Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1254 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1254 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOMECOGNOME nato il 11/04/2002
avverso l’ordinanza del 09/07/2024 del TRIBUNALE RAGIONE_SOCIALE di MILANO
visti gli atti, letto il ricorso dell’Avv. NOME COGNOME udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME (inammissibilità del ricorso)
Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti ai sensi degli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis, c.p.p.
RITENUTO IN FATTO
NOMECOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassa Ione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Milano del 9/07/2024, con :ui è stato rigettato l’appello cautelare proposto dall’imputato nei confront del provvedimento con cui il Tribunale dibattimentale di Milano ha dichi irato inammissibile l’istanza di revoca o sostituzione della misura della cus :odia cautelare in carcere applicata dal Gip del Tribunale di Milano in ordine al ree to di concorso in rapina aggravata.
La difesa affida il ricorso a tre motivi di seguito indicati.
2.1. Inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 299, comma 3, cod. )roc. pen. e carenza di motivazione.
Si lamenta che il Tribunale del riesame, facendo proprie le conclusicni di inammissibilità dell’istanza cautelare a cui era pervenuto il Tribi nale dibattimentale sul rilievo che questa non era stata previamente notificate alla persona offesa, abbia fatto mal governo dei principi statuiti dalla giurispruc enza di legittimità in materia, anche a Sezioni unite.
2.2. Omessa e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine all’isl einza difensiva di modifica della misura cautelare e alla sua declaratori 3 di inammissibilità.
La censura investe la motivazione che il Tribunale del riesame ha rE so a fondamento della legittimità dell’inammissibilità dell’istanza cautelare pronur :iata dal Tribunale dibattimentale: pur essendo nota al Collegio l’assenz3 di dichiarazione o elezione di domicilio della persona offesa (per come già risu tava dal decreto che disponeva il giudizio), tanto che ne era stata disposta la cita :ione al processo previe ricerche (con ciò rendendo inconferente il riferimentc alla circostanza che il Tribunale non avesse la disponibilità del fascicolo del P.M. per ricavare il dato), si era affermata l’inammissibilità dell’istanza sul rilevo c le l difesa non avesse provveduto alla relativa allegazione, dimostrando che la nc tifica non fosse dovuta, non considerandosi che si trattava di un fatto proces ;L’aie negativo, la cui dimostrazione non può essere addossata alla difesa.
2.3. Inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 274, lett. c) cod. roc. pen. circa la perdurante sussistenza dell’esigenza cautelare della difesa SOCiE le.
Si lamenta che il Tribunale del riesame abbia fondato il rigetto riporta Idosi unicamente al dato, ritenuto di esclusiva novità, costituito dalla condanna ripc data dall’imputato all’esito del giudizio, omettendosi di considerare gli indici pc sitivi attinenti al fatto e alla personalità del ricorrente emersi al processo che prese.r t ano
evidenze ben lontane da quelle fotografate dall’ordinanza genetica (indici p( sitivi che la difesa riassume alle ultime due pagine del ricorso e che fanno riferir, unto alle condizioni personali e familiari).
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto P.G. NOME COGNOME con requisitoria del 17 ottobre 2024, ha concluso per l’inammissibilità del ric)rso.
Con nota del 29 ottobre 2024, la difesa del ricorrente ha replicat( alle conclusioni del pubblico ministero, insistendo per l’accoglimento dei mot vi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
I primi due motivi, che possono trattarsi congiuntamente, sono inammissibili per carenza di interesse.
Dalla lettura di pag. 3, secondo capoverso, dell’ordinanza impugnata r sulta che il Tribunale procede all’esame del merito dell’impugnazione, d and° espressamente atto che la difesa nell’atto di appello ha allegato, secondo qi anto statuito dalle S.U. (sentenza n. 17156 del 30/09/2021, dep. 2022, Gallo Rv. 283042), che non ricorrevano le condizioni in cui era doverosa la notifica alla persona offesa, non avendo questi nominato un difensore, né eletto domicil o. Si è, dunque, superato il profilo di inammissibilità su cui si era fonda to il provvedimento del giudice dibattimentale.
Manifestamente infondato è il terzo motivo.
L’assenza di decisività degli elementi indicati dalla difesa a fondar ento dell’istanza di sostituzione della misura non solo rinviene congrua motivazion( , ma è del tutto conforme al dettato normativo.
Al riguardo, infatti, il Tribunale del riesame:
ha sottolineato come la prospettazione difensiva nulla aggiunga di d’e( isivo alla precedente valutazione negativa espressa dallo stesso Tribunale del rie ame in sede di appello su precedente rigetto di istanza de libertate da parti. del Tribunale dibattimentale in relazione alla quale si era formato il giucicato cautelare;
ha evidenziato l’assenza di elementi di novità atti a superare detto giudicato, permanendo l’assenza di un domicilio e di fonti di sostentamento;
ha richiamato, quale elemento nuovo sopravvenuto, la sentenze del Tribunale di Milano del 9/05/2024, dep. 7/06/2024 con cui il ricorrente è ;tato condannato alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 2.800, )0 di
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multa nelle more intervenuta per la rapina aggravata e le lesioni cagionate alla parte offesa, sottolineando come un trattamento sanzionatorio di tale rigore essendo state negate le circostanze attenuanti generiche – sia idoneo a raffo -zare il precedente giudizio negativo già espresso e valutato con la precedente ordir anza cautelare, così rendendo del tutto recessive le esigenze di carattere familiar pur menzionate a sostegno dell’affievolimento della cautela.
Al riguardo, va ribadito – per come si ricava dalla lettera della legge -e in tema di misure cautelari personali, l’inadeguatezza degli arresti domicili z ri in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. )en., può essere desunta anche dall’entità della pena inflitta nella senten2 5 di condanna, in quanto l’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., prevede Eriche l’esito del procedimento” tra i parametri cui uniformare la rinnovata valuta : one delle esigenze cautelari rispetto a quelle già prese in esame in sede di applica :ione della misura custodiale (Sez. 3, n. 28502 del 09/11/2017, dep. 2018, C koie, Rv. 273305 – 01; sul rilievo anche ai mi dell’aggravamento delle esigenze cau ielari della sentenza di condanna, vedo Sez. 6, n. 34691 del 07/07/2016, Cac ola, Rv. 267796 – 01).
In conclusione, nulla aggiungendo di decisivo la memoria di rE plica depositata dalla difesa, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Cons«jue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (i:orte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimes ; one in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, isp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa :elle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 7 novembre 2024.