Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4793 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4793 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 08/01/2025
R.G.N. 37767/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CROTONE il 24/07/1980 avverso l’ordinanza del 07/03/2024 della Corte d’assise d’appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata da NOME COGNOME soggetto condannato in via definitiva tanto alla pena dell’ergastolo, quanto alla pena di anni venti di reclusione, il quale lamentava l’avvenuta violazione dell’art. 72 secondo comma cod. pen. La sopra detta decisione di inammissibilità si fonda sul rilievo che tale doglianza dovesse essere avanzata, invece, al Pubblico ministero; avverso la eventuale decisione reiettiva assunta da quest’ultimo, poi, sarebbe stata proponibile l’opposizione dinanzi al Giudice dell’esecuzione.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 72 cod. pen., per avere l’ordinanza impugnata omesso di decidere in ordine alla quantificazione dell’isolamento diurno, dichiarando la inammissibilità della relativa richiesta e, in tal modo, adottando una motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, in punto di determinazione della competenza in merito alla quantificazione della pena stessa.
Nell’istanza dichiarata inammissibile ci si doleva dell’errore commesso dalla Procura generale, che aveva messo in esecuzione tanto la pena dell’ergastolo, quanto quella a venti anni di reclusione e si era domandata l’esecuzione del solo ergastolo, con la determinazione della durata dell’isolamento diurno. La stessa Procura generale, del resto, aveva in seguito formulato la medesima richiesta al Giudice dell’esecuzione, che però – celebrata la relativa udienza – non ha comunicato lo scioglimento della riserva. Competente non può che essere il Giudice dell’esecuzione, non spettando certo al Pubblico ministero la determinazione del quantum di
isolamento diurno da espiare.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
Contrariamente a quanto sostenuto nell’ordinanza impugnata, competente a provvedere – in tema di determinazione della durata dell’isolamento diurno, ai sensi dell’art. 72 cod. pen. – Ł il solo Giudice dell’esecuzione e non il Pubblico ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Come già sintetizzato in parte espositiva, a carico del COGNOME Ł stata emessa una condanna all’ergastolo e, successivamente, una condanna alla pena di venti di reclusione; il Procuratore generale presso la Corte di appello competente ha posto entrambe le condanne in esecuzione. La difesa ha domandato al giudice dell’esecuzione l’applicazione dell’art. 72 secondo comma cod. pen., instando affinchØ, consequenzialmente, venisse data esecuzione alla sola pena dell’ergastolo, con determinazione della durata dell’isolamento diurno. La Corte di appello di Catanzaro – mediante il provvedimento impugnato – ha dichiarato inammissibile l’istanza difensiva, affermando rientrare tale provvedimento nelle attribuzioni del Pubblico ministero.
L’impugnata ordinanza non Ł conforme ai principi di diritto che, da lungo tempo e con voce unanime, sono stati espressi dalla giurisprudenza di legittimità. ¨ pacifico, infatti, che spetti al giudice dell’esecuzione – e non al Pubblico ministero – la competenza a provvedere, ai sensi dell’art. 72 cod. pen., quanto alla sanzione dell’isolamento diurno, in presenza di una pluralità di pene concorrenti irrogate con differenti sentenze (si vedano Sez. 1, n. 2127 del 22/03/2000, Rosmini, Rv. 216193 e Sez. 1, n. 2128 del 22/03/2000, COGNOME, n.m.; Ł utile anche il richiamo alla recente Sez. 1, n. 37886 del 27/06/2024, COGNOME, Rv. 287079, che ha ribadito la natura di sanzione penale dell’isolamento diurno, la cui determinazione, pertanto, rientra nella competenza riservata al giudice dell’esecuzione, che Ł tenuto a conformarsi ai criteri di valutazione ex art. 133 cod. pen.).
Nella concreta fattispecie, erano state poste in esecuzione entrambe le pene sopra indicate e, contro tale provvedimento, correttamente la difesa aveva adito il giudice dell’esecuzione, chiedendo di provvedere alla determinazione della durata di una sanzione penale, quale Ł l’isolamento diurno. Impropriamente assunta, pertanto, Ł la declaratoria di inammissibilità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Catanzaro.
Così Ł deciso, 08/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME