Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6544 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6544 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONTALTO UFFUGO il DATA_NASCITA
avverso l ‘ ordinanza del 13/05/2025 della CORTE di ASSISE di APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 85/2014 SIEP emesso in data 8 aprile 2014, la Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro aveva determiNOME, ai sensi dell ‘ art. 72 cod. pen., la pena che NOME COGNOME doveva espiare in quella dell ‘ ergastolo e di 4 mesi di isolamento diurno, relativamente ai seguenti titoli esecutivi: A) sentenza in data 6 giugno 1997 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, definitiva in data 27 giugno 1997, di condanna alla pena di 2 anni di reclusione e di 600.000 lire di multa, inflitta per il reato di cui agli artt. 81, 110, 629, cod. pen.; B) sentenza in data 22 ottobre 1997 della Corte di appello di Catanzaro, definitiva il 6 gennaio 1998, di condanna alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione e di 1.500.000 lire di multa, inflitta per i reati di cui agli artt. 81 cpv. 110, cod. pen., 10 e 12, legge n. 497 del 1974, 648 cod. pen.; C) sentenza in data 6 novembre 1998 della Corte di assise di appello di Catanzaro, definitiva in data 22 marzo 1999, di condanna alla pena di 4 anni di reclusione, inflitta per il reato di cui all ‘ art. 416bis cod. pen.; D) sentenza in data 27 aprile 2000 della Corte di assise di appello di Catanzaro, definitiva in data 25 marzo 2002, di condanna alla pena di 27 anni e 6 mesi di reclusione inflitta per i reati di cui agli artt. 81, 62bis , 110, 575, 577, n. 3, cod. pen.; E) sentenza in data 5 novembre 2003 della Corte di appello di Catanzaro, definitiva in data 4 giugno 2004, di condanna alla pena di 5 anni e 8 mesi di reclusione e di 1.400 euro di multa inflitta per i reati di cui agli artt. 81, 110, 112, 629, comma primo, in relazione all ‘ art. 628, ultimo comma, cod. pen.; F) sentenza in data 25 maggio 2012 della Corte di assise di appello di Catanzaro, definitiva in data 21 maggio 2014, di condanna alla pena dell ‘ ergastolo con l ‘ isolamento diurno per la durata di 4 mesi, inflitta per i reati di cui agli artt. 110, 81 comma secondo, 112, comma primo, 575, 577, nn. 3 e 4, cod. pen. e di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 575, 577, comma primo, nn. 3 e 4, cod. pen.
Successivamente all’emissione del provvedimento di cumulo, era divenuta eseguibile la sentenza in data 7 novembre 2022 della Corte di assise di appello di Catanzaro, definitiva il 14 settembre 2023, con la quale COGNOME era stato nuovamente condanNOME alla pena dell ‘ ergastolo, inflitta per i reati di cui agli artt. 110, 575, 577, n. 3, cod. pen., nonché di cui agli artt. 110, 575, 577, nn. 3 e 4, cod. pen., sicché la Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro aveva emesso, in data 22 settembre 2023, un ulteriore provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, richiedendo al giudice dell ‘ esecuzione, la determinazione del periodo complessivo di isolamento diurno.
1.1. Con ordinanza in data 2 luglio 2024, la Corte di assise di appello di Catanzaro aveva determiNOME, nei confronti di NOME , la durata dell ‘ isolamento diurno in 18 mesi.
1.2. Con sentenza n. 12155 in data 9 gennaio 2025, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione annullò l ‘ ordinanza in questione con riferimento alla determinazione della durata del periodo di isolamento diurno, rilevando che la motivazione adottata, sul punto, dal Giudice dell ‘ esecuzione si risolveva «nella tautologica affermazione di congruità del periodo di quattordici mesi prescelto».
