Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24936 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24936 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a AREZZO il 29/07/1951
avverso l’ordinanza del 26/02/2025 del TRIBUNALE di SIENA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto la qualificazione del ricorso come opposizione, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Siena per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 ottobre 2024 il Tribunale di Siena ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad Averardo COGNOME con la sentenza di applicazione della pena in data 24 aprile 2019.
A ragione della decisione osservava che il condannato, come risulta dalla nota dei carabinieri in data 21/02/2024, non aveva eseguito l ‘ attività non retribuita presso un ‘ associazione di volontariato così non ottemperando agli obblighi imposti dall’articolo 165 cod. pen. per il godimento del beneficio.
Con successiva ordinanza, emessa in data 16 gennaio 2025, il Tribunale di Siena ha dichiarato inammissibile l’istanza col quale COGNOME aveva chiesto
revocarsi la decisione di cui al punto precedente, prendendo atto che, al contrario di quanto accertato da quest ‘ ultimo provvedimento, il condannato, come comprovato dall ‘ istruttoria svolta dalla Polizia municipale di Chianciano Terme di cui alla nota del 20 giugno 2020, aveva puntualmente eseguito presso l’ente prescelto i lavori di pubblica utilità, trasferendosi in Spagna solo dopo la conclusione positiva del servizio.
Con l’ordinanza del 26 febbraio 2025, impugnata in questa sede, il Tribunale di Siena ha dichiarato inammissibile ai sensi dell ‘ art. 666, comma 2, cod. proc. pen. un’ulteriore istanza, presentata nell’interesse di Lumini, volta ad ottenere il riconoscimento del positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.
Secondo il Giudice dell ‘ esecuzione, l ‘ istanza aveva il medesimo contenuto di quella già dichiarata inammissibile.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia avv. NOME COGNOME deducendo un unico motivo con cui denuncia vizio di motivazione del provvedimento nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l’incidente di esecuzione perché meramente ripetitivo di precedente richiesta formulata al giudice dell’esecuzione.
Sostiene il ricorrente che il Tribunale, discostandosi dall’insegnamento giurisprudenziale secondo cui il rimedio previsto dall’articolo 666 cod. proc. pen. costituisce un mezzo di gravame del provvedimento giurisdizionale potenzialmente pregiudizievole di situazioni giuridiche meritevoli di tutela e, per tale motivo, è sempre proponibile per rimuovere una situazione di svantaggio processuale, ha ritenuto decisivo la ripetitività della precedente richiesta difensiva già in precedenza rigettata. Avrebbe dovuto, invece, considerare che la prima ordinanza di inammissibilità, quella del 16 gennaio 2025, non si era confrontata con gli argomenti e i documenti offerti dai difensori attestanti il puntuale svolgimento da parte di Lumini del lavoro di pubblica utilità, con conseguente conseguimento degli effetti premiali.
L’ordinanza impugnata, al pari di quella precedente, non ha scrutinato le ragioni difensive; sicché il fatto storico, rappresentato dai documenti prodotti comprovanti il regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte del condannato, non è stato mai esaminato sulla base della asserita erronea scelta del mezzo procedimentale.
Si sono valorizzate ingiustificatamente le conclusioni del difensore di ufficio, il quale, tuttavia, senza aderire all ‘ impostazione accusatoria. si era limitato a rilevare, in occasione della discussione dell’istanza di revoca della sospensione condizionale, la mancata presenza in atti di attestazione dell’UEPE sul regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E ‘ approdo pacifico della giurisprudenza di legittimità che tutti i provvedimenti del giudice dell’esecuzione, una volta divenuti formalmente irrevocabili, precludono l’intervento di una nuova decisione sullo stesso oggetto, ma tale preclusione non opera in maniera assoluta e definitiva, bensì rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto o nuove questioni giuridiche, per tali intendendosi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia però tenuto conto ai fini della decisione anteriore (ex multis Sez. 5, n. 15341 del 24/02/2010, COGNOME Rv. 246959 01).
Tale ricostruzione realizza un punto di equilibrio che permette di salvaguardare le esigenze di certezza delle decisioni anche in sede di esecuzione e le regole delle impugnazioni esperibili in tale sede nei termini a pena di decadenza.
Conformemente al riconoscimento del suddetto principio, si osserva che, in tema di incidente di esecuzione, l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l’istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, LF, Rv. 269841 – 01). L’inosservanza in sede di esecuzione di tale regola processuale, comportante l’inammissibilità, è rilevabile nel giudizio di legittimità anche d’ufficio (in tal senso, Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650 – 01).
Il ricorrente, con l ‘ istanza dichiarata inammissibile dall ‘ ordinanza impugnata, non ha posto una questione giuridica nuova o dedotto un elemento fattuale non valutato dal provvedimento del giudice dell ‘ esecuzione di cui ha, sostanzialmente, chiesto la revoca.
NOME COGNOME al contrario, ha riproposto la medesima questione già oggetto della precedente istanza, anch ‘ essa dichiarata inammissibile e non impugnata, senza, per di più contestare, la fondatezza del presupposto della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena disposta dal Giudice dell ‘ esecuzione il 9 ottobre 2024: l ‘ accertamento con cui i Carabinieri hanno attestato la mancata effettuazione da parte del condannato di attività non retribuita presso un ‘ associazione di volontariato per due ore settimanali. Si è, infatti, limitato ad allegare al ricorso una nota dal contenuto apparentemente
incompatibile con quella dei Carabinieri ma tuttavia, a ben vedere, riferita a ‘ lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena ‘ prestato presso la polizia municipale di Chianciano Terme.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati alla irritualità dell’impugnazione, di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 28 maggio 2025.