Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47919 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47919 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2018 della CORTE DI APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE
COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
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RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenz della Corte di Appello di Reggio Calabria del 31 maggio 2018, che avev confermato la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 648 cod. dichiarando prescritto il reato di cui all’art. 474 cod. pen.
1.1 Al riguardo il difensore, premette quanto segue: in data 2 giugno 2 la Procura della Repubblica emetteva decreto di irreperibilità per COGNOMECOGNOMECOGNOME il 16 settembre 2009 al difensore di ufficio AVV_NOTAIO COGNOMECOGNOME alla prima udien tribunale rilevava la mancata rinnovazione delle ricerche dell’imputato; in se alle nuove ricerche ed al loro esito negativo, in data 25/03/2011 il g emetteva un nuovo decreto di irreperibilità; la COGNOMEca del decreto di ci allo COGNOME COGNOME irreperibile veniva effettuata presso il difensore di AVV_NOTAIO COGNOME, ma la COGNOMEca non andava a buon fine in quanto il difens risultava irreperibile presso l’indirizzo individuato dalla cancelleria; veniv disposte nuove ricerche dell’imputato al fine della COGNOMEca dell’e contumaciale della sentenza di primo grado che davano esito negativo; ricerche, come le precedenti, non potevano però considerarsi complete no essendovi stata alcuna interrogazione presso il D.A.P., né richieste all’ immigrazione della Questura di Roma; sulla scorta delle ricerche, in d 08/02/2012 veniva emesso decreto di irreperibilità e la COGNOMEca dell’estratt sentenza veniva eseguita presso l’AVV_NOTAIO che depositava atto di appel per il giudizio di appello veniva disposta la COGNOMEca della citazione allo Zh senza procedere a nuove ricerche. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La Corte di appello rilevava che la citazione dell’imputato era s erroneamente eseguita ai sensi dell’art. 157 comma 8 cod. proc. pen. e COGNOME irreperibile ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen., per cui ne disp rinnovazione con rinvio al 31/05/2018, data in cui il processo trovava definizi nessuna COGNOMEca dell’estratto della sentenza del grado di appello veniva ese nei confronti dello COGNOME ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen..
I vizi procedurali illustrati, già esposti nell’incidente di esecuzione co domandava la non esecutività della sentenza del 31/05/2018, venivano rileva anche dalla Corte di appello di Reggio Calabria adita in funzione di giu dell’esecuzione / la COGNOME accertava che “il decreto di irreperibilità emesso l’avvio del giudizio dinanzi al tribunale ha perso efficacia con relativa de (sentenza del 23/03/2011); da quel momento il successivo decreto ex art. 159 cod. proc. pen. emesso per la COGNOMEca della sentenza appellata non è
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preceduto dalle ricerche di rito (ad es. presso l’amministrazione carceraria centrale). Va pure rilevato che una volta intervenuto il mutamento di fase non vi è stato un ulteriore decreto e che pertanto il processo di appello – nella cui pendenza non si è proceduto a rinnovare le ricerche – si è celebrato in violazione delle norme degli irreperibili…”; La Corte d’appello si limitava però a dichiarare la non esecutività della sentenza di secondo grado.
Ciò premesso, il difensore eccepisce l’incompletez2:a delle ricerche finalizzate all’emissione del decreto di irreperibilità prodromic:o alla COGNOMEca del decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale di Palmi, non essendo stato effettuato alcun controllo presso l’amministrazione carceraria centrale.
1.2 Analogamente, il difensore eccepisce inoltre l’incompletezza delle ricerche finalizzate all’emissione del decreto di irripetibilità per la COGNOMEc dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado.
1.3 il difensore lamenta la mancata emissione del decreto di irreperibilità ai fini della COGNOMEca del decreto di citazione in grado di appello, in quanto si sarebbe dovuto procedere alla rinnovazione delle ricerche ai sensi deVarticolo 160 cod. proc. pen., attività anche questa omessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Deve essere dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione.
1.1 Infatti, non risultando che fossero complete le ricerche finalizzate all’emissione del decreto di irreperibilità prodromico alla COGNOMEca del decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale di Palmi, il ricorso non può essere ritenuto manifestamente infondato.
Stante la non manifesta infondatezza del motivo di ricorso, deve essere pertanto dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione; infatti, anche ad ammettere che la sentenza di appello sia stata COGNOMEcata lo stesso giorno in cui è stata emessa (31 maggio 2018), considerando la sospensione ex art. 175 cod. proc. pen. (“Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la COGNOMEcazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la COGNOMEcazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione”) fino alla data della COGNOMEca dell’ordinanza d rimessione in termini (5 gennaio 2023), tra le due date sono trascorsi 1.680 giorni, che, aggiunti al termine decennale di prescrizione per il reato di ricettazione, comportano che il termine di prescrizione sia decorso in data 2 luglio 2023.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 05/10/2023