Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5458 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5458 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 10/07/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG COGNOME, che depositava memoria scritta concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 10/07/2025 e depositata il 5/09/2025, la Corte di Assise appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, a seguito dell’esecutività di un’ condanna all’ergastolo di NOME COGNOME, aggiungeva un ulteriore anno di dell’isolamento diurno, già applicata nella misura di anni due.
La ricostruzione della complessa vicenda richiede una premessa esplicativa, utile a def il contenuto del provvedimento impugnato.
L’incidente di esecuzione, promosso dal Procuratore generale di Bologna, conseguiva all’esecutività della sentenza intervenuta il 15/01/2025, con cui la Corte di Assise di a
Bologna aveva riconosciuto la responsabilità di COGNOMECOGNOME COGNOME concorso con altri, per i strage, omicidio plurimo ed altri reati, commessi a Bologna nell’agosto 1980, condannandolo dell’ergastolo. COGNOME era stato già condannato più volte alla pena dell’ergastolo, sic condanna andava cumulata con quelle già in esecuzione. In sede di redazione del cumulo, era stat rilevata la presenza, nel certificato penale del condannato, di iscrizioni contrastanti in m durata della pena dell’isolamento diurno a lui applicata.
L’ultimo provvedimento di cumulo, del 2012, e quello antecedente del 1995 della Procur generale di Bologna, indicavano in due anni la durata della pena dell’isolamento diurno applic COGNOME, mentre precedenti cumuli, del 1991 e del 1994, redatti rispettivamente dagli uf Procura di Perugia e Milano, riportavano la durata dell’isolamento in anni tre.
Nel 1995, la Procura generale di Bologna, nel sottoporre al giudice dell’esecuzione la rich di rideterminazione pena in seguito ad ulteriori condanne, riportava quale periodo di isola diurno da scontare quello di “anni due”, e il giudice dell’esecuzione, nel rideterminare l espressamente confermava la misura dell’isolamento diurno in anni due.
A questo seguiva nuovo provvedimento di cumulo della Procura di Milano, del 2012, che, nel dare atto della sopravvenienza di altri titoli esecutivi, confermava la durata del dell’isolamento diurno in anni due.
2.1. Il Procuratore generale di Bologna, pertanto, ritenendo che tali discrasie foss risolvere e da ricomporre, evidenziava gli elementi che, a suo dire, giustificavano la circosta la pena dell’isolamento diurno fosse stata determinata in passato in anni due, e, prospettan necessità di aggiungere al cumulo anche la pena dell’ergastolo derivante dalla senten giudicato nel 2025, chiedeva al giudice dell’esecuzione di rideterminare la pena dell’isolame anni tre, aggiungendo alla precedente pena un ulteriore anno. Chiedeva inoltre di disporre l’esecuzione di tale pena decorresse, nella sua durata complessiva, dalla data di emissione provvedimento. In motivazione individuava l’interesse da parte dell’ufficio esecutivo requir formulare l’istanza nella circostanza (in parte documentata) dell’omessa espiazione della dell’isolamento diurno nel corso della pluridecennale detenzione di COGNOME, ammesso peralt regime della semilibertà dal 2001 con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Milano.
2.2. L’ordinanza del giudice dell’esecuzione, argomentando anche sulle eccezioni inammissibilità formulate dalla difesa di COGNOME, accoglieva l’istanza di ridetermi motivando sulla individuazione – quale pena “originaria” aggiuntiva all’ergastolo – di quell due di isolamento diurno, comunque più favorevole e dunque prevalente ai sensi dell’art. 669 c proc. pen. rispetto a quella di anni tre indicata nel provvedimento di Perugia. Aggiungeva, in s all’irrevocabilità dell’ultima condanna e sulla base dei criteri di cui all’art. 133 cod. pe dell’ergastolo un ulteriore anno di isolamento diurno ai sensi dell’art. 72 cod. pen. Rigettav la domanda relativa all’immediata esecuzione della pena dell’isolamento diurno, funzionale
revoca del regime di semilibertà applicato a COGNOME, in quanto di competenza del Tribuna sorveglianza.
COGNOME, per mezzo del suo difensore, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza deducen manifesta illogicità della motivazione, vizio risultante dal testo del provvedimento impugnat che dagli altri atti specificamente indicati.
