Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 195 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 195 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
nel procedimento nei confronti di
NOME COGNOME NOME nato a NAPOLI il 28/11/1971
avverso l’ordinanza del 24/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 24 febbraio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha accolto il reclamo presentato dal condannato NOME COGNOME contro la ordinanza del magistrato di sorveglianza di Sassari del 25 luglio 2022, che aveva respinto il reclamo del condannato che aveva chiesto che la direzione della Casa circondariale di Sassari, in cui lo stesso è detenuto in regime di art. 41-bis ord. pen., gli permettesse lo scambio di oggetti con i compagni di socialità. Lo scambio di oggetti gli era stato negato in quanto egli sta espiando la pena dell’ergastolo con isolamento diurno ex art. 72 cod. pen.
Il Tribunale di sorveglianza ha accolto il reclamo, in quanto ha ritenuto che l’isolamento diurno non equivalga a completa segregazione del detenuto, ha aggiunto che non esiste una compiuta regolamentazione dell’esecuzione dell’isolamento, in quanto l’art. 73, comma 4, del regolamento penitenziario d.p.r. n. 230 del 2000 si limita a disporre che l’isolamento diurno non esclude l’ammissione del condannato ad attività lavorative, ad attività di istruzione e formazione ed alle funzioni religiose, disposizione da cui risulta evidente che il detenuto in isolamento diurno possa prender parte a determinate attività quotidiane in cui può entrare in contatto e comunicare con gli altri compagni, a differenza del detenuto in isolamento per ragioni disciplinari per cui vige un divieto assoluto di comunicare con i compagni.
Il Tribunale ha ritenuto che da tale norma si desume che, ove la legge ha voluto stabilire un espresso divieto di comunicazione, lo ha precisato, e ciò rafforza la conclusione che per l’isolamento diurno non sia previsto questo divieto di comunicazione.
Il Tribunale ha aggiunto che l’isolamento è previsto per l’ora diurna, sicché è ben possibile, in regime ordinario, che il condannato in isolamento diurno trascorra la notte in compagnia di altri detenuti con cui condivide la cella, la conclusione che se ne trae «che, in realtà, non c’è un divieto di comunicazione legislativamente stabilito, tant’è che il detenuto in isolamento può anche intrattenere corrispondenza epistolare.
Il Tribunale ha anche considerato che il carcere di Sassari prevede che, per i detenuti in regime di art. 41-bis ord. pen.’ ai ristretti appartenenti allo stesso gruppo di socialità siano assegnate celle singole adiacenti, le cui finestre si affacciano sul cortile passeggi; nel caso in cui uno di essi sconti la sanzione dell’isolamento diurno, egli, quindi, in concreto, non fruisce né delle due ore d’aria né di quelle di socialità con gli altri distretti, ma ha in concreto la possibilità interloquire con essi sia in ora diurna che notturna; ne consegue che, se non c’è alcun divieto di comunicazione verbale o scritta tra l’isolato diurno e gli altri ristretti, a maggior ragione non può essere configurabile un divieto di passaggio oggetti, fatto che, peraltro, neppure costituisce comunicazione, posto che viene in considerazione al più un contatto indiretto.
In conclusione, il Tribunale ha ritenuto che riconoscere la possibilità di scambio oggetti non sminuisce la natura di sanzione penale dell’Isolamento diurno.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso I D.A.P. – Ministero della Giustizia, con due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..
Con il primo motivo deduce erronea applicazione dell’ad 41-bis ord. pen. e dell’art. 72 cod. pen., ed evidenzia che la sentenza Corte Cosl:ituzionale n. 97 del 2020 ha ritenuto che il divieto di scambiare oggetti all’interno dello stesso gruppo di socialità sia irragionevole in una situazione di normalità penitenziaria caratterizzata dalla possibilità per i detenuti di incontrarsi con frequenza quotidiana al di fuori delle proprie camere di pernottamento, ma lo stesso principio non può applicarsi, invece, per il caso in cui uno dei detenuti si trovi contestualmente assoggettato a misure che ne determinino l’isolamento dal resto della popolazione detenuta, quale ad esempio isolamento diurno. Quando, come nel caso in esame, il detenuto in isolamento diurno risulti anche sottoposto al regime dell’art. 41-bis ord. pen. il divieto di scambio di oggetti non deriva, pertanto dall’art. 41-bis quanto dalla misura con cui è stato disposto l’isolamento diurno. La misura volta a separare l’isolato dal resto della popolazione detenuta comprende necessariamente l’inibizione di qualsiasi contatto con gli altri detenuti; occorre considerare che l’art. 73, comma 2, del DPR n. 230 del 2000 dispone espressamente che ai detenuti sottoposti alla sanzione dell’esclusione dall’attività in comune è preclusa la comunicazione con i compagni, ed al detenuto isolato è vietato scambiare comunicazioni verbali con gli altri ristretti.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 72 cod. pen. e difetto di giurisdizione, perché l’isolamento diurno hai pacifica natura di sanzione penale, non di semplice modalità di esecuzione della pena, ed, in quanto tale, esula dalla competenza funzionale della magistratura di sorveglianza.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto, NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
E’ fondato, in particolare, il primo motivo con assorbimenl:o del secondo.
La questione attiene alla possibilità per il condannato che sta espiando l’isolamento diurno ex art. 72 cod. pen. di scambiare oggetti con altri compagni di detenzione.
Il Tribunale ha ritenuto di ammettere questo diritto, e nella mancanza di una norma specifica che lo preveda espressamente, ha enucleato l’esistenza dello stesso da tre argomenti:
l’art. 73, comma 4, del regolamento penitenziario permette all’isolato diurno l’ammissione ad alcune attività comuni, quali il lavoro, la partecipazione a funzioni religiose, le attività formative;
durante la notte, l’isolato diurno, che non sia anche in regime di art. 41-bis ord. pen., è in cella con altri detenuti e non si trova, quindi, in regime d segregazione;
la Casa circondariale di Sassari alloggia gli isolati diurni che siano anche in regime di art. 41-bis ord. pen. in celle vicine, che affacciano sullo stesso corridoio, per cui, anche se l’isolato diurno non è ammesso alla socialità, può di fatto parlare con gli altri appartenenti allo stesso gruppo nel momento in cui gli stessi sono a passeggio.
L’argomento sub 3., però, è una mera conseguenza di fatto della conformazione della struttura penitenziaria di Sassari, da cui non è corretto trarre un principio di diritto.
L’argomento sub 2. è inconferente, perchè la sanzione penale prevista dall’art. 72 cod. pen. è l’isolamento diurno, quindi sul piano logico non è corretto trarre argomenti dal regime di detenzione cui il condannato è sottoposto durante la notte.
Per quanto riguarda l’argomento sub 1., va osservato, invece, che il Tribunale ha ricavato dall’art. 73, comma 4, del regolamento penitenziario – che permette all’isolato diurno soltanto l’ammissione ad alcune attività comuni, quali il lavoro, la partecipazione a funzioni religiose, le attività formative – un principio generale di non segregazione dell’isolato ex art. 72 cod. pen., che, nel silenzio della norma, permetterebbe anche attività non esplicitamente né consentite né vietate, quale quella oggetto dell’istanza.
In realtà, l’art. 73, comma 4, del regolamento, che riprende e specifica la disposizione dell’art. 72, comma 3, cod. pen. che prevede espressamente che l’isolato diurno partecipi all’attività lavorativa, permette soltanto attività c attengono a bisogni primari dell’individuo che sono arche tutelati dalla Costituzione (la formazione culturale, la pratica religiosa, il lavoro), ma non permette attività sociali, che, come nota correttamente il ricorso, nell’isolamento diurno sono del tutto precluse.
L’estensione analogica della previsione regolamentare dell’art. 73, comma 4, anche alle attività sociali, in essa non espressamente richiamate, oltre che essere in contrasto con la regola interpretativa dell’art. 14 disp. prel. cod. civ. sul diviet di analogia delle norme “che fanno eccezione a regole generali”, finisce anche con il privare di contenuto effettivo quella che è una vera e propria sanzione penale (Sez. 1, Sentenza n. 23553 del 21/03/2023, PG in proc. COGNOME, Rv. 284723; Sez. 1, Sentenza n. 52624 del 08/11/2017, COGNOME, Rv. 271597; Sez. 1, Sentenza n.
21309 del 21/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270578), che in tanto ha una sua autonomia in quanto ad essa venga dato un contenuto ulteriore rispetto alla mera detenzione.
La decisione del Tribunale si pone, quindi, “in contrasto con l’afflittività che caratterizza l’isolamento stesso, avente natura di sanzione penale temporanea di inasprimento dell’ergastolo per i delitti concorrenti con quello per cui l’ergastolo stesso è inflitto (Sez. 1, Sentenza n. 3763 del 26/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278176).
Deve, pertanto, essere data continuità all’orientamento giurisprudenziale, secondo cui “l’isolamento diurno previsto dall’art. 72 cod. pen , ha natura giuridica di sanzione penale, di inasprimento dell’ergastolo, con la conseguenza che, in relazione ad esso, il Magistrato di Sorveglianza non può disporre modalità esecutive tali da renderlo privo di contenuto effettivo(Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza che aveva disposto l’apertura del “blindo” di separazione dagli altri detenuti anche di giorno, ez. 1, Sentenza n. 9300 del 05/02/2014, D.A.P. in proc Focoso, Rv. 259470).
Ne consegue che il ricorso dell’amministrazione penitenziaria deve essere accolto e l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza deve essere annullata senza rinvio.
L’annullamento senza rinvio del provvedimento del Tribunale comporta che il reclamo che era stato presentato a suo tempo contro l’ordinanza del magistrato di sorveglianza debba essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e rigetta il reclamo. Così deciso il 25 ottobre 2023
Il consigliere estensore
Il presidente