Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46383 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46383 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Firenze il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26 giugno 2023 del Tribunale di Firenze letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Firenze ha rigettato il riesame proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Firenze del 15 maggio 2023 con la quale l’indagato è stato sottoposto sia alla misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di partecipazione ad un’associazione dedita al narcotraffico con il ruolo di addetto alla logistica (capo 1) e di detenzione di ingenti quantitativi di hashish e marijuana
(capo 16) che alla misura cautelare reale del sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen., ai fini di confisca ex artt. 240 e 648-quater, primo comma, cod. pen., per le somme di euro 38.272 ed euro 58.242,75 quali provento dei delitti di autoriciclaggio (capo 20) e indebita percezione di erogazioni pubbliche (capo 28).
2.Avverso detta pronuncia ha presentato ricorso NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo quattro motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge per totale assenza di motivazione, ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in quanto l’ordinanza impugnata omette del tutto l’esame degli argomenti difensivi relativi alla misura cautelare reale limitandosi a confermare l’ordinanza genetica.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 309, commi 8 e 8-bis, e 127, comma 3, cod. proc. pen. per avere il Tribunale rigettato l’istanza di comparizione personale formulata dall’indagato in epoca successiva alla presentazione dell’istanza di riesame, ma anteriore alla celebrazione dell’udienza, così da rendere nullo il provvedimento emesso in sua assenza per violazione del diritto alla partecipazione all’udienza.
Infatti, quando è stata avanzata richiesta di riesame COGNOME era detenuto presso la casa circondariale di Rebibbia; mentre quando il 21 giugno 2023 gli sono stati notificati i due decreti di fissazione delle udienze camerali del 26 giugno 2023 si trovava presso la casa circondariale di Firenze dove aveva formulato, ex art. 123 cod. proc. pen., istanza di traduzione, rigettata con provvedimento del 23 giugno 2023 non avendone fatto richiesta con il riesame. In sostanza, il provvedimento non aveva tenuto conto che inizialmente il detenuto si trovava fuori circondario, cioè a Roma, cosicché non avrebbe potuto presenziare all’udienza ex art. 127, comma 3, cod. proc. pen. e, dunque, non aveva formulato l’istanza, mentre successivamente era stato trasferito nel circondario del Tribunale di Firenze e, quindi, vi aveva provveduto.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione alli art. 274, lett. b) e c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione per avere il Tribunale desunto il pericolo di recidiva dalla sottoposizione di COGNOME a misura cautelare detentiva nell’ottobre del 2018, quindi in epoca risalente, per reati tributari in relazione ai quali il procedimento è ancora in corso e per avere ritenuto sussistente il pericolo di fuga, pur non reputato rilevante dall’ordinanza genetica, visto l’acquisto del biglietto aereo Londra-Firenze per il 2 giugno ricollegabile, invece, ai frequenti viaggi di lavoro dell’indagato, così come apodittiche risultano le considerazioni sulle sue disponibilità finanziarie all’estero.
2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione all’ art. 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in quanto, ai fini della adeguatezza della
misura cautelare non si è tenuto conto che l’abitazione di COGNOME si trova vicino alla sede delle forze dell’ordine e che il pericolo di fuga all’estero può essere fronteggiato con il ritiro dei documenti validi per l’espatrio. Infine, il rischio recidiva, individuato dal Tribunale nell’eventuale utilizzo di mezzi telematici, non tiene conto che il traffico di stupefacenti è cessato nell’aprile 2021 e dunque l’argomento è inconferente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2.11 primo motivo è generico.
2.1. La difesa ha contestato soltanto l’assenza grafica della motivazione in ordine al sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
2.2. Va premesso che i delitti posti a base della misura cautelare reale sono il delitto di autoriciclaggio (capo 20) e quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche con riferimento a 28 rate mensili di cassa integrazione e tre ratei di nuova assicurazione sociale per l’impiego percepiti da NOME COGNOME (capo 21).
2.3. Nonostante COGNOME abbia censurato in modo generico, in sede di riesame, il fumus del sequestro, il Tribunale a pagina 10 ha provveduto comunque ad esaminarne la sussistenza a partire dalla fittizietà del rapporto di lavoro di NOME COGNOME – appartenente alla medesima associazione dedita al narcotraffico contestata al ricorrente (vedi paragrafo 4 che segue) – con la società RAGIONE_SOCIALE, riferibile a NOME COGNOME, per come chiaramente evincibile dalla conversazione tra COGNOME e NOME COGNOME. In detta captazione ambientale, avvenuta il 12 gennaio 2021, il primo rivela, con linguaggio esplicito: a) la natura simulata del rapporto (nell’ordinanza genetica è riportato testualmente « mi fa il contratto finto …non faccio niente e c’ho un’entrata di 2.000 C al mese»); b) il versamento da parte di COGNOME, privo di redditi leciti, a COGNOME del denaro provento dal narcotraffico restituitogli, ripulito, attraverso la corresponsione di un fittizio stipendio e il versamento dei contributi previdenziali (pari a 3.800 C mensili); c) la prospettiva di licenziarsi, come poi avvenuto, per ricevere l’indennità di disoccupazione.
Ulteriore conferma al contenuto della citata conversazione è dato dall’annotazione finale di polizia giudiziaria dai cui allegati si ricavano sia le retribuzioni percepite da COGNOME per i periodi indicati, compresi tra il 5 giugno 2019 e il 30 novembre 2021, dalla datrice di lavoro RAGIONE_SOCIALE, della quale il ricorrente era liquidatore e legale rappresentante oltre che socio unico; sia le somme percepite per la cassa integrazione, dal 2 marzo al 2020 al 30 settembre
2021, e per indennità di disoccupazione dal 21 gennaio al 30 aprile 2022 (pag. 5 del provvedimento impugnato).
2.4. Il Tribunale menziona la memoria presentata in udienza dal difensore del ricorrente dando atto che, a fronte dell’inequivocità delle intercettazioni e del supporto documentale ad esse, questa si sia limitata a rappresentare un dato irrilevante ai fini dello scardinamento degli esiti investigativi, ovverosia che COGNOME avesse una propria scrivania presso la società.
Come sostenuto condivisibilmente dal AVV_NOTAIO generale, poiché il sequestro in esame è finalizzato alla confisca e riguarda somme non contestate, corrispondenti all’entità dei fittizi stipendi e delle indebite erogazioni percepite dall’RAGIONE_SOCIALE, per come quantificate nei provvisori capi di incolpazione tali da configurare i delitti di autoriciclaggio dei proventi delle attività di narcotraffico indebita percezione di erogazioni pubbliche (capi 20 e 21), deve ritenersi che la censurata omessa motivazione non sussista.
3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Dalla lettura degli atti, il cui accesso è consentito alla Corte di cassazione in ragione del vizio denunciato, risulta che il Tribunale di Firenze ha rigettato la richiesta di comparizione personale formulata dall’indagato in epoca successiva alla presentazione dell’istanza di riesame, quando era detenuto a Roma, cioè fuori circondario, ma prima della celebrazione dell’udienza, quando era detenuto a Firenze, cioè nel circondario.
Il ricorso, nel censurare il corretto rigetto dell’eccezione, non tiene in alcun conto delle modifiche apportate all’art. 309 cod. proc. pen. dalla I. n. 47 del 2015 la cui ratio è quella di «rafforzare la tutela dei tempi prescritti dal codice per la definizione del procedimento di riesame e, allo stesso tempo, consentire all’imputato di fruire di un maggiore periodo di tempo per preparare la propria difesa» (Sez. U, n. 11803 del 27/02/2020, Ramondo, Rv. 278491) e di superare le asimmetrie derivanti dal luogo di detenzione dell’indagato, riconoscendogli il diritto di partecipare all’udienza di riesame senza distinzioni, con l’unico ed invalicabile limite, insuscettibile di interpretazioni elastiche e volto a prevenire atteggiamenti dilatori, costituito dall’inserimento della richiesta di comparire nel corpo dell’istanza di riesame. Ne consegue che solo in questo caso l’autorità procedente è obbligata alla traduzione del detenuto in udienza, a prescindere dal luogo in cui questi si trovi, tanto che ove non vi provveda si produce la nullità assoluta ed insanabile dell’udienza camerale ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 11803 del 27/02/2020, Ramondo, Rv. 278491).
