Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29535 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 29535 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/07/2024
letta la richiesta del Procuratore generale presso la Corte di appello di Trento, proposta ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., nel procedimento definito dalla Corte di cassazione con sentenza n. 26254 del 7 marzo 2024 nei confronti di:
NOME COGNOME, nato a Casablanca (Marocco) il DATA_NASCITA;
NOME, nata a Treviso il DATA_NASCITA;
NOME COGNOME, nato a Ravenna il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Bologna il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Fiesole il DATA_NASCITA;
NOME NOME, nato a Treviso il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Bassano Del Grappa il DATA_NASCITA;
NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Trento il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Melfi il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Montevarchi il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Rovereto il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Termini Imerese il DATA_NASCITA;
NOME NOME, nato a Busto Arsizio il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Fiesole il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Trento il DATA_NASCITA;
NOME NOME NOME, nato a Genova il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME COGNOME, nato a COGNOME (Gran Bretagna) il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Trieste il DATA_NASCITA;
NOME COGNOME, nato in Croazia il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Rovereto il DATA_NASCITA;
NOME NOME, nato a Trento il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Ravenna il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Merate il DATA_NASCITA;
NOME, nato a Padova il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Firenze il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA;
NOME, nato a Genova il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Negrar di Valpolicella il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato Moncalieri il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Salerno il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Treviso il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato ad Ancona il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Trento il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Rovereto il DATA_NASCITA;
NOME NOME, nata a Brescia il DATA_NASCITA;
Poupin NOME, nato in Francia il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Fidenza il DATA_NASCITA;
NOME NOME, nato a Cagliari il DATA_NASCITA;
Risitano NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Nardò il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Siracusa il DATA_NASCITA;
NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA;
NOME NOME, nato a Padova il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato in Etiopia il DATA_NASCITA;
OSSERVA
1. In data 8 luglio 2024 il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trento ha chiesto alla Corte di cassazione di indicare, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., quali parti della sentenza n. 26254 del 2024 siano divenute irrevocabili, al fine di consentire la corretta individuazione della pena da eseguire.
Il Procuratore istante ha premesso che la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio, in relazione ad un primo gruppo di ricorrenti, i capi della sentenza della Corte di appello di Trento relativi ai delitti di lesioni personali aggravat
violenza privata, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio, in quanto medio tempore prescritti, e ha annullato con rinvio, in relazione ad un secondo gruppo di ricorrenti, alcuni capi della sentenza impugnata relativi ai delitti d resistenza a pubblico ufficiale e al rigetto della richiesta delle pene sostitutive dell pene detentive brevi.
Ad avviso del Procuratore generale la presenza nel dispositivo della locuzione «e, comunque, per la rideterminazione della pena per i residui reati a seguito della dichiarata prescrizione» dopo l’indicazione degli imputati del cd. secondo gruppo, non consentirebbe di comprendere se tale operazione debba essere eseguita anche per i condannati appartenenti al c.d. primo gruppo, per i quali alcuni reati sono stati dichiarati prescritti e su altri si è formato il giudicato.
Il Procuratore generale ha richiesto, quindi, la dichiarazione di irrevocabilità delle parti della sentenza relative agli imputati del c.d. primo gruppo (e, dunque, per gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME).
Dalla lettura del dispositivo risulta che il c.d. primo gruppo di imputati è stato determinato dalla Corte di cassazione on relazione all’annullamento senza rinvio dei capi della sentenza impugnata disposto in loro favore per effetto dell’intervenuta prescrizione dei delitti di lesioni personali aggravate, di violenz privata, di danneggiamento e di interruzione cli pubblico servizio.
Il c.d. secondo gruppo, che comprende anche imputati già ricompresi nel primo gruppo, è stato individuato dalla Corte di cassazione in ragione dell’annullamento con rinvio disposto in loro favore di capi della sentenza impugnata relativi a delitti di resistenza a pubblico ufficiale.
Come risulta dalla scansione dei periodi che compongono il dispositivo, pertanto, l’inciso indicato dal Procuratore generale («e, comunque, per la rideterminazione della pena per i residui reati a seguito della dichiarata prescrizione») è riferito solo ad un segmento del secondo gruppo di imputati, per i quali all’esito dell’annullamento con rinvio e della declaratoria di prescrizione è necessario rideterminare la pena, mediante scomputo della pena irrogata per i reati dichiarati prescritti dalle pena complessiva inflitta dalla Corte di appell
prima di delibare, secondo i principi enunciati dalla sentenza rescindente, le richieste di applicazione delle pene sostitutive.
Nessuna rideterminazione della pena deve, invece, essere operata con riferimento agli imputati (che compaiono nel primo e non nel secondo gruppo) per i quali su alcuni capi è intervenuta la prescrizione e su altri si è formato il giudicato
Sulla base di tali premesse, muovendo dal dispositivo e dalle esplicazioni rese nella motivazione della sentenza predetta con riferimento ai c.d. imputati del primo gruppo, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di appello di Trento nei confronti di:
NOME COGNOME senza rinvio in relazione ai delitti prescritti di danneggiamento aggravato (capi 2, lett. a) e c), di interruzione di pubblico servizio (capo 4) e di lesioni personali aggravate (capi 6.2, 6.3) e ha rigettato il ricorso proposto relativamente al delitto di resistenza a pubblico ufficiale (capo 6.1); per tale ultimo capo la sentenza deve essere dichiarata irrevocabile;
NOME COGNOME senza rinvio in ordine al residuo delitto di interruzione di pubblico servizio di cui all’art. 340 cod. per. (capo 4);
NOME COGNOME senza rinvio in relazione ai delitti prescritti di danneggiamento (capo 2, lett. a), c) e g), di interruzione di pubblico servizio (capo 4), di lesioni personali aggravate (capi 6.2, 6.3, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5), e con rinvi per la rideterminazíone della pena per effetto della prescrizione dei predetti reati e nuovo giudizio in ordine all’applicazione delle pene sostitutive richieste in relazione ai residui delitti di residui delitti di furto aggravato (di cui al capo di resistenza a pubblico ufficiale (di cui al capi 6.1, 8.1, 9);
NOME COGNOME senza rinvio con riferimento ai delitti prescritti di danneggiamento (capo 2), lett. c), interruzione di pubblico servizio (capo 4), di lesioni personali aggravate (6.2), 6.3), 8.2), 8.3), 8.4), 8.5), e con rinvio per rideterminazione della pena per effetto della prescrizione dei predetti reati e nuovo giudizio in ordine all’applicazione delle pene sostitutive richieste in relazione ai residui delitti di resistenza a pubblico ufficiale di cui ai capi 6.1), 8.1), 10.1);
NOME COGNOME senza rinvio con riferimento ai delitti prescritti di danneggiamento (capo 2, lett. c) e g), di interruzione di pubblico servizio (capo 4), di lesioni personali aggravate (capi 6.2. e 6.3), e con rinvio per l rideterminazione della pena per effetto della prescrizione dei predetti reati e nuovo giudizio in ordine all’applicazione delle pene sostitutive richieste in relaz residui delitti di furto aggravato di cui al capo 3) e di resistenza a pubblico ufficiale di cui capi 6.1) e al capo 9);
NOME COGNOME senza rinvio con riferimento a delitti prescritti, di danneggiamento (capo 2, lett. c), di interruzione di pubblico servizio (capo 4) di
lesioni personali aggravate (capi 6.2. e 6.3), e ha rigettato nel resto il ricorso con riferimento al delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo 6. dell’imputazione; per tale ultimo capo la sentenza deve essere dichiarata irrevocabile;
NOME COGNOME senza rinvio con riferimento ai delitti prescritti di danneggiamento (capo 2, lett. i), di interruzione di pubblico servizio (capo 4) e di lesioni personali aggravati (capi 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5), e ha rigettato il ricorso co riferimento al delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo 8.1); per ta ultimo capo la sentenza deve essere dichiarata irrevocabile;
NOME COGNOME senza rinvio in relazione al delitto prescritto di cui all’art. 340 cod. pen. (capo 4);
NOME COGNOME senza rinvio con riferimento ai delitti prescritti di danneggiamento (capo 2, lett. c), di interruzione di pubblico servizio (capo 4) e di lesioni personali aggravate (capi 6.1, 6.2′ 6.3, 7.2), e ha rigettato il ricor relativamente ai delitti di cui agli artt. 624-625 cod. pen. (capo 3) e di resistenza a pubblico ufficiale aggravata (capi 6.1), 7.1) e 10.1); per tali ultimi capi sentenza deve essere dichiarata irrevocabile;
NOME COGNOME senza rinvio con riferimento ai delitti prescritti di danneggiamento (capo 2), lett. b) e di interruzione di pubblico servizio (capo 4);
NOME COGNOME senza rinvio con riferimento ai delitti prescritti di lesioni personali aggravati di cui ai capi 6.2), 6.3), 7.2), e con rinvio in ordine ai delitt resistenza a pubblico ufficiale di cui ai capi 6.1) e 7.1);
NOME COGNOME senza rinvio con riferimento ai delitti prescritti di danneggiamento (capo 2, lett. c), di interruzione di pubblico servizio (capo 4) e di lesioni personali aggravate (capi 6.2, 6.3, 10.2), e con rinvio per la rideterminazione della pena per effetto della prescrizione dei predetti reati e nuovo giudizio in ordine all’applicazione delle pene sostitutive richieste in relazione ai residui delitti di resistenza a pubblico ufficiale di cui ai capi 6.1) e 10.1);
NOME COGNOME con rinvio per nuovo giudizio sulla pena sostitutiva della detenzione inflitta per il delitto di resistenza a pubblico di cui capo 10.1);
NOME COGNOME COGNOME senza rinvio con riferimento a delitti prescritti di interruzione di pubblico servizio (capo 4) e di lesioni personali aggravate (capo 7.2), e ha rigettato nel resto il ricorso proposto relativamente ai delitti di resisten a pubblico ufficiale di cui ai capi 7.1), 9) e 10.1); per tale ultimi capi la senten deve essere dichiarata irrevocabile;
NOME COGNOME senza rinvio con riferimento a delitti prescritti di danneggiamento (capo 2, lett. g), di interruzione di pubblico servizio (capo 4) e di lesioni personali aggravate (capi 8.2, 8.3, 8.4, 8.5), e ha rigettato nel resto i
ricorso proposto relativamente ai delitti di resistenza pubblico ufficiale di cui a capi 8.1) e 10.1); per tale ultimi capi la sentenza deve essere dichiarata irrevocabile;
NOME COGNOME senza rinvio con riferimento ai delitti prescritti di danneggiamento (capo 2) e di interruzione di pubblico servizio (capo 4), e ha rigettato nel resto il ricorso in relazione al delitto di furto aggravato di cui al c 3); per tale ultimo capo la sentenza deve essere dichiarata irrevocabile;
NOME COGNOME senza rinvio con riferimento ai delitti prescritti di interruzione di pubblico servizio (capo 4), di lesioni personali aggravate (capi 6.2), 6.3), 8.2), 8.3), 8.4), 8.5) di violenza privata (capo 11), e ha rigettato il ricorso in relazion ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale di cui ai capi 6.1), 8.1) e 10.1); per ultimi capi la sentenza deve essere dichiarata irrevocabile;
NOME COGNOME senza rinvio con riferimento ai delitti prescritti di danneggiamento (capo 2, lett. c) e di lesioni personali aggravate (capo 6.2, 6.3, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5), e con rinvio in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficia di cui ai capi 6.1) e 8.1);
NOME COGNOME senza rinvio con riferimento a delitti prescritti di danneggiamento (capo 2 lett. c), di interruzione di pubblico servizio (capo 4), di lesioni personal aggravate (capi 6.2, 6.3, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5), di violenza privata, e ha rigettato ne resto il ricorso con riferimento al delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui capo 6.1); per tale ultimo capo la sentenza deve essere dichiarata irrevocabile;
NOME COGNOME senza rinvio con riferimento a delitti prescritti di danneggiamento (capo 2 lett. c), di interruzione di pubblico servizio (capo 4) e di lesioni personali aggravate (capi 6.2, 6.3, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5), e ha rigettato ricorso con riferimento ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale di cui ai capi 6. e 8.1); per tale ultimi capi la sentenza deve essere dichiarata irrevocabile;
NOME COGNOME senza rinvio con riferimento ai delitti prescritti di danneggiamento (capo 2, lett. c) e i), di interruzione di pubblico servizio (capo 4) e di lesioni personali aggravati (capi 6.2 e 6.3), e con rinvio per la rideterminazione della pena per effetto della prescrizione dei predetti reati e nuovo giudizio in ordine all’applicazione delle pene sostitutive richieste in relazione ai residui delitti resistenza a pubblico ufficiale di cui ai capi 6.1) e 10.1);
NOME COGNOME senza rinvio con riferimento al delitto prescritto di interruzione di pubblico servizio (capo 4), e con rinvio per la ridei:erminazione della pena per effetto della prescrizione dei predetti reati e nuovo giudizio in ordine all’applicazione delle pene sostitutive richieste in relazione ai residui delitti di fu aggravato (capo 3) e di resistenza a pubblico ufficiale (capo 10.1);
NOME COGNOME senza rinvio in relazione ai delitti prescritti di interruzione di pubblico servizio (capo 4), di delitti di lesioni personali aggravate di cui ai ca
6.2), 6.3) e 7.2), e con rinvio per la rideterrninazione della pena per effet prescrizione dei predetti reati e nuovo giudizio in ordine all’applicazione delle sostitutive richieste in relazione ai residui delitti di resistenza a pubblico (capi 6.1, 7.1, 10.1);
NOME COGNOME senza rinvio con riferimento al delitto prescritto di les personali aggravate contestato all’imputato (capo 7.2), e con rinvio in ordin delitto di resistenza a pubblico ufficiale al medesimo contestato al capo 7.1);
