Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47659 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47659 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Badolato il 10/1/1953 avverso l’ordinanza del 12/6/2024 emessa dalla Corte di appello di Salerno visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria degli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME i quali chiedono l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Salerno dichiarava inammissibile l’istanza di revisione proposta nell’interesse di NOME COGNOME ritenendo che le prove nuove prodotte dal ricorrente non fossero dirimenti rispetto alla ricostruzione dei fatti risultant
all’esito del giudizio conclusosi con sentenza definitiva.
Il ricorrente era stato condannato per il concorso nel reato reato di estorsione commesso ai danni di NOME COGNOME, socio della società titolare della struttura portuale di Bodolato, il quale, pur avendo già stipulato un preliminare per l’affidamento in gestione del porto a NOME COGNOME, veniva costretto a recedere da tale contratto per affidare la gestione ad NOME COGNOME (fratello di NOME). Inoltre, COGNOME era stato condannato anche il reato di tentata estorsione commessa sempre ai danni di NOME COGNOME al quale richiedeva la somma di €120.000 prospettando che l’importo fosse destinato alla consorteria criminale operante nel contesto territoriale di riferimento.
Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato un ampio ricorso contenente l’esaustivo richiamo delle prove che avevano portato alla pronuncia di condanna, nonché del contenuto delle nuove prove poste a fondamento dell’istanza di revisione, per poi formulare un unico motivo di ricorso.
Il ricorrente, in particolare, dopo aver richiamato l’elaborazione giurisprudenziale in ordine alla nozione di “prova nuova”, censura la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di revisione, obiettando che la Corte di appello anziché limitarsi ad un vaglio preliminare – sarebbe entrata nel merito della valutazione delle prove nuove, non limitandosi a quella sommaria deliberazione funzionale alla sola esclusione della manifesta infondatezza.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il motivo di impugnazione contiene l’analitica descrizione del quadro probatorio che ha portato alla condanna del ricorrente, cui si contrappongono le prove nuove costituite da dichiarazioni rese, a seguito di indagini difensive, da NOME COGNOME (fratello di NOME e NOME COGNOME), nonché da NOME COGNOME (il quale aveva per anni lavorato presso il porto di Bodolato); venivano depositate, inoltre, le trascrizioni di due colloqui, uno intercorso con tra NOME COGNOME (figli del ricorrente) con NOME COGNOME e NOME COGNOME l’altro intercorso tra NOME COGNOME (figlio del ricorrente) e NOME COGNOMEfiglio di NOME COGNOME); infine, veniva depositata la sentenza con la quale la Corte di appello di Catanzaro revocava, a seguito di annullamento con rinvio, la confisca ex art. 12 sexies d.l.
306/1992 disposta a carico del ricorrente.
Sostiene la difesa del ricorrente che le prove nuove offerte in valutazioni deponevano tutte nel senso di escludere la responsabilità di NOME COGNOME emergendo come questi avesse sempre intrattenuto ottimi rapporti con entrambi i fratelli COGNOME coinvolti nella vicenda, il che risulterebbe incompatibile con la te di essersi intromesso in un rapporto già in corso per agevolare uno dei due fratelli a discapito dell’altro.
A ciò si aggiunge l’assoluto disinteresse mostrato, nel corso degli anni, dal ricorrente in relazione alle vicende concernenti la gestione del porto di Bodolato.
2.1. La Corte di appello, nel compiere il vaglio preliminare di ammissibilità dell’istanza di revisione, ha sottolineato come le prove nuove offerte dalla difesa erano rese da soggetti estranei alla vicenda, che non avevano partecipato agli incontri nel corso dei quali le richieste estorsive erano state formulate e non concernevano i fatti specificamente oggetto di condanna.
Parimenti si riteneva non dirimente la revoca della confisca disposta dalla Corte di appello, trattandosi di provvedimento adottato sulla base di elementi del tutto diversi rispetto a quelli oggetto del giudizio di condanna emesso a carico di COGNOME.
Ritiene la Corte che il giudizio di inammissibilità espresso dalla Corte di appello sia pienamente condivisibile e immune da censure.
Per consolidata giurisprudenza, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di no decisività delle allegazioni poste a fondamento dell’impugnazione straordinaria. (ex multis Sez.5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280405).
L’ordinanza impugnata si è attenuta a tali parametri di giudizio, dando atto della evidente inidoneità degli elementi nuovi a scalfire il precedente quadro probatorio acquisito a carico del ricorrente, posto che le prove sulle quali si fonda la condanna concernevano l’accertamento diretto della condotta, mentre il novum oggetto della richiesta di revisione si risolveva nell’acquisizione di elementi di contorno, meramente descritti dei rapporti complessivamente sussistenti tra le parti.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 20 novembre 2024
Il Consigliere estensore