4.11 terzo e il quarto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto entrambi relativi alle esigenze cautelari personali, sono generici.
4.1. Il Tribunale del riesame, con argomenti coerenti e logici, ha confermato la pericolosità attuale del ricorrente e la proporzionalità della sola custodia cautelare in carcere ripercorrendo il grave quadro indiziario, posto a suo carico, connotato da condotte illecite plurime e reiterate nel tempo – comprese tra il 2020 e marzo-aprile 2021 per i delitti in materia di stupefacenti tra i quali l’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, fino al novembre 2021 per l’autoriciclaggio e fino ad aprile 2022 per indebite erogazione pubbliche – e ha sottolineato la sussistenza, in concreto, del pericolo di reiterazione soprattutto per la personalità spregiudicata di COGNOME nella commissione di reati in diversi ambiti e tutti di rilevante gravità, oltre che tra loro connessi.
In particolare, il provvedimento impugnato ha valorizzato l’essere il ricorrente un commercialista, coinvolto nella gestione di 90 società, molte delle quali di diritto inglese con sede a Londra, e azionista in società dedite al commercio di cannabinoidi non psicoattivi, oltre che già sottoposto a misura cautelare detentiva, nell’ottobre 2018, per avere creato un sofisticato meccanismo di scatole cinesi per commettere reati tributari.
E’ stata proprio la comprovata sistematicità dei delitti posti in essere da COGNOME con professionalità e disinvoltura, anche prendendo in locazione, con documenti falsi, due immobili in cui stoccare ingenti quantitativi di hashish e marjuana, a prescindere da arresti e sequestri di stupefacenti nel frattempo intervenuti, oltre che la fitta rete con altri partecipi all’associazione, a portare Tribunale a sostenere la persistenza delle esigenze cautelari.
4.2. In ordine all’attualità del pericolo di reiterazione dei reati in materia di stupefacenti, accertati sino al marzo/aprile 2021 – unici per i quali è stata applicata la misura custodiale -, il provvedimento impugnato si è attenuto al principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale in tema di misure cautelari personali questo presupposto richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di prosecuzione delle condotte illecite proprio tenendo conto delle modalità realizzative di quelle contestate, della personalità dell’indagato, del contesto socio-ambientale in cui opera e di quanto questo sia capace di favorirne la recidiva.
4.3. Oltre a detti elementi, puntualmente articolati e non illogici, tanto da non essere censurabili in questa sede, il Tribunale, pur non richiamando la doppia presunzione di cui all’ art. 275 cod. proc. pen. e l’assenza di elementi idonei a vincerla, ha motivato l’adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere in base ad elementi di fatto quali: a) il «deciso pericolo di fuga» di COGNOME all’estero, visto che a Londra lavora e vanta importanti disponibilità finanziarie, come accertato da
tre annotazioni della Guardia di Finanza; b) l’ uso spregiudicato di documenti falsi, con i quali ha commesso i delitti contestati in questa sede.
Si tratta di argomenti di particolare pregnanza circa il pericolo di reiterazione di delitti in materia di stupefacenti, peraltro commessi per importanti quantitativi e, dunque, dimostrativi di legami con contesti criminali di spessore, certamente non superabili valorizzando elementi inidonei quali Isa circostanza che l’abitazione di COGNOME sia vicino alla sede delle forze dell’ordine o che per evitare il pericolo di fuga possano essergli ritirati i documenti validi per l’espatrio.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 – ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 18 ottobre 2023
La AVV_NOTAIO estensora
Il Presidente