1.3. Con ordinanza in data 13 maggio 2025, la Corte di assise di appello di Catanzaro ha determiNOME la durata dell ‘ isolamento diurno, in applicazione dei criteri di cui all ‘ art. 133 cod. pen., in 1 anno e 4 mesi, tenuto conto che il condanNOME risultava già gravato di un periodo di isolamento diurno pari a 4 mesi relativamente alle precedenti condanne, argomentando la determinazione del quantum in misura superiore al minimo edittale, da un lato, in ragione della personalità del condanNOME, responsabile di molteplici gravi reati, tra cui diversi omicidi, e figura apicale di un ‘ associazione per delinquere di stampo mafioso; e, dall ‘ altro lato, rilevando che l ‘ omicidio oggetto della nuova condanna è risalente nel tempo e che Ru a’ ha beneficiato di un rilevante periodo di liberazione anticipata, da valorizzare nell’ambito di una valutazione complessiva dei criteri dettati dall ‘ art. 133 cod. pen. Quanto alla tesi difensiva secondo cui si sarebbe dovuto tenere conto della continuazione tra la condanna de qua e quella di cui alla lettera F) del primo provvedimento di cumulo, il Collegio di merito ha rilevato che non risulta il riconoscimento del medesimo disegno criminoso tra le condotte in questione né in sede di cognizione né in sede esecutiva, trattandosi, peraltro, di profilo estraneo al presente procedimento.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l ‘ ordinanza emessa in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell ‘ art. 442, comma 2, cod. proc. pen. nella sua vecchia formulazione e dell ‘ art. 72 cod. pen.
L ‘ applicazione dell ‘ isolamento diurno nella misura di 1 anno non terrebbe conto che l ‘ ultima condanna divenuta esecutiva sarebbe stata pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, in relazione al quale la disciplina medio tempore applicabile prevedeva che alla pena dell ‘ ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, si applicasse la sola pena dell ‘ ergastolo, senza isolamento diurno. Pertanto, tale sanzione non avrebbe potuto essere disposta nel caso in cui essa conseguisse ad altra condanna alla pena dell ‘ ergastolo ex art. 72, primo comma, cod. pen., posto che, diversamente ragionando, sarebbe stata vanificata la misura premiale conseguente al rito prescelto.
Pertanto, la Corte avrebbe dovuto sciogliere il cumulo giuridico, ed esclusa la condanna alla pena perpetua conseguente al giudizio abbreviato, avrebbe dovuto ricalcolare il periodo di isolamento diurno avendo riguardo alle altre condanne a pene temporanee in applicazione del secondo comma dell ‘ art. 72 cod. pen., con individuazione dell ‘ ulteriore periodo di isolamento calibrato sul minimo edittale di due mesi. In ogni caso, l ‘ isolamento applicabile in virtù del passaggio in giudicato di un’ altra condanna all ‘ ergastolo pronunciata a seguito di giudizio abbreviato (senza isolamento diurno) non potrebbe mai superare la durata dell’ isolamento diurno disposto con altro provvedimento, nel caso concreto pari a 4 mesi.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell ‘ art. 671 cod. proc. pen. e dell ‘ art. 72 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all ‘ art. 125 cod. proc. pen.
Il Giudice dell ‘ esecuzione ha respinto l ‘ istanza di riconoscimento della continuazione esterna tra la sentenza di cui alla lettera F) e quella che ha dato abbrivio al ricalcolo del periodo di isolamento, benché si fosse segnalato che, con la prima di esse, COGNOME era stato ritenuto colpevole di un triplice omicidio (in danno NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in Amantea il 23 dicembre 1981), di un duplice omicidio (in danno di NOME COGNOME e NOME COGNOME, in Scalea il 6 agosto 1983) e di un omicidio (in danno di NOME COGNOME, in Cosenza il 15 agosto 1990), mentre con il secondo provvedimento era stato condanNOME per un duplice omicidio (in danno di COGNOME e COGNOME, commesso tra il 2 e il 14 febbraio 1986); e che tutti gli episodi si inserivano nell ‘ ambito della partecipazione di COGNOME‘ alla cosca RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE, sì da potersi ricondurre a un medesimo disegno criminoso. Secondo il ricorrente, sarebbe errato affermare che la continuazione tra i due provvedimenti non sia stata riconosciuta in sede di cognizione, atteso che, a seguito dell ‘ assoluzione di COGNOME per l ‘ omicidio in danno di COGNOME, la condanna a 2 mesi di isolamento diurno sarebbe stata elisa. Inoltre, sarebbe pacifico che la continuazione esterna tra diversi provvedimenti giudiziari passati in giudicato possa essere decisa in sede esecutiva e, in tal caso, sarebbe stata competente proprio la Corte di assise di appello di Catanzaro, messa in condizioni di decidere dalle allegazioni difensive.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all ‘ art. 125 cod. proc. pen. Il mancato pronunciamento della Corte di assise di appello sull ‘ applicazione del reato continuato avrebbe prodotto un cortocircuito motivazionale. Infatti, pur proponendo la Corte un bilanciamento tra la gravità dei fatti e la loro risalenza, unita alla buona condotta carceraria, la decisione sarebbe carente, sul piano logico, in quanto, trattandosi di determinare l ‘ isolamento diurno ex art. 72, primo comma, cod. pen. sarebbe stato
ovvio che si fosse al cospetto di fatti gravi. Inoltre, essa contrasterebbe con la sentenza ‘ Missing ‘ che avrebbe applicato, sulla pena dell ‘ ergastolo, l ‘ aumento di 2 mesi di isolamento per ogni ulteriore fatto omicidiario, per un totale di 4 mesi. Dunque, se il processo per l ‘ omicidio in danno di COGNOME e COGNOME fosse stato celebrato unitamente agli altri episodi giudicati nel processo ‘ Missing ‘ , la sanzione sarebbe consistita in un ulteriore periodo di isolamento per 2 mesi; operazione di ricalcolo cui il giudice dell ‘ esecuzione avrebbe dovuto uniformarsi.
