevole, ma occorre che il comportamento dell’agente sia tale – per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell’autore e per le circostanze di fatto in cui si esplica – da determinare il rischio non teorico ma effettivo, della commissione di atti di terrorismo o di delitti associativi con finalità di terrorismo. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l’ordinanza cautelare emessa nei confronti del ricorrente che, effettivamente entrato in contatto con soggetti vicini all’ISIS durante un periodo di detenzione trascorso in Marocco, era stato intercettato nell’atto di persuadere diverse persone ad imporre anche con la violenza i precetti islamici e di prospettare ad alcune donne il matrimonio con lui e la partenza verso i territori dello Sham, per indurle ad abbracciare la causa dell’Isis e a fornire supporto ai proseliti impegnati nei combattimenti in Siria)» (Sez. 2, n. 51942 del 19/10/2018, Rv. 275515)
1.2. GLYPH Il ricorso, di fatto, chiede una nuova e diversa valutazione degli elementi di prova esaminati dai giudici di merito. Occorre però ribadire che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che ‘attaccano’ la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747)
Anche la recente sentenza Sez. 2, n. 25016 del 30/06/2022, ha ribadito nella motivazione che «al giudice di legittimità è preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito perch ritenuti maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa». Inoltre, in questo caso «la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-
giuridici della prima sentenza, concordi nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (ibidem).
1.3. Non è, quindi, compito di questa Corte riesaminare le singole prove e i singoli indizi, e valutare se la loro interpretazione alternativa, prospettata dal ricorrente, sia preferibile a quella seguita dai giudici di merito: il provvedimento impugnato, come detto, contiene una motivazione ampia e completa, avendo i giudici di appello nuovamente esaminato tali elementi alla luce delle osservazioni e delle contestazioni mosse dalla difesa, ed avendo essi raggiunto, all’esito di tale rivalutazione, una conclusione non manifestamente illogica quanto alla sussistenza di una prova che impone la condanna dell’imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio». In particolare, dalla pagina 17 alla pagina 23 della sentenza, la Corte di appello ha riesaminato in modo dettagliato le prove ritenute decisive, e le ha valutate in modo analogo al giudice di primo grado, respingendo nuovamente, in modo logico, la tesi alternativa già da questi ritenuta infondata.
1.4. Il ricorso, come detto, non si confronta con tale motivazione, e si limita a ripetere che la già avvenuta radicalizzazione delle persone a cui l’imputato si rivolgeva escluderebbe la potenzialità istigatrice dei suoi messaggi, nonostante il diverso contenuto delle dichiarazioni di tali persone, e il contenuto esplicito dei messaggi e dei video che egli inviava loro. In questa parte il ricorso, pertanto, è generico e aspecifico, in quanto, secondo il consolidato principio di questa Corte, «L’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità» (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945), ed «E’ inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente Con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). Esso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile.
Il ricorso è inammissibile anche quanto alla censura in merito al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente si limita ad affermare, in poche righe, che la Corte di appello ha condiviso le scelte del giudice di primo grado senza valutare gli elementi a lui favorevoli, addotti dalla difesa, ma tale affermazione non è corretta. La Corte di appello ha esposto le ragioni per cui ha ritenuto congrui sia il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti deciso dal primo giudice,
sia l’entità della pena irrogata, sottolineando la «continuità» e la «grav rischio concreto» cagionato dalle condotte esaminate, nonché il «radicamento dimostrato dall’imputato nel difendere valori di cieca violenza». La congru della pena è stata, dunque, motivata in base ai criteri dettati dall’a cod.pen., valutando la gravità del fatto e del pericolo cagionato, e la person dell’imputato. Tale motivazione, poi, si salda con quella del giudice di p grado che, pur tenendo conto della giovanissima età dell’imputato al fine concedergli le attenuanti generiche, ha motivato che «solo un congruo periodo d detenzione può ridimensionare» il suo radicamento, «in una indispensabile prospettiva risocializzante».
Il ricorso non si confronta con questa motivazione, perché omette del tutt di criticare le ragioni poste a base della individuazione della pena rit congrua e chiede, anche in questo caso, una diversa valutazione degli element dedotti con i motivi di appello per chiedere un trattamento sanzionatorio mite, mentre la valutazione dei giudici di merito non è sindacabile se, come questo caso, è adeguata, non illogica e non contraddittoria.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve esser pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che « parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione de causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 20 settembre 2023
Il Consigliere estensore