NOME COGNOME senza rinvio con riferimento ai delitti prescritt danneggiamento (capo 2, lett. g), di interruzione di pubblico servizio (capo 4) delitti di lesioni personali aggravate (capi 8.3, 8.4 e 8.5);
NOME COGNOME senza rinvio in relazione ai delitti prescritti interruzione di pubblico servizio (capo 4), di lesioni personali aggravate (capi 6.3), 8.2), 8.3), 8.4) e 8.5), con rinvio per la rideterminazione della p effetto della prescrizione dei predetti reati e nuovo giudizio in o all’applicazione delle pene sostitutive richieste in relazione ai residui d resistenza a pubblico ufficiale di cui ai capi 6.1), 8.1), 9);
NOME COGNOME senza rinvio, con riferimento ai delitti prescritti interruzione di pubblico servizio (capo 4) e di lesioni personali aggravate ( 6.2), 6.3), 7.2), 8.2), 8.3), 8.4) e 8.5), e con rinvio, quanto ai delitti di a pubblico ufficiale (capi 6.1), 7.1), 8.1) e 9);
NOME COGNOME senza rinvio con riferimento ai delitti prescritti di l personali aggravate (capi 6.2 e 6.3), e con rinvio per la rideterminazione pena per effetto della prescrizione dei predetti reati e nuovo giudizio in all’applicazione delle pene sostitutive richieste in relazione al residuo de resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo 6.1);
NOME COGNOME senza rinvio, limitatamente ai delitti prescritti interruzione di pubblico servizio (capo 4) e di lesioni personali aggravate (cap 6.3, 7.2), e con rinvio per la rideterminazione della pena per effetto prescrizione dei predetti reati e nuovo giudizio in ordine all’applicazione dell sostitutive richieste in relazione ai residui delitti di resistenza a pubblico di cui ai capi 6.1) e 7.1);
NOME COGNOME senza rinvio, limitatamente ai delitti prescrit danneggiamento (capo 2 lett. c), di interruzione di pubblico servizio (capo 4 lesioni personali aggravate (capi 6.2, 6.3, 7.2.), e cori rinvio rideterminazione della pena per effetto della prescrizione dei predetti reati e n giudizio in ordine all’applicazione delle pene sostitutive richieste in relaz residui delitti di resistenza a pubblico ufficiale di cui ai capi 6.1) e 7.1);
NOME COGNOME senza rinvio con riferimento ai delitti prescritti d danneggiamento aggravato (capo 2, lett. i), di interruzione di pubblico serv
(capo 4), di lesioni personali aggravate (capi 6.2, 6.3, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5 rinvio per la rideterminazione della pena per effetto della prescrizione dei pre reati e nuovo giudizio in ordine all’applicazione delle pene sostitutive richie relazione ai residui delitti di resistenza a pubblico ufficiale di cui ai capi 6 e 10.1);
NOME COGNOME senza rinvio con riferimento ai delitti prescritti interruzione di pubblico servizio (capo 4), di lesioni personali aggravate (capi 6.3, 10.2), e con rinvio in ordine ai delitti di resistenza a pubblico uff medesimo contestati ai capi 6.1) e 10.1).
La sentenza emessa dalla Corte di appello di Trento – sezione distaccat di Bolzano – in data 5 ottobre 2023 è, dunque, divenuta irrevocabile ed esecuti solo per i condannati e per i capi di seguito indicati nel dispositivo.
P.Q.M.
Visto l’art. 624, commi 2 e 3, cod. proc. pen., dichiara irrevocabil sentenza emessa dalla Corte di appello di Trento – sezione distaccata di Bolzan in data 5 ottobre 2023, nei confronti di:
NOME COGNOME in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale cui al capo 6.1);
COGNOME NOME in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale cui al capo 6.1);
COGNOME NOME in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficial cui al capo 8.1);
COGNOME NOME in relazione ai delitti di furto aggravato di cui al cap e di resistenza a pubblico ufficiale aggravata di cui ai capi 6.1), 7.1) e 10.1
COGNOME NOME COGNOME in relazione ai delitti di resistenza a pubb ufficiale di cui ai capi 7.1), 9) e 10.1);
NOME NOME in relazione ai delitti di resistenza pubblico ufficiale di capi 8.1) e 10.1);
COGNOME NOME in relazione al delitto di furto aggravato di cui al cap 3);
COGNOME NOME in relazione ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale ai capi 6.1), 8.1) e 10.1);
COGNOME NOME in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale di capo 6.1);
COGNOME NOME in relazione ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale cui ai capi 6.1) e 8.1).
Manda alla Cancelleria per la trascrizione della presente ordinanza in cal alla sentenza n. 26254 del 2024. Così deciso il 18/07/2024.