Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6254 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 6254 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dell’1/3/2023 emessa dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello confermava la condanna della ricorrente in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
La ricorrente ha formulato due motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione alla trattazione cartolare disposta in sede di appello, nonostante la proposizione
dell’istanza di discussione orale.
In particolare, la richiesta di trattazione orale era stata presentata dall’AVV_NOTAIO COGNOME, nominato dall’imputata dopo la sentenza di primo grado, il quale si era riservato di depositare la nomina all’udienza dell’i marzo 2023 fissata per la trattazione, ciononostante, la Corte di appello non consentiva alle parti la discussione orale.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva, posto che la Corte di appello avrebbe valorizzato un precedente specifico, da cui è gravata l’imputata, sia per escludere il riconoscimento delle generiche, sia per affermare la sussistenza della recidiva.
Quest’ultima, invero, non poteva essere ritenuta sulla base della mera sussistenza della precedente condanna, occorrendo una valutazione specifica in merito alla più elevata capacità delinquenziale dell’imputata.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il primo motivo di ricorso, con il quale ci si duole della mancata trattazione orale, non considera che la richiesta può ritenersi ritualmente proposta solo da parte del difensore che risulti già tale all’ufficio procedente.
Nel caso di specie, non è controverso che l’AVV_NOTAIO COGNOME, nel momento in cui ha proposto la richiesta di trattazione orale, aveva riservato di depositare la nomina, sicchè la sua istanza non poteva in alcun caso essere accolta, provenendo da un soggetto non legittimato.
Né rileva la circostanza che il mandato difensivo potesse esser stato già conferito nel momento in cui l’istanza veniva formulata, posto che tale aspetto attiene ai rapporti interni tra difensore e assistito, salvo restando che per l’uffici giudiziario la legittimazione del difensore sorge esclusivamente nel momento in cui la nomina viene depositata.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha reso una esaustiva motivazione, insindacabile in questa sede, circa le ragioni che hanno condotto all’esclusione delle attenuanti generiche ed al riconoscimento della recidiva. GLYPH In particolare, è stato sottolineato il radicamento dell’imputata nell’attività di spaccio, svolta in maniera abituale e con modalità che denotano una
particolare “professionalità” in capo all’imputata.
Si tratta di elementi di per sé incompatibili con l’attenuazione del trattamento sanzionatorio, cui si aggiunge anche il precedente specifico che, correttamente, è stato valorizzato al fine di ritenere l’aumento per la recidiva.
In conclusione, il trattamento sanzionatorio è frutto di una valutazione di merito, rispetto alla quale non si evincono profili di manifesta illogicità o contraddittorietà.
Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024
Il Consigliere estensore esidente