Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10107 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10107 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Messina, in data 06/06/2025, con la quale veniva dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di revisione della sentenza n. 14/2024 pronunziata dalla Corte di Assise di Appello di Catania, divenuta definitiva il 29/01/2025;
Lette le conclusioni del sostituto Procuratore generale depositate in data 7 gennaio 2025;
Letta la memoria difensiva pervenuta in data 23 dicembre 2025 del difensore di fiducia AVV_NOTAIO;
Rilevato che il rinvio dalla Prima Sezione penale alla Quinta sezione penale in composizione quale Settima è avvenuta in base ai criteri di assegnazione tabellare secondo cui sulle istanze di revisione relative a sentenze irrevocabili pronunziate dalla Prima sezione penale, provvede la Quinta sezione penale;
Considerato che il ricorso riproduce le medesime doglianze che sono state già oggetto in data 24 giugno 2025 di declaratoria di inammissibilità nella sentenza pronunziata dalla Quinta sezione penale n.28533 avverso l’ordinanza pronunziata dalla Corte di appello di Messina che aveva dichiarato l’inammissibilità della istanza di revisione proposta da COGNOME NOME,avverso la medesima sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 21 maggio 2024 in relazione all’omicidio in danno di NOME COGNOME
Considerato che la ordinanza impugnata opera un espresso riferimento alla già intervenuta sentenza di questa Corte avuto riguardo alla richiesta di nuovo esame di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME
Considerato che, oltre alla ragione di inammissibilità suindicata, si osserva che il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al requisito della novità della prova, è manifestamen infondato in quanto la difesa ripropone sostanzialmente elementi già ampiamente vagliati e puntualmente disattesi nel corso del giudizio di merito e, successivamente, in sede di ricorso per Cassazione, evidentemente sprovvisti dei requisiti della novità e decisività e, pertanto, radicalmente insufficienti a giustificare l’avvio della procedura di revisione;
Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo, che lamenta vizio di motivazione in punto di valutazione delle dichiarazioni del COGNOME e del COGNOME, è, parimenti, manifestamente infondato dal momento che le medesime considerazioni in ordine al difetto di novità e decisività possono estendersi anche alle dichiarazioni dei testi COGNOME e COGNOME, le quali appaiono meramente volte a promuovere ipotesi di favore e riportano circostanze false e in contrasto con la prova del DNA;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11/02/2026