In data 10 novembre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Il primo motivo , con cui la difesa deduce l’inapplicabilità dell’isolamento diurno nel caso in cui una delle condanne sia stata pronunciata in esito a giudizio abbreviato, è inammissibile
Infatti, la relativa prospettazione, oggetto del secondo motivo del primo ricorso per cassazione, è già stata ritenuta infondata dalla prima pronuncia rescindente.
Quest’ultima, invero, ha ribadito, aderendo a un consolidato orientamento interpretativo, che l’isolamento diurno, relativo alla posizione di un soggetto che abbia riportato plurime condanne alla pena detentiva – applicato in sede esecutiva -debba avere una valenza prevalente, rispetto all ‘ art. 442, comma 2, cod. proc. pen., inerente alla sostituzione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno con quella dell’ergastolo. Ciò al fine di non produrre una duplicazione del vantaggio che viene assicurato all’imputato, grazie all’accesso al rito speciale (Sez. 1, n. 11108 del 24/02/2006, COGNOME, Rv. 233541 – 01).
Il secondo motivo, con cui la difesa deduce il mancato riconoscimento della continuazione esterna tra la sentenza di cui alla lettera F) del provvedimento di cumulo e quella che ha dato luogo al ricalcolo del periodo di isolamento, è parimenti inammissibile.
Ciò in quanto il motivo in questione concerne una questione non consentita, siccome avanzata, per la prima volta, in sede rescissoria, ove il perimetro della cognizione del giudice dell ‘ esecuzione è circoscritto dalle statuizioni della pronuncia rescindente sulla durata dell’isolamento diurno, cui la questione, concernente il riconoscimento della continuazione tra alcuni titoli esecutivi, era totalmente estranea.
Il terzo motivo, con cui la difesa deduce l’illogicità di una distonica determinazione del quantum dell’isolamento diurno rispetto a quanto stabilito in altro procedimento, nel quale la durata dell’isolamento era stata stabilità in due mesi per ciascun omicidio, è infondato.
Premesso che, come osservato nell’analisi del motivo che precede, la Corte di assise di appello non poteva pronunciarsi, in sede rescissoria, sull’applicazione del reato continuato, ovvero su una questione totalmente eccentrica rispetto a quella devoluta d alla pronuncia rescindente, il Giudice dell’esecuzione ha operato, in corretta applicazione dei criteri offerti dall’art. 133 cod. pen., un bilanciamento tra la gravità dei fatti, la loro risalenza e la positiva condotta carceraria, giungendo a determinare la durata dell’isolamento alla stregua di una valutazione di merito che, in quanto motivata in maniera niente affatto illogica, si sottrae alle censure formulate in sede di legittimità.
Quanto, poi, alla disomogeneità del giudizio sulla durata dell’isolamento per ciascun reato punito con l’ergastolo, è appena il caso di osservare che proprio la necessità di ricorrere, nel relativo giudizio, ai criteri dettati dall’art. 133 cod. pen. e, dunque, di operare una valutazione in concreto della specifica vicenda, non consente una valutazione comparativa formulata a partire dal titolo di reato e dalla pena principale per il medesimo inflitta, richiedendo uno specifico apprezzamento di tutti gli elementi fattuali della singola vicenda processuale, che può consentire di giungere a un diverso epilogo decisorio in presenza di fatti che, in concreto, presentino un differente disvalore (il quale può, ad esempio, consistere anche soltanto nel fatto che, dopo i primi omicidi, ne siano stati commessi altri, con ciò palesando una pervicace inclinazione alla commissione di gravissimi reati contro la persona e, dunque, una maggiore riprovevolezza complessiva dei fatti e una più accentuata pericolosità soggettiv a dell’agente ).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/12/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME