Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12218 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12218 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LENTINI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/07/2023 del TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; t0
lette/sectite le conclusioni del PG S • GLYPH eb-1 ta l 414 .424…. / p2 . X Fejo 092(
IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Catania, quale giudice della esecuzione, con ordinanza resa i data 5 luglio 2023 ha disposto la revoca del beneficio della pena sospesa n confronti di COGNOME NOMENOME
La sentenza contenente il beneficio è stata emessa in data 2 aprile 2013.
Trattasi di decisione applicativa di pena su accordo delle parti (anni uno e m dieci di reclusione).
La sentenza in questione è stata, all’epoca, impugnata ai soli effetti civi COGNOME, ed il ricorso è stato accolto – su tale aspetto – in data 19 novembre 2 Il fatto di reato implicante la revoca è stato commesso in data 22 ottobre 2019 è stato oggetto di decisione divenuta irrevocabile in data 29 dicembre 2022.
1.1 GLYPH Secondo il Tribunale sussiste il presupposto di legge per la revoca de beneficio, posto che il termine di cinque anni (di cui all’art. 163, richiam nel corpo dell’art. 168 cod.pen.) decorre dalla data in cui è stato decis ricorso per cassazione (dal 19 novembre 2014) e non dal momento in cui è decorso il termine per proporre impugnazione (5 ottobre 2013) come sostenuto dalla difesa.
Il delitto commesso ricade, in tale dimensione, nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza contenente il beneficio.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – COGNOME NOME. Si deduce erronea applicazione di legge.
2.1 La difesa ripropone la tesi, disattesa dai giudice della esecuzione, irrevocabilità a fini penali della sentenza contenente il beneficio in data 5 ot 2013, con impossibilità di disporre la revoca per fatto commesso oltre quinquennio.
Si ribadisce che il ricorso per cassazione venne, all’epoca, proposto esclusivamen avverso il capo relativo alle statuizioni civili e non avverso la statuizione pen Da ciò deriva, secondo la difesa, che la sentenza – a fini penali – div irrevocabile (e suscettibile di esecuzione) al momento della decorrenza del termin per proporre impugnazione.
Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 La sentenza di patteggiamento contenente il beneficio (inappellabile m rìcorribile) è stata emessa in data 2 aprile 2013 ed è stata – pacificame impugnata limitatamente alle statuizioni civili.
Secondo il testo dell’articolo 648 comma 2 cod.proc.pen. sono due le form attraverso le quali si determina la irrevocabilità della sentenza, lì dove prevista la impugnabilità: a) la mancata proposizione della impugnazione ne termine di legge; b) in caso di avvenuta proposizione del ricorso per cassazione decisione è irrevocabile nel giorno in cui la cassazione dichiara inammissibi rigetta il ricorso.
La decisione ha «forza esecutiva» quando è divenuta irrevocabile, salvo che s diversamente disposto (art. 650 cod.proc.pen.).
3.2 Ora, ad avviso del Collegio, la mancata proposizione del ricorso per cassazio a fini penali ha determinato, alla scadenza del termine per impugnare, tanto irrevocabilità che la esecutorietà della sentenza a fini penali, atteso che il r processuale penale si è esaurito e non è suscettibile di modificazione alcun dove il ricorso per cassazione sia stato proposto ai soli fini civili.
Ne è conferma in primis il testo dell’articolo 577 comma 2 cod.proc.pen., lì dove si afferma che l’impugnazione per i «soli» interessi civili non sospende l’esecuzi delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.
Per essere esecutive, le disposizioni penali vanno ritenute irrevocabili, posto che il contenuto di una sentenza affermativa di responsabilità per essere posto esecuzione deve essere non più modificabile, né in rapporto alla statuizione responsabilità, né in rapporto alla entità della pena (v. Sez. U 2021 Gialluisi in tema di giudicato parziale relativo al caso di annullamento con rinvio da parte de cassazione, ove si riafferma la autonomia della statuizione riguardante un ca della sentenza, lì dove la pena inflitta per tale capo sia certa).
Inoltre va rilevato che ad ulteriore conferma della «autonomia» del rappor processuale civile, pur se incardinato nel corso del giudizio penale, il legis del 2022 (d.lgs. n.150) ha introdotto la regola secondo cui l’impugnazione pe soli interessi civili va trattata e decisa dal giudice civile (v. art. 573 com cod.proc.pen.).
Tale disposizione rappresenta il logico sviluppo della natura meramente accessori dell’azione civile nel processo penale, nonché dei principi espressi dalla C Costituzionale nella nota decisione n.182 del 2021 circa l’applicabilità delle r di giudizio (in caso di estinzione del reato per prescrizione e prosecuzione
giudizio) tipiche del processo civile lì dove a venire in rilievo sia solo la responsabilità civile.
3.3 Lì dove, pertanto, la facoltà di impugnazione non sia stata esercitata dal soggetto condannato a fini penali, la relativa statuizione diviene irrevocabile allo scadere dei termini per impugnare, a nulla rilevando la pendenza della impugnazione a fini civili.
Nel caso in esame il fatto di reato – possibile titolo di revoca – si è verificato oltre il termine dei cinque anni dalla irrevocabilità a fini penali della decisione contenente il beneficio, e da ciò deriva l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania.
Così deciso in data 7 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente