Irreperibilità e Misure Alternative: La Cassazione Sottolinea un Principio Fondamentale
La concessione di misure alternative alla detenzione, come l’affidamento in prova al servizio sociale, rappresenta un pilastro del sistema penitenziario moderno, orientato alla risocializzazione del condannato. Tuttavia, esistono presupposti imprescindibili per accedere a tali benefici. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza un principio cardine: in caso di irreperibilità e misure alternative, la non disponibilità del soggetto è un ostacolo insormontabile. Analizziamo la decisione per comprenderne le ragioni e le implicazioni.
I Fatti del Caso: Una Richiesta Respinta
Un uomo, condannato in via definitiva, presentava istanza al Tribunale di Sorveglianza per ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, la detenzione domiciliare. Il Tribunale rigettava la richiesta, motivando la decisione sulla base dell’irreperibilità del condannato. Questi, infatti, dopo aver tentato di rientrare in Italia, era stato respinto alla frontiera e risultava irreperibile da diversi mesi. Tale situazione, secondo i giudici, impediva di formulare un giudizio prognostico favorevole, data l’assenza di notizie attuali sulla sua condizione e sul suo comportamento.
L’interessato proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo che la sua assenza non derivava da negligenza, ma da un’oggettiva impossibilità di rientrare nel territorio nazionale senza una specifica autorizzazione. Lamentava inoltre che, una volta ottenuta tale autorizzazione, i tempi per le convocazioni da parte dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (Uepe) erano stati troppo stringenti per potervi adempiere.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso infondato, confermando in toto la decisione del Tribunale di Sorveglianza. I giudici di legittimità hanno rigettato le argomentazioni del ricorrente, condannandolo al pagamento delle spese processuali. La sentenza si fonda su un principio consolidato e logico: non si può avviare un percorso di reinserimento sociale per una persona che non è fisicamente presente e disponibile.
Le Motivazioni: Perché l’Irreperibilità è un Ostacolo alle Misure Alternative?
La Corte ha ribadito un orientamento giurisprudenziale costante: la concessione di una misura alternativa presuppone la reperibilità del soggetto. Questo requisito non è un mero formalismo, ma la condizione essenziale per realizzare le finalità di risocializzazione previste dalla legge. Un percorso come l’affidamento in prova si basa su contatti costanti con i servizi sociali, sull’adempimento di specifiche prescrizioni e su un controllo continuo del comportamento del condannato. Tutte attività impossibili da svolgere se la persona non è reperibile.
Nel caso specifico, la Corte ha sottolineato un punto cruciale. Anche dopo aver ottenuto l’autorizzazione a rientrare in Italia, il ricorrente non si era presentato a due diverse convocazioni dell’Uepe, fissate per l’indagine socio-familiare necessaria alla valutazione della sua istanza. Egli non aveva fornito alcuna notizia o giustificazione documentata per queste assenze. La semplice affermazione di ‘tempi troppo stringenti’ o di ‘legittimi impedimenti’, senza alcuna prova a supporto, è stata ritenuta dalla Corte del tutto infondata e insufficiente a giustificare la sua condotta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia rafforza l’idea che la collaborazione e la disponibilità del condannato sono elementi non negoziabili per accedere a benefici penitenziari. La sentenza chiarisce che l’onere di rendersi reperibile e di partecipare attivamente al processo di valutazione ricade interamente sul richiedente. Non è sufficiente manifestare l’intenzione di seguire un percorso alternativo al carcere; è necessario dimostrare con i fatti la propria affidabilità, a partire dalla semplice presenza agli appuntamenti fissati dalle autorità competenti. In assenza di questa condizione basilare, la porta verso le misure alternative rimane, giustamente, chiusa.
L’irreperibilità di un condannato impedisce la concessione di misure alternative alla detenzione?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che la concessione di una misura alternativa, come l’affidamento in prova, presuppone la reperibilità del soggetto, poiché questa è essenziale per la realizzazione dei fini di risocializzazione e per i necessari controlli.
Aver ottenuto l’autorizzazione a rientrare in Italia è sufficiente per ottenere un beneficio penitenziario?
No, non è sufficiente. Come dimostra il caso, anche dopo aver ottenuto l’autorizzazione al rientro, il condannato ha l’obbligo di presentarsi agli appuntamenti fissati dalle autorità (in questo caso l’Uepe) per le necessarie valutazioni. La mancata presentazione senza un impedimento documentato è considerata ostativa.
Tempi stretti per le convocazioni dei servizi sociali possono giustificare la mancata presentazione?
No, a meno che l’impedimento non sia legittimo e debitamente documentato. Nel caso di specie, il ricorrente ha lamentato tempi troppo stringenti ma non ha fornito alcuna prova a sostegno di tale impedimento, motivo per cui il suo ricorso è stato ritenuto infondato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14000 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14000 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lettefserrt-ite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria della dott.ssa NOME COGNOME, Sostituto Procuratore Generale Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato richieste di affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, di detenzione domici formulate nell’interesse di NOME COGNOME, evidenziando come l’irreperibilità del condannato, mese di settembre 2022 (allorquando tentava di rientrare in Italia e veniva respinto a frontiera), fosse ostativa alla concessione di dette misure alternative, per l’insussiste notizie attuali da consentire di esprimere un favorevole giudizio prognostico.
Avverso tale ordinanza propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazion NOME *COGNOME*COGNOME rilevando di non essersi presentato all’Uepe non per negligenza o disinteresse, ma per oggettiva impossibilità di rientrare in Italia in assenza di esplicita autorizzazione. non aver potuto adempiere alle due (autorizzate) convocazioni dell’llepe, per i tempi tro stringenti delle stesse. Lamenta che ciò non è stato tenuto nella debita considerazione d Giudici di sorveglianza. Insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Questa Corte ha costantemente affermato (si vedano per tutl:e Sez. 1, n. 1676 del 6/3/2000, COGNOME, Rv. 215819, e Sez. 1, n. 20479 del 12/02/2013, COGNOME, Rv. 256079 ) il principio secondo il quale la concessione di una misura alternativa presuppone la reperibil del soggetto per la realizzazione dei fini della risocializzazione, sì che l’opposta situaz fatto della irreperibilità è incompatibile con la struttura dell’istituto in esame. In part tema di affidamento in prova al servizio sociale si è detto che l’irreperibilità può legit rigetto della richiesta per motivi di merito con riferimento ai contatti con il servizio all’adempimento delle prescrizioni ed al relativo controllo (Sez. 1, n. 29344 del 13/06/2 RAGIONE_SOCIALE, Rv. 219592).
Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza evidenzia anche che NOME aveva ottenuto il 28 marzo 2023 l’autorizzazione dal Questore a rientrare in Italia per il presente procedimen ma che nelle date per le quali era convocato dall’Uepe per l’indagine socio-familiare (12 ap e 15 aprile successivi) non si presentava senza dare notizie.
Il motivo di ricorso, nell’insistere sui tempi troppo stringenti delle convocazion legittimi impedimenti del condannato, neppure documentati, si rivela infondato.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condann NOME al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2023.