Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 30068 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 30068 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NOME COGNOME il 13/01/1942
avverso l’ordinanza del 20/06/2023 della CORTE D’APPELLO DI REGGIO CALABRIA Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 20 giugno 2023, depositata in data 12 febbraio 2025, la Corte d’appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, pronunciando in sede di rinvio, ha accolto l’istanza avanzata da NOME COGNOME riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze indicate nell’istanza medesima, determinando la pena complessiva in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di due mesi.
Avverso tale provvedimento il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di censura.
2.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione, avendo il giudice dell’esecuzione omesso ogni motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in relazione al quale è stato negato ogni effetto favorevole ex art. 81 cod. pen. Invero la Corte territoriale ha determinato la pena nella medesima misura di quella di cui all’ultimo cumulo materiale, ovvero la pena perpetua con l’isolamento diurno di due mesi.
2.2. Il secondo motivo deduce vizio di violazione di legge in relazione all’art. 133 cod. pen. La Corte d’appello, nel determinare la pena complessiva, non avrebbe tenuto conto del profilo soggettivo del ricorrente che è ormai ultraottantenne, è reo confesso e collaboratore di giustizia, nonché del disvalore reale dei delitti.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto disporsi l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
La Corte d’appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:
sentenza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria, in data 12 febbraio 1996, divenuta irrevocabile in data 1° aprile 1997, di condanna alla pena dell’ergastolo per il reato di omicidio continuato e di porto illegale di armi, nonché per quello di associazione a delinquere;
sentenza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria emessa il 18 luglio 1996, divenuta irrevocabile il 13 ottobre 1997, con la quale COGNOME è stato condannato alla pena di anni tredici di reclusione per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso ed estorsione;
sentenza della Corte d’assise d’appello di Reggio Calabria in data 8 aprile 2008, divenuta irrevocabile il 27 maggio 2009, di condanna alla pena di anni venti di reclusione per omicidio duplice, commesso il 3 giugno e 14 giugno 1990.
Ritenuto più grave il reato di cui alla sentenza sub 1), per il quale era stata inflitta la pena dell’ergastolo, l’ordinanza impugnata ha applicato a titolo di aumento per la continuazione la pena dell’isolamento diurno nella misura di due mesi.
3. Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nell’ipotesi in cui -come nel caso in esame -la pena applicata per il reato più grave sia l’ergastolo, non è consentito infliggere, per le violazioni ritenute meno gravi, una pena detentiva temporanea, ma deve essere inasprita la pena perpetua con l’isolamento diurno, non escludendosi, come effetto favorevole del riconoscimento del vincolo, la possibilità di determinare quest’ultima sanzione anche in misura inferiore a quella minima prevista per il caso di concorso materiale di reati (Sez. 1, n. 16115 del 08/01/2021, COGNOME, Rv. 281355 – 01; Sez. 1, n. 31433 del 04/07/2006, COGNOME, Rv. 234796).
Condizione perché ciò avvenga è che la pena inflitta in concreto per il delitto concorrente sia superiore a cinque anni di reclusione (Sez. 1, n. 37852 del 13/06/2024, Rv. 287068 -01).
Questa Corte ha altresì affermato che l’isolamento diurno, previsto dall’art. 72 cod. pen., ha natura di sanzione penale che si aggiunge all’ergastolo ed è limitata nel tempo, potendo avere una durata massima stabilita dalla legge (Sez. 1, n. 34564 del 12/06/2007, Catti, Rv. 237853).
Attesa tale natura giuridica, il giudice dell’esecuzione, nel determinarne la durata dell’isolamento diurno, deve tener conto dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., fornendo in merito adeguata motivazione (Sez. 1, n. 37886 del 27/06/2024, COGNOME, Rv. 287079 -01).
Tale principio, affermato da questa Corte regolatrice in tema di pene concorrenti, opera anche in relazione alla continuazione ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio per i reati satellite.
Invero, in tema di reato continuato, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo di stinto per ciascuno dei reati satellite. La motivazione assolve invero alla funzione di consentire il controllo del corretto uso, da parte del giudice, del suo potere discrezionale per la determinazione del trattamento sanzionatorio anche con riguardo ai reati satellite, la quale deve avvenire sia nel rispetto dell’art. 81 cod. pen., sia della funzione rieducativa della pena, ai sensi dell’art. 27 Cost. (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 01). La richiamata pronuncia ha, peraltro, precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione non si è attenuto a tali principi. È ben vero che le pene inflitte in concreto per i reati satellite di cui alle sentenze sub 2 e 3 sono superiori a cinque anni, e che pertanto opera la previsione di cui all ‘art. 72, comma 2, cod. pen. in forza della quale si applica la pena dell’ergastolo con isolamento diurno per un periodo da due a diciotto mesi; tuttavia, la Corte territoriale ha omesso di svolgere qualunque motivazione in relazione alla quantificazione della durata complessiva dell’isolamento in concreto applicata.
Da quanto esposto discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria che, in funzione di giudice dell’esecuzione, dovrà rideterminare la durata dell’isolamento diurno tenendo conto dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione.
Così è deciso, 25/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME