Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14000 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14000 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lettefserrt-ite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria della dott.ssa NOME COGNOME, Sostituto Procuratore Generale Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato richieste di affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, di detenzione domici formulate nell’interesse di NOME COGNOME, evidenziando come l’irreperibilità del condannato, mese di settembre 2022 (allorquando tentava di rientrare in Italia e veniva respinto a frontiera), fosse ostativa alla concessione di dette misure alternative, per l’insussiste notizie attuali da consentire di esprimere un favorevole giudizio prognostico.
Avverso tale ordinanza propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazion NOME COGNOMECOGNOME rilevando di non essersi presentato all’Uepe non per negligenza o disinteresse, ma per oggettiva impossibilità di rientrare in Italia in assenza di esplicita autorizzazione. non aver potuto adempiere alle due (autorizzate) convocazioni dell’llepe, per i tempi tro stringenti delle stesse. Lamenta che ciò non è stato tenuto nella debita considerazione d Giudici di sorveglianza. Insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Questa Corte ha costantemente affermato (si vedano per tutl:e Sez. 1, n. 1676 del 6/3/2000, COGNOME, Rv. 215819, e Sez. 1, n. 20479 del 12/02/2013, COGNOME, Rv. 256079 ) il principio secondo il quale la concessione di una misura alternativa presuppone la reperibil del soggetto per la realizzazione dei fini della risocializzazione, sì che l’opposta situaz fatto della irreperibilità è incompatibile con la struttura dell’istituto in esame. In part tema di affidamento in prova al servizio sociale si è detto che l’irreperibilità può legit rigetto della richiesta per motivi di merito con riferimento ai contatti con il servizio all’adempimento delle prescrizioni ed al relativo controllo (Sez. 1, n. 29344 del 13/06/2 RAGIONE_SOCIALE, Rv. 219592).
Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza evidenzia anche che NOME aveva ottenuto il 28 marzo 2023 l’autorizzazione dal Questore a rientrare in Italia per il presente procedimen ma che nelle date per le quali era convocato dall’Uepe per l’indagine socio-familiare (12 ap e 15 aprile successivi) non si presentava senza dare notizie.
Il motivo di ricorso, nell’insistere sui tempi troppo stringenti delle convocazion legittimi impedimenti del condannato, neppure documentati, si rivela infondato.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condann NOME al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2023.