Rileva che dal certificato penale, dalla posizione giuridica, dal cumulo della Procura di P nonché dall’ordinanza del Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 199 lui successivamente allegati con nota difensiva, emergerebbe l’avvenuta precedente applicazio della pena dell’isolamento diurno nella misura massima; ritiene, in particolare, che l’ordina Tribunale di Perugia, non impugnata, costituisca momento di “giurisdizionalizzazione” del decr di cumulo del Pubblico Ministero premesso all’istanza con cui era stato promosso l’incident esecuzione, e dunque dell’applicazione dell’isolamento diurno nella massima misura consentita.
Censura poi, sotto il profilo dell’incoerenza logica, l’argomento utilizzato dalla Corte di secondo cui, in ossequio al principio per cui anche in sede esecutiva il contrasto tra giudi medesimo fatto, deve vedere la prevalenza del provvedimento più favorevole: sul punto, il ricorr osserva che una tale affermazione si pone in contrasto con l’accertamento sulla mancata espiazion dell’isolamento diurno nella storia carceraria di COGNOME.
Con successiva memoria, la difesa di COGNOME aggiunge che, a differenza di quanto riten nell’ordinanza, la disciplina di cui all’art. 669 cod. proc. pen. riguarderebbe provv irrevocabili relativi ai medesimi fatti, e dunque non troverebbe applicazione nel c provvedimenti relativi alla determinazione della pena eseguibile.
La Procura generale deposita memoria concludendo per l’inammissibilità del ricorso, quanto non si confronta con la motivazione, completa e congrua, del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, occorre interrogarsi sull’interesse di COGNOME alla proposizione d in cui prospetta l’errata applicazione di una pena a suo dire già applicatagli nella misura mas non ulteriormente superabile.
La risposta non può essere che positiva. Oltre al generale interesse del condannato a conosce con esattezza la sua posizione esecutiva (Sez. 1, n. 47319 del 29/11/2011, Cafarelli, Rv. 2514 01), il suo interesse, come emerge chiaramente dal ricorso, è correlato alla possibile interfer tale mutato assetto esecutivo sulle decisioni che in sede di sorveglianza potranno essere ass nei suoi confronti. D’altra parte, questo argomento, nella opposta prospettiva del Pubblico Mini è proprio indicato come ragione della presentazione dell’incidente di esecuzione da parte Procuratore generale di Bologna.
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
2.1. Il ricorrente sollecita al giudice di legittimità un sindacato sul discorso giust provvedimento impugnato, mirante a verificare che Io stesso sia effettivo, non manifestame illogico e internamente coerente. In particolare, oltre alla sua incoerenza intrinseca, rilev ragionamento del giudice sia logicamente “incompatibile” con quanto risultante da a provvedimenti, tra cui le precedenti decisioni rese in sede esecutiva sulla misura dell’isol applicato.
Ora, dall’esame della motivazione una tale evidente incoerenza non sussiste, anzi, il rico fonda su premesse del tutto errate e su una ricostruzione del giudizio di esecuzione non confo ai consolidati approdi della giurisprudenza di legittimità.
Come evidenziato in premessa, oggetto del provvedimento impugnato è esclusivamente il punto della ricognizione della pena e l’applicazione dell’ulteriore anno di isolamento diurno 72 cod. pen.
3.1. Il giudice dell’esecuzione esclude, in via preliminare, che la dedotta preesistente d anni tre dell’isolamento diurno possa fondarsi sui cumuli delle Procure di Perugia e Milano ri nello stato di esecuzione, ribadendo l’irrilevanza, ai fini della determinazione della p provvedimenti di cumulo del Pubblico Ministero. Si tratta di un argomento ineccepibile, posto provvedimento di cumulo del PM non ha natura giurisdizionale (Sez. 1, n. 26321 del 27/05/201 Pg, Rv. 276488 – 01) e che la pena dell’isolamento diurno può essere applicata dal solo giudice d cognizione o dell’esecuzione e non dal pubblico ministero che non ha potere di irrogare sanz (Sez. 1, n. 3748 del 30/09/1993, P.m. in proc. Cappai, Rv. 195438 – 01). È quindi necessario la sua applicazione, un provvedimento giurisdizionale, motivato ai sensi dell’art. 133 cod. proc (Sez. 1, n. 37886 del 27/06/2024, COGNOME, Rv. 287079 – 01).
