Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37363 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37363 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INTERNICOLA NOME nato a LURAGO MARINONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/02/2024 del TRIBUNALE di COMO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con atto rivolto al Tribunale di Como, in funzione di giudice dell’esecuzione, veniva richiesta, nell’interesse di NOME COGNOME, che era stato condannato alla pena dell’ergastolo per taluni reati, la revoca dell’isolamento diurno determinata nei suoi confronti dal giudice dell’esecuzione in relazione a pene temporanee inflittegli per ulteriori reati.
Con ordinanza del 5 febbraio 2024, il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza. Osservava che nei confronti di NOME, che era stato condannato per taluni reati alla pena dell’ergastolo con sentenza irrevocabile, erano state emesse in fase esecutiva: l’ordinanza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Como in data 24 aprile 2018, che aveva determinato in quattordici mesi e quindici giorni l’isolamento diurno per altri reati per i quali NOME era stato condannato a pene temporanee con altre sentenze irrevocabili; l’ordinanza del Tribunale di Como in data 19 novembre 2018, che aveva determinato in quindici giorni l’isolamento diurno per altri reati per i quali NOME risultava condannato a pena temporanea con una ulteriore sentenza irrevocabile.
Con la citata ordinanza del 5 febbraio 2024, il giudice dell’esecuzione notava che le precedenti ordinanze menzionate non erano state impugnate, divenendo così definitive, e che, comunque, l’istanza di COGNOME non poteva essere accolta, perché, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, era applicabile, in caso di pene concorrenti inflitte con condanne diverse emesse a seguito di giudizi abbreviati, di cui una alla pena dell’ergastolo, l’art. 72, comma secondo, cod. pen., per effetto del rinvio operato dall’art. 80 dello stesso codice.
Il difensore dell’interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l’annullamento della citata ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione il 5 febbraio 2024. Il ricorrente deduce violazioni degli artt. 3 e 6 della Convenzione EDU e carenza di motivazione, affermando che l’applicazione della pena dell’isolamento diurno nei confronti di NOME, per reati giudicati con il r abbreviato, e per i quali non è stata inflitta la pena dell’ergastolo, non è rispettos dell’art. 442 cod. proc. pen., nella formulazione previgente alla modifica introAVV_NOTAIOa dalla legge n. 33 del 2019.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse emesse all’esito di giudizi abbreviati, di cui una alla pena dell’ergastolo, non trova applicazione la previsione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. sulla sostituzione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno con quella dell’ergastolo, dovendo il giudice, alla stregua dell’art. 663, comma 1, cod. proc. pen., determinare la pena da eseguirsi in osservanza delle norme sul concorso di pene, con conseguente applicabilità dell’art. 72, comma secondo, cod. pen., per effetto del rinvio operato dall’art. 80 dello stesso codice (Sez. 1, n. 11934 del 18/01/2019, Rv. 275014 – 01).
1.2. L’ordinanza del 5 febbraio 2024 è corretta sia nel rilievo della definitività delle citate precedenti ordinanze del 24 aprile 2018 e del 19 novembre 2028, in mancanza di impugnazione delle stesse, sia nell’applicazione delle norme sopra indicate nel rispetto del suddetto principio di diritto, pienamente condivisibile.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 – la ricorrenza dell’ipotesi dell colpa nella proposizione dell’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorsc e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 3 maggic 2024.