Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17267 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Presidente: COGNOME
In nome del Popolo Italiano Relatore: COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17267 Anno 2025
Data Udienza: 13/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 597/2025
NOME COGNOME
CC – 13/02/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. 43135/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Isola di Capo Rizzuto il 06/02/1977
avverso l’ordinanza del 12/02/2024 della Corte d’assise d’appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere, NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la richiesta dei difensori, avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME, di trattazione in
udienza partecipata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, la Corte d’Assise d’ Appello di Catanzaro, quale giudice dell’esecuzione, ha rideterminato ai sensi dell’art. 72, comma 2, cod. pen., la durata dell’isolamento diurno in mesi diciotto nei confronti di NOME COGNOME in relazione alla pena dell’ergastolo con isolamento diur no per mesi sei, considerato che nei confronti del condannato è divenuta definitiva altra condanna, alla pena di anni quindici di reclusione in relazione al delitto di cui all’art. 416bis cod. pen., emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 9 aprile 2013.
Avverso la indicata ordinanza hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione difensori del condannato, avv.ti COGNOME e NOMECOGNOME Contestabile, denunciando vizi di motivazione, in particolare di motivazione apparente in
ordine alla durata della sanzione relativa al reato concorrente, segnalando che il Giudice dell’esecuzione ha applicato la sanzione nella misura massima , con automatismo, senza fornire motivazione alcuna.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le difese hanno fatto pervenire richiesta di trattazione in camera di consiglio partecipata, respinta con provvedimento del Presidente di sezione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Va premesso che la richiesta di fissazione di udienza partecipata è stata respinta con provvedimento presidenziale, trattandosi di procedimento introdotto ai sensi dell ‘ art. 611 cod. proc. pen., rito che non consente la trattazione in camera di consiglio partecipata.
Il ricorso è infondato.
2.1. In punto di isolamento diurno e di limiti di durata in applicazione dei criteri di cui all’art. 72 cod. pen., questa Corte applica principi risalenti e consolidati.
È stato, infatti, affermato che «l’isolamento diurno ha natura di sanzione penale che si aggiunge all’ergastolo ed è limitata nel tempo, potendo avere una durata massima stabilita dalla legge; peraltro, ciò non comporta che, nel corso della propria vita, non si possa essere detenuti in regime di isolamento diurno per un tempo complessivamente eccedente tale durata massima (giacché in tal modo verrebbe assicurata, al raggiungimento del limite, una sorta di impunità per qualsiasi delitto successivamente commesso) ma soltanto che, quando successivamente all’inizio della detenzione il soggetto commette un nuovo reato, occorre procedere ad un nuovo cumulo fra il residuo di pena ancora da espiare per i precedenti reati e la nuova pena irrogata, cumulo sul quale opereranno i criteri moderatori stabiliti dalla legge. (Sez. 1, n. 34564 del 12/06/2007, Catti, Rv. 237853).
Nello stesso senso è stato enunciato il principio per cui «in tema di esecuzione di pene concorrenti, i limiti di durata massima dell’isolamento diurno, di cui all’art. 72 cod. pen., possono in concreto essere superati soltanto nel caso di sopravvenienza di una condanna che comporti un ulteriore periodo di isolamento diurno per reati commessi dopo l’inizio dell’esecuzione, ma non anche per reati commessi anteriormente, in relazione ai quali opera il limite stabilito dalla norma suddetta, in ragione della natura dell’isolamento diurno, da considerarsi sanzione penale che si aggiunge all’ergastolo» (Sez. 1, n. 39393 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270969).
Va, inoltre, rilevato che l’isolamento diurno ha natura giuridica di sanzione penale (fra le altre Sez. 1, n. 9300 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 259470) e che, in relazione allo stesso, vanno applicati anche i criteri ai quali è subordinata la quantificazione della pena. In particolare, è stato affermato, con il precedente citato dal ricorrente (Sez. 1, n. 37886 del 27/06/2024, COGNOME, Rv. 287079 -01) che l’isolamento diurno, previsto dall’art. 72 cod. pen., ha natura giuridica di sanzione penale, sicché il giudice dell’esecuzione, nel determinarne la durata nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti, deve tener conto dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
La durata dell’isolamento, dunque, deve essere concretamente determinata tenendo conto dei parametri indicati nella disposizione citata, rispetto ai quali il giudice è tenuto a fornire una adeguata motivazione.
Tale principio deve trovare applicazione anche nel caso in cui sia il giudice dell’esecuzione a determinare, come nella specie, la sanzione dell’isolamento in presenza di pene concorrenti, ai sensi dell’art. 72 cod. pen.
2.2. Nel caso in esame, il Giudice dell’esecuzione ha fornito motivazione in ordine alla quantificazione della durata complessiva dell’isolamento nella misura di diciotto mesi, aumentando di anni uno tale durata, per effetto della nuova condanna, sottolineando, con ragionamento non diffuso ma ineccepibile e non manifestamente illogico, non solo l’entità della pena irrogata con questa (anni quindici di reclusione) ma anche la natura del reato per la quale questa è stata irrogata in via definitiva (associazione per delinquere di stampo mafioso).
In tal modo, dunque, il provvedimento fa evidente richiamo alla gravità del fatto che, per giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità, soddisfa lo standard declinato dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n.3155 del 25/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258410; n. 9120 del 1998, Rv. 211582).
Peraltro, va osservato che l’aumento è di dodici mesi di isolamento diurno (in quanto la prima condanna già prevedeva l’isolamento diurno di sei mes i) e, dunque, il richiamo all’equità e all’entità della pena i rrogata, oltre che alla gravità del fatto, è sufficiente a giustificare la misura di un anno di isolamento diurno.
Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 13/02/2025
Il consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME