Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44218 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44218 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 01 marzo 2023 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell’art. 47, comma 3-bis, Ord. pen. proposta da NOME COGNOME, condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione, di cui al provvedimento n. 691/18 SIEP della Procura generale di Torino.
Il Tribunale ha ricostruito che una prima domanda venne respinta, con ordinanza in data 05 febbraio 2020, stante il disinteresse dimostrato dal condannato, che non aveva indicato un domicilio nello Stato per fruire del beneficio né preso contatti con l’UEPE per lo svolgimento dell’indagine sociofamiliare. La successiva domanda, presentata il 07 marzo 2022, è meramente reiterativa della prima, e al comportamento negativo già rilevato si è aggiunto il fatto che l’COGNOME si è sottratto alla esecuzione dell’ordine di carcerazione, avendo posto la propria residenza in Francia, circostanza peraltro già nota all’epoca della reiezione della prima istanza.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo con il quale lamenta la errata motivazione del provvedimento impugnato.
Il Tribunale ha dichiarato l’istanza inammissibile perché meramente reiterativa di quella già respinta, ma i due atti non sono tra loro sovrapponibili. Nella prima istanza egli faceva presente che, pur vivendo in Francia dal 2013, nel 2018 si era trasferito in Italia con l’intenzione di rimanervi, ed aveva fissato la residenza presso il proprio padre. Nelle more del giudizio, però, era rientrato in Francia, interrompendo anche i rapporti con il difensore che, per tale motivo, non aveva potuto ottemperare alle richieste dell’UEPE, inducendo così il Tribunale a respingere l’istanza, valutando negativamente il suo comportamento complessivo.
Nella presente istanza, invece, egli ha fatto presente di risiedere ormai stabilmente in Francia, ove lavora e ha formato una famiglia, e di non avere quindi più interesse a rientrare in Italia, potendo però espiare all’estero la pena, nella forma dell’affidamento in prova al servizio sociale, come ritenuto possibile dalla giurisprudenza. La mancata presa di contatto con l’UEPE e l’assenza all’udienza, questa volta, erano dovute alla particolarità della richiesta di scontare la misura alternativa all’estero e al fatto di rischiare l’incarcerazione in caso di rientro in Italia, e non erano dimostrative di un suo disinteresse.
Inoltre le due istanze differiscono sia quanto alla sopravvenuta possibilità, in astratto, di espiare la misura all’estero, sia quanto all’interessamento da parte del richiedente, questa volta sussistente.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, essendo l’istanza meramente reiterativa della precedente, già respinta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
Il Tribunale ha infatti valutato correttamente la natura meramente reiterativa dell’istanza, che non contiene alcuno degli elementi di novità indicati dal ricorrente.
1.1. Non è un elemento di novità il fatto che egli si sia trasferito definitivamente in Francia, stabilendo ivi la propria residenza, atteso che tale condizione, di fatto, era già sussistente: nella precedente ordinanza, emessa il 05 febbraio 2020, il Tribunale di sorveglianza dava atto che egli già nel 2019 aveva lasciato l’Italia, licenziandosi dal luogo di lavoro nel febbraio 2019 e non presentandosi nel nuovo posto di lavoro, ove era stato assunto a far data dal 09/09/2019. Nel momento in cui la sua precedente istanza è stata decisa i giudici erano, quindi, già a conoscenza della sua assenza dall’Italia, di fatto definitiva. Sono invece palesemente irrilevanti altri assenti elementi di novità, quali la convivenza in un nucleo familiare, la morte del padre, lo svolgimento in Francia di attività lavorativa e di volontariato, non incidendo tali fatti sulle ragio dell’originario rigetto della precedente istanza.
1.2. Non è un elemento di novità neppure la possibilità di espiare all’estero la pena, nella forma dell’affidamento in prova al servizio sociale: tale possibilità consegue all’entrata in vigore del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, ed è stata già ripetutamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di misure alternative alla detenzione, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, è consentita l’ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato estero membro dell’Unione Europea dove il condannato abbia residenza legale ed abituale, in conformità a quanto disposto dal menzionato decreto legislativo» (Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, Rv. 279338). Tale linea interpretativa risale alla sentenza Sez. 1, n. 15091 del 16/05/2018 (dep. 2019), Rv. 275807, ed era quindi già nota al Tribunale di sorveglianza che emise la prima ordinanza reiettiva: infatti l’istanza non venne respinta per un’ipotizzata impossibilità di svolgere la misura alternativa all’estero, ma per la
mancanza dei necessari accertamenti da parte dell’UEPE, a causa dell’omesso interessamento dell’istante, che non aveva neppure indicato un domicilio effettivo, che consentisse all’Ufficio di prendere contatto con lui.
1.3. Anche sotto quest’ultimo profilo, non sussistono elementi di novità: il difensore ha affermato di essersi personalmente interessato presso l’UEPE, ma non vi è prova che l’COGNOME abbia preso contatti con detto Ufficio, o che si sia messo a disposizione per consentire gli accertamenti richiesti dalla norma per poter valutare la concedibilità della misura alternativa.
L’istanza presentata nel 2022 non contiene, quindi, alcun elemento nuovo rilevante, che imponesse al Tribunale una nuova valutazione dello status personale del richiedente e delle ragioni poste a fondamento della richiesta di una misura alternativa alla detenzione. E’ perciò corretta l’affermazione che essa fosse meramente reiterativa di quella già rigettata con l’ordinanza emessa in data 05 febbraio 2020, mai impugnata. Si è quindi formato il giudicato su tale decisione negativa, che non può essere ribaltato da una diversa valutazione, fondata sugli stessi elementi.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente