Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4529 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4529 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXX nato a AGROPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte d’appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Modena nei confronti di XXXXXXXXXXXX per il reato di cui all’art. 612bis , comma 2, cod. pen., con l’irrogazione della pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo tre motivi di ricorso, di seguito indicati.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l’erronea applicazione degli artt. 612bis e 612 n. 2 cod. pena., lì dove la sentenza impugnata, rigettando il primo motivo di appello, ha confermato la sentenza di primo grado, affermando che la gravità e la reiterazione delle minacce ex art. 612bis , quarto comma, cod. pen. risultano dalla descrizione della condotta contenuta nel capo di imputazione, così determinando l’irrevocabilità della querela.
Ad avviso della difesa, la circostanza di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen. include una componente valutativa, ovvero le ragioni per le quali la minaccia deve giudicarsi grave, cosicchØ, se tale giudizio non viene contenuto nella contestazione, l’aggravante non può ritenersi integrata. Nel capo di imputazione, infatti, non sarebbero indicate le ragioni per le quali le minacce reiterate siano da ritenere di natura grave, con la conseguenza che la querela doveva ritenersi revocabile.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente, ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett . e ) cod. proc. pen., la mancanza della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.
In particolare, il ricorrente ha eccepito che, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, la sentenza di appello non ha vagliato gli elementi proposti dal difensore
nell’atto di appello, ovvero che l’imputato non si Ł mai avvicinato alla persona offesa, già prima dell’applicazione della misura cautelare, limitandosi a inviare messaggi; che il turbamento arrecato Ł stato minimo, sia per il ristretto lasso di tempo in cui si Ł verificata la condotta, sia alla luce del rifiuto della persona offesa di essere collocata in una struttura protetta, sia alla luce della remissione della querela, indicativa della volontà conciliativa.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la contraddittorietà, illogicità e carenza della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorrente ha eccepito che non emergerebbe dagli atti che l’imputato abbia interrotto volontariamente la condotta illecita per essere venuto a conoscenza di essere stato denunciato, sicchØ la Corte di appello avrebbe dovuto confrontarsi con tale elemento prospettato con l’atto di appello.
Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile.
Va in via preliminare evidenziato che i motivi di ricorso si presentano generici in quanto le censure ivi articolate riproducono e reiterano gli argomenti già prospettati nell’atto di appello, ai quali la Corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente tuttavia non ha in alcun modo considerato e di cui non ha in sostanza tenuto conto al fine di confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato limitandosi, in maniera per l’appunto inammissibilmente generica, a lamentare una presunta ma inesistente carenza o illogicità della motivazione (ex plurimis , Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970 – 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608 – 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838 – 01)
Tanto premesso, con riferimento al primo motivo, la Corte di appello ha puntualmente risposto, affermando di aderire all’indirizzo interpretativo secondo cui, in tema di atti persecutori, ai fini dell’irrevocabilità della querela non Ł necessario che la gravità delle reiterate minacce sia oggetto di specifica contestazione, non costituendo una circostanza aggravante, ma una modalità di realizzazione della condotta (Sez. 5, n. 34412 del 11/05/2023, M., Rv. 284992 – 01, Sez. 5, n. 7994 del 09/12/2020, dep. 2021, S., Rv. 280726 – 01).
Pur consapevoli di una difforme pronuncia (Sez. 5, n. 3034 del 17/12/2020, dep. 2021, C., Rv. 280258 – 01) – che muove, invece, dalla necessità di estendere alla fattispecie in esame il principio stabilito nella sentenza delle Sezioni Unite n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 – 01, secondo cui in relazione all’art. 476 cod. pen., dalla spiccata componente valutativa concernente l’atto fidefacente deriva la necessità della contestazione dell’aggravante di cui al comma 2 del medesimo articolo – i giudici di appello hanno posto in evidenza come nella fattispecie concreta, la gravità e la reiterazione delle minacce sia ricavabile dal capo di imputazione, nel quale si Ł indicato che l’imputato reiteratamente minacciava di uccidere la donna e il suo compagno, da qui conseguendo il regime di irrevocabilità.
A fronte dell’articolata motivazione sul punto, le doglianze difensive si sono limitate alla mera prospettazione della condivisione della diversa opzione interpretativa, eccependosi genericamente la mancata indicazione, nella sentenza impugnata, dei motivi che hanno indotto a giudicare gravi le minacce profferite dall’imputato, nonostante, come appena
evidenziato, la sentenza ne avesse indicato esaustivamente le ragioni.
Inammissibile Ł anche la censura oggetto del secondo motivo, giacchØ non si misura con le argomentazioni della sentenza che ha dato puntuale risposta al motivo di appello, evidenziando che la durata dell’attività persecutoria, pari a circa una ventina di giorni, non Ł elemento significativo al fine di un ancor piø mite trattamento sanzionatorio, in considerazione della gravità delle minacce e in ragione dell’applicazione di una pena che si colloca al di sotto della media edittale.
La Corte ha in tal modo adeguatamente adempiuto all’onere motivazionale, dal momento che la mediaedittalerappresenta il limite al di sotto del quale non Ł necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice (Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953 – 01)
Genericamente dedotto Ł anche il terzo motivo di ricorso che reitera la doglianza già proposta in sede di appello relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, pur avendo la sentenza rilevato l’irrilevanza del fatto che l’imputato si sia astenuto da successive condotte persecutorie prima dell’esecuzione della misura cautelare, in ragione della gravità delle minacce nonchØ dei precedenti dell’imputato sintomatici della non trascurabile pericolosità dello stesso.
NØ del resto la difesa ha prospettato ulteriori elementi positivi alla luce dei quali la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere il ricorrente meritevole delle circostanze attenuanti generiche.
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Consegue alla pronuncia, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Si dispone, in caso di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 07/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.