Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49705 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49705 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, avverso la sentenza emessa in data 23/06/2022 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che si è riportato ai motivi di ricorso ed alla memoria del 15 marzo 2023, insistendo per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23 giugno 2022 la Corte di appello di Roma-confermava la sentenza emessa il 7 dicembre 2021 dal Tribunale capitolino, che aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato per il fatto di rapina aggravata ascritto in imputazione, rendendo equivalenza tra attenuanti generiche ed aggravanti.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo i vizi esiziali di motivazione e le violazioni della legge penale e processuale penale (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.), per avere la Corte di appello, in perfetta consonanza con la decisione di primo grado:
utilizzato ai fini del decidere le dichiarazioni predibattimentali rese alla polizi giudiziaria dalla persona offesa della rapina e da persona presente all’occorso ed informata sui fatti, entrambe acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen.; tanto in contrasto con il testo dell’art. 111 (commi quarto e sesto) della Costituzione e con l’interpretazione del diritto convenzionale offerta dalla Corte europea dei diritti umani sul testo dell’art. 6 CEDU. In particolare, la difesa del ricorrente si duole del fatto che le dichiarazioni predibattimentali delle uniche fonti di prova dichiarativa (persona offesa e persona informata dei fatti presente alla aggressione) rispetto alla rapina descritta in imputazione (soggetti ritenuti irreperibili, senza procedere ad accertamenti specifici anche all’estero) siano state recuperate, attraverso lettura, al dibattimento (art. 512 cod. proc. pen.), nonostante l’evidenza originaria della precarietà residenziale dell’offesa e della persona informata. Su tali aspetti la Corte, pur sollecitata da specifici motivi di gravame, nessuna pertinente argomentazione aveva opposto, limitandosi a replicare le motivazioni della sentenza di primo grado;
il medesimo vizio rileverebbe anche sotto l’aspetto della violazione degli artt. 512 bis, 526, comma 1 bis, cod. proc. pen. e 111 Cost., non potendo la Corte fondare la decisione di conferma sulle dichiarazioni predibattimentali di soggetti che, per libera scelta o strategia personale e processuale, hanno deciso di sottrarsi al contraddittorio; volontà evincibile dalla scelta di non costituirsi par civile nel processo e di non voler essere informata della eventuale richiesta di archiviazione;
ancora, vizi della motivazione dedotti in maniera promiscua in ordine alla valutazione delle prove, svolta valorizzando solo il dichiarato predibattimentale della persona offesa e di quella informata dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo ed il terzo motivo c:U ricorso sono manifestamente infondati e neppure si confrontano con le motivazioni spese nel merito con la doppia decisione di condanna conforme. Il secondo (inosservanza del(‘art. 526, comma 1 bis, cod. proc. pen.) è infondato, ancorché in maniera non manifesta.
Il ricorrente deduce che la decisione sarebbe illegittimamente fondata sulle dichiarazioni rese in indagini preliminari dalla persona offesa e da altra persona presente ai fatti (entrambe irreperibili in dibattimento), acquisite ai sensi dell’art 512 cod. proc. pen.. Dichiarazioni, queste ultime, che costituivano la prova “esclusiva e determinante” della consumazione del reato di rapina a carico del ricorrente. Tali fonti narrative dovevano ritenersi prevedibilmente precarie sin dalla fase delle indagini preliminari, in ogni caso nessuna particolare ricerca successiva all’estero (Paese di nascita, ma non di residenza) ha accompagnato la stimata irreperibilità. Non poteva dunque attingersi alla clausola derogatoria del principio di formazione dibattimentale della prova (art. 111 Cost.) in difetto dei presupposti della imprevedibilità e della infruttuosa ricerca.
1.1. Orbene, la difesa elude il tema probatorio centrale della decisione impugnata. Non si tratta qui infatti di porsi in difformità rispetto alla ratio decidendi espressa dalla Grande Camera della Corte EDU nelle sentenze 15 dicembre 2011, COGNOME e COGNOME c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, COGNOME c/ Germania, quanto piuttosto di apprezzare l’argomento speso per il recupero, a fini decisori, delle dichiarazioni predibattimentali rese da due persone (nate all’estero) residenti stabilmente nello Stato e non più rinvenute all’atto della citazione dibattimentale (per quanto compiutamente identificate e ricercate presso gli indirizzi conosciuti). Peraltro, la persona informata sui fatti, perché presente all’aggressione, ha riferito quanto da lei stessa direttamente osservato e riconosciuto nella persona dell’imputato l’aggressore della persona offesa, non più reperibile presso gli indirizzi conosciuti (il che è sufficiente, come argomenta la Corte di merito, ad identificare l’attuale ricorrente come autore dei fatti violenti contestati). Nel giudizio di merito si è pure acutamente osservato che nulla lasciava ipotizzare, nel corso delle indagini, che le persone residenti stabilmente in Italia, con un domicilio noto, potessero dileguarsi, né la polizia giudiziaria ha affermato di poter risalire ad altro indirizzo nazionale o estero di riferimento.
Si tratta, quindi, di evocare i “bilanciamenti procedurali” utili per validare l credibilità della testimonianza cartolare acquisita nella fase investigativa in assenza di contraddittorio (Sez. 2, n. 15492, del 5/2/2020, Rv. 279148; Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019 – dep. 09/05/2019, COGNOME, Rv, 276531; Cass. sez. 6,
QR
n. 2296 det 13/11/2013 – dep. 20/01/2014, COGNOME, Rv. 257771), al fine di valorizzare, come accaduto nel giudizio di merito, altre dichiarazioni legittimamente attinte presso altra fonte dichiarativa, che ha pure percepito in ambiente extraprocessuale (nella immediatezza dei fatti) le dichiarazioni accusatorie dalla fonte primaria, il cui recupero dibattimentale non appare comunque aver violato la normativa processuale che disciplina l’istituto. Anzi, la Corte di merito diffusamente argomenta, in forma logica e congruente con i dati di fatto disponibili, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per attingere alla previsione recuperatoria di cui all’art. 512 cod. proc. pen..
2.1 Ritiene il Collegio, sul punto dedotto, che, per quanto non sia necessario (ai sensi di quanto previsto dal comma 1 bis dell’art. 526 del codice di rito) che venga in rilievo la specifica volontà di sottrarsi al contraddittorio, occorre pur sempre che il soggetto possa aver contezza della prevedibile necessità di
comparizione, in modo che la mancata presenza possa dirsi dipendente da una opzione libera, consapevole -ed informata: in tale prospettiva la circostan-za che entrambe le persone (per quanto residenti nello Stato al momento dell’assunzione di informazioni) siano poi risultate irreperibili, senza aver ricevuto notizia della citazione, suffraga sul piano sintomatico l’assunto che la mancata comparizione in giudizio non abbia costituito il risultato di una scelta (libera, consapevole ed informata), in assenza di elementi dai quali quella scelta possa essere se del caso desunta (così, Sez. 2, n. 36515 del 16/07/2019, COGNOME, non massimata sul punto). Del resto, anche in caso di irreversibile ed esiziale irreperibilità, per essere la fonte deceduta (Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, Rv. 282808 – 01), la presenza di elementi esterni di rafforzamento della “conoscenza esaurita” è idonea a comportare addirittura il ribaltamento della precedente decisione di proscioglimento.
2.2. Il motivo si presenta pertanto infondato.
Il terzo motivo di ricorso è privo di concreta specificità, volto com’è a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati da giudice del merito, estranee al perimetro del giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate nella sede di impugnazione di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), ove sono state esplicitate le ragioni del convincimento fondante sull’esame di fonte plurale convergente.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2023.