Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14771 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14771 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SONDRIO il 14/04/1979
avverso l’ordinanza del 18/10/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette/cenere le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Acri Nicola ricorre avverso l’ordinanza del 18 ottobre 2024 della Corte di assise di appello di Catanzaro che, quale giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro, ha rideterminato ex art. 72, secondo comma, cod. pen. la durata complessiva dell’isolamento diurno in mesi diciotto.
Il Procuratore generale aveva evidenziato che Acri, già destinatario dell’ordine di esecuzione di pene concorrenti del 4 novembre 2022 relativo alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per mesi dodici, era stato nuovamente condannato dalla Corte di appello di Catanzaro del 12 luglio 2023 (con sentenza divenuta definitiva il 22 gennaio 2024), alla pena di anni tredici e mesi sei di reclusione, in ordine ai reati di omicidio aggravato e Orto illegale di arma, ai sensi degli artt. 575, 576 cod. pen. e 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 72 cod. pen., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione non avrebbe correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto secondo il quale, nel caso di condanna all’ergastolo con isolamento diurno per reati che, in ragione della diversa data di consumazione, devono essere ricompresi in diversi cumuli parziali, il giudice dell’esecuzione deve procedere alla scissione del cumulo giuridico operato dal giudice della cognizione e considerare la pena inflitta dal giudice della cognizione per ciascun reato prima del cumulo operato ai sensi dell’art. 72 cod. pen., e quindi, una volta determinata per ciascun cumulo parziale la pena complessiva, applicare la norma dettata dall’art. 72 cod. pen. (Sez. 1, n. 30262 del 21/06/2022, Gallico, non mass.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Giova in diritto evidenziare che, in tema di esecuzione di pene concorrenti, i limiti di durata massima dell’isolamento diurno, di cui all’art. 72 cod. pen., possono in concreto essere superati soltanto nel caso di sopravvenienza di una condanna che comporti un ulteriore periodo di isolamento diurno per reati commessi dopo l’inizio dell’esecuzione, ma non anche per reati commessi anteriormente, in
relazione ai quali opera il limite stabilito dalla norma suddetta, in ragione della natura dell’isolamento diurno, da considerarsi sanzione penale che si aggiunge
all’ergastolo (Sez. 1, n. 39393 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME Rv.
270969).
Nel caso di specie, i reati oggetto della sentenza della Corte di appello di
Catanzaro del 12 luglio 2023 sono stati commessi prima dell’inizio della detenzione.
Ne deriva che, come correttamente evidenziato nel ricorso, deve trovare applicazione il limite di cui al secondo comma dell’art. 72 cod. pen., quale criterio
moderatore; tuttavia, la durata complessiva dell’isolamento diurno è stata determinata in misura inferiore al limite massimo stabilito e la censura secondo
cui il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di procedere alla scissione del cumulo giuridico non è stata accompagnata dall’indicazione dell’interesse del
condannato che sarebbe stato pregiudicato dal provvedimento.
Il giudice dell’esecuzione, infatti, fornendo sul punto una motivazione ineccepibile e tenendo conto dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ha
rideterminato la pena dell’isolamento diurno in mesi diciotto, aumentandola di mesi sei (ossia, in misura di poco superiore al minimo edittale, stabilito dal legislatore in mesi due), dopo aver evidenziato l’entità della pena inflitta (anni tredici e mesi sei di reclusione), nonché la gravità dei fatti accertati dal giudice della cognizione.
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 04/02/2025