Irreperibilità sopravvenuta: quando le dichiarazioni della vittima sono valide
Nel sistema processuale penale italiano, la formazione della prova avviene solitamente in dibattimento, nel contraddittorio tra le parti. Tuttavia, esistono eccezioni fondamentali, come nel caso dell’irreperibilità sopravvenuta del testimone o della persona offesa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini di questa norma, confermando la condanna per i reati di rapina e lesioni personali a carico di due soggetti.
Il cuore della vicenda riguarda l’utilizzo delle dichiarazioni rese dalla vittima durante le indagini preliminari. Poiché la donna non è stata rintracciata per testimoniare in aula, i giudici di merito hanno acquisito i verbali delle sue prime sommarie informazioni. La difesa ha contestato tale scelta, sostenendo che non fossero state esperite ricerche sufficienti all’estero, luogo di origine della persona offesa.
La decisione della Suprema Corte
La Cassazione ha rigettato il ricorso, definendolo manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, l’impossibilità di ripetere l’atto per fatti imprevedibili deve essere valutata liberamente dal giudice di merito. Se tale valutazione è logicamente motivata, non può essere messa in discussione nel giudizio di legittimità.
Nel caso specifico, la vittima era considerata stabilmente radicata sul territorio italiano. Di conseguenza, la sua improvvisa irreperibilità è stata qualificata come un evento non prevedibile al momento delle indagini. I giudici hanno ritenuto superflue le ricerche internazionali, poiché il domicilio noto e la vita della donna erano legati all’Italia.
Implicazioni pratiche della sentenza
Questa pronuncia sottolinea l’importanza della stabilità del testimone sul territorio. Se una persona offesa straniera ha una residenza fissa e legami stabili in Italia, la giustizia non è obbligata a inseguirla oltre confine qualora faccia perdere le proprie tracce. La prova raccolta durante le indagini acquisisce pieno valore legale se l’assenza in aula non era evitabile con l’ordinaria diligenza.
La decisione ribadisce inoltre il rigore della Cassazione nel valutare i ricorsi: quando le motivazioni dei giudici di appello sono congrue e aderenti al diritto, il tentativo di sollecitare una nuova valutazione dei fatti porta inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità e alla condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Le motivazioni
La Corte ha evidenziato che l’art. 512 c.p.p. permette la lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria quando la ripetizione è divenuta impossibile per circostanze imprevedibili. La prova del radicamento in Italia della vittima ha reso superflua ogni ulteriore attività di ricerca all’estero, rendendo legittimo l’uso delle dichiarazioni predibattimentali per fondare il giudizio di colpevolezza.
Le conclusioni
In conclusione, l’irreperibilità sopravvenuta non deve essere intesa come un obbligo di ricerca universale. Se il giudice motiva correttamente l’imprevedibilità dell’assenza basandosi su elementi concreti, come il domicilio stabile, le dichiarazioni rese in precedenza diventano pilastri del processo. Per gli imputati, questo significa che l’assenza della vittima in aula non garantisce automaticamente l’inutilizzabilità delle accuse mosse durante le indagini.
Cosa succede se la vittima di un reato scompare prima del processo?
Il giudice può utilizzare le dichiarazioni rese durante le indagini se l’impossibilità di sentirla in aula dipende da fatti imprevedibili e non imputabili a negligenza.
È sempre necessario cercare un testimone all’estero?
No, se il testimone era stabilmente radicato in Italia, la sua irreperibilità è considerata imprevedibile e non richiede ricerche internazionali obbligatorie.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, solitamente quantificata tra mille e tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1552 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1552 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il DATA_NASCITA COGNOME IONUT nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza di p grado emessa nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, condannati alla pena ritenuta giustizia per i reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen.
Entrambi i ricorrenti, mezzo del medesimo difensore e con un unico atto, hanno impugnato l suindicata pronunzia deducendo violazione dell’art. 512 c.p.p. per avere la corte di m ritenuto utilizzabili le dichiarazioni predibattinnentali rese dalla persona offesa NOME irreperibile, senza effettuare le necessarie ricerche in Romania luogo di resid della stessa.
I ricorsi sono inammissibili in ragione della manifesta infondatezza delle censure propost Ed, invero, come chiarito dalla Suprema Corte (Sez. 6, n. 21088 del 10/02/2004, COGNOME, 228873), la sopravvenuta impossibilità, per fatti o circostanze imprevedibili, della ripeti atti assunti dalla polizia giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari, deve essere li apprezzata dal giudice di merito e tale valutazione non è sindacabile in sede di legittim adeguatamente e logicamente motivata, come avvenuto nella specie.
3.1. Nel caso in esame i giudici di merito con argomentazioni congrue in fatto e corrette in hanno motivato sulla superfluità delle ricerche all’estero e sull’imprevedibile irreperibi persona offesa, trattandosi di straniera stabilmente radicata e domiciliata sul territorio i
Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la co dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cass delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai rico determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022
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Il Presidente