3.2. Quanto all’ordinanza del giudice dell’esecuzione di Perugia (depositata dalla dif COGNOME, quale atto da cui risulta il vizio motivazionale), si tratta di una decisione avente esclusivamente l’applicazione dell’indulto e dell’amnistia e la revoca del precedente indulto ad una sentenza a pena detentiva per il reato di cui all’art. 343 cod. pen. Non risulta in alc dal tenore di tale provvedimento che il decreto di computo delle pene concorrenti del Pub Ministero istante, in cui la pena dell’isolamento diurno era determinata in tre anni, sia stat implicitamente, valutato: infatti risulta solo “visto”. D’altra parte, oggetto dell’ esecuzione era unicamente l’applicazione e la revoca dei benefici, né l’istante è in grado di elementi ulteriori a giustificazione che il giudice abbia preso conoscenza ed esattamente valut provvedimento, presupposti necessari della motivazione “per relationem” (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252 – 01).
Non è da ritenere, pertanto, che un tale intervento del giudice dell’esecuzione, li all’applicazione di benefici abbia, “giurisdizionalizzato”, come ritiene il ricorrente, il Pubblico Ministro di Perugia e, in particolare, la misura della pena dell’isolamento diurno.
Né depone in senso contrario la giurisprudenza citata dal ricorrente, sull’obbligo di reda del cumulo una volta richiesto dal Pubblico Ministero (Sez. 1, n. 3748 del 30/09/1993, P.m. in Cappai, Rv. 195438 – 01), che riguarda solo la natura obbligatoria dell’impegno, ovvero le pron a sezioni Unite COGNOME (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931-01) riguarda l’incidente d’esecuzione avente ad oggetto l’esistenza e la validità del titolo esecut 670 cod. proc. pen.), la sentenza Sez. 1, n. 26321 del 27/05/2019, Pg, Rv. 276488 – 01, precedente del 2010, in cui l’oggetto riguardava proprio un’istanza di rideterminazione della previo riconoscimento della continuazione, né tantomeno dalla sentenza Sez. U, n. 47766 d 26/06/2015, COGNOME, Rv. 265106 – 01, in cui vengono elencati i poteri del giudice dell’esecu ma che afferisce all’intervento sulla pena, laddove richiesto.
3.3. Piuttosto, come correttamente evidenziato nell’ordinanza impugnata (p.6) – e tratt rilievo assorbente -, il successivo provvedimento della Corte d’Assise di appello di Bologn 15/12/1995, ha espressamente confermato la pena di due anni di isolamento diurno, prop di determinazione della pena conseguente ad un’ulteriore condanna, e dunque operando uno specifico giudizio sul punto, che – a differenza della valutazione limitata all’indulto o Tribunale di Perugia – in effetti costituisce vera e propria “giurisdizionalizzazione” del cu determinazione giudiziale della pena risultante dal concorso.
Trattandosi di provvedimento più favorevole, in ogni caso prevale, ex art. 669 cod. proc. su tutte le diverse statuizioni aventi il medesimo oggetto.
Non sono, a riguardo, pertinenti le argomentazioni demolitorie del ricorrente sull’appli del criterio della prevalenza della statuizione (definitiva) più favorevole, cui fa rifer ragionamento logico e coerente, la Corte d’Assise di appello nell’ordinanza impugnata, in qu anche la statuizione sulla misura della pena eseguibile, frutto di accertamento e valutazioni, fondare sui medesimi “fatti”, cioè le pene applicate o le condanne divenute irrevocabili, di val diverse.
Infatti, consolidato è il principio di diritto secondo il quale la previsione di cui all proc. pen., ha carattere generale e opera anche per provvedimenti adottati dal giu dell’esecuzione (Sez. 5, n. 18318 del 04/04/2019, P.M.P., Rv. 275917 – 01, Sez. 1, n. 45556 15/09/2015, COGNOME, Rv. 265234 – 01 e Sez. 1, n. 1285 del 20/11/2008, dep. 15/01/20 Linfeng, Rv. 242750 – 01 e, da ultimo, Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, Pmt, Rv. 280033
3.4. Le restanti argomentazioni in merito all’avvenuta espiazione o meno della p dell’isolamento diurno non riguardano il contenuto decisorio dell’ordinanza, limita rideterminazione della pena.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla decla dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spe procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30/01/2026
Il Consigli re estensore
Il Presidente