Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 604 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 604 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 24/7/1991 avverso l’ordinanza del 23/5/2024 emessa dal Tribunale di Roma visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’Avvocato NOME COGNOME il quale chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame confermava il decreto di sequestro preventivo emesso in data 17 aprile 2024 in relazione al reato di cui all’art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale ordinanza il ricorrente ha formulato due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, deduce il difetto di motivazione in ordine all’argomento difensivo con il quale, in sede di riesame, si era eccepito che il sequestro fosse stato emesso in assenza della preventiva iscrizione della notizia di reato. Il ricorrente dava atto che il pubblico ministero non aveva provveduto all’iscrizione della notizia di reato neppure dopo l’esecuzione del sequestro e il Tribunale aveva erroneamente ritenuto la legittimità di tale condotta, ritenendo che il sequestro fosse stato eseguito nell’ambito del procedimento n. 5854/2024 NR già in precedenza iscritto a carico del ricorrente. La pretesa irrilevanza della preventiva iscrizione della notizia di reato, rispetto all’adozione di misure cautelari, risulterebbe sconfessata anche dalle recenti modifiche apportate con l’introduzione dell’art. 335 ter e quater cod. proc. pen.
Si afferma che sarebbe incongruo riconoscere al giudice per le indagini preliminari il potere di sindacare la tempestività dell’iscrizione e poi escludere che tale atto incida sull’adozione delle misure cautelari.
2.2. Con il secondo motivo, deduce la mancanza di motivazione in ordine al fumus del reato, posto che, a fronte di specifiche doglianze sollevate in sede di riesame, il Tribunale si era limitato ad un’assertiva affermazione circa la configurabilità del reato. Infine, si censura anche la lacunosa indicazione della finalità del sequestro, avendo il Tribunale richiamato tutte le possibili finalit cautelari, ma omettendo di vagliare in concreto quale di esse fosse conferente al caso di specie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo di ricorso non si confronta con il dato concreto evidenziato nell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale, infatti, ha precisato che nei confronti del ricorrente era già stata iscritta una notizia di reato per reati attinenti al traffico di stupefacenti nell’ambito di tale indagine, il pubblico ministero aveva emesso un decreto di perquisizione e sequestro probatorio.
All’esito di quanto rinvenuto (contabilità, stupefacente e un’ingente somma di denaro) il pubblico ministero qualificava il sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria come preventivo e ne chiedeva la convalida al giudice, con conseguente formulazione dell’imputazione per il reato continuato di cui all’art. 73 D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309.
Così ricostruita la vicenda, il Tribunale ha ritenuto correttamente riconducibile i fatti in relazione ai quali si è disposto il sequestro nell’ambito dell’origina procedimento, escludendo qualsivoglia illegittimità della procedura seguita.
In buona sostanza, nel caso di specie vi è stata l’emersione di una nuova possibile ipotesi di reato nell’ambito di indagini già legittimamente in corso, a fronte della quale il pubblico ministero è tenuto all’aggiornamento dell’iscrizione, senza che, tuttavia, l’eventuale omissione possa inficiare la validità del sequestro in precedenza compiuto.
Si tratta di una conclusione corretta in diritto e, in relazione alla quale, i ricorrente si limita a riproporre argomenti difensivi già vagliati e correttamente disattesi.
2.1. Del tutto inconferente è, inoltre, il richiamo alla nuova disciplina introdotta con riferimento al controllo del giudice sulla tempestività dell’iscrizione della notizia di reato. Le norme in questione, infatti, sono funzionali a garantire il rispetto dei termini di durata delle indagini e non incidono sulla legittimità degli atti eventualmente adottati prima della formale iscrizione.
A tal riguardo, pertanto, deve essere ribadito il principio già affermato da questa Corte, secondo cui è legittima l’applicazione di una misura cautelare nei confronti di soggetto non iscritto nel registro delle notizie di reato, in quanto l questioni riguardanti tale iscrizione non condizionano l’efficacia delle misure cautelari, ma semmai producono effetti solo sulla durata delle indagini (Sez.6, n. 36710 del 22/7/2015, COGNOME, Rv. 264671).
Il secondo motivo, attinente alla asserita carenza di motivazione in ordine al fumus, è inammissibile in quanto, pur formulato prospettando una violazione di legge, introduce una censura alla motivazione.
L’ordinanza impugnata ha ampiamente dato conto degli elementi indiziali emersi a carico del ricorrente (anche nell’esaminare la diversa eccezione concernente la legittimità del sequestro, si veda pg.5), inoltre, ha richiamato per relationem l’ordinanza genetica e sottolineato gli elementi indiziari (somma ingente rinvenuta, contabilità) dalle quali desumere il fumus commissi delicti.
L’argomentazione risulta, pur nella sua sinteticità, esaustiva e, comunque, tale da escludere la totale mancanza o la mera apparenza della motivazione.
Per quanto attiene all’indicazione delle esigenze cautelari, il Tribunale ha chiarito che il sequestro è stato disposto ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., oltre che a fini impeditivi, chiarendo che la disponibilità di una cospicua somma di denaro risulterebbe funzionale a consentire il prosieguo dei traffici illeciti.
La motivazione, pertanto, è stata resa anche in relazione alle esigenze cautelari, senza che la stessa possa considerarsi meramente apparente.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20 novembre 2024
Il Consigliere estensore
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