Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26035 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26035 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in ROMANIA il 23/08/1988 avverso la sentenza del 13/12/2024 della Corte d’appello di Palermo
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Palermo, con sentenza ex art. 442 cod. proc. pen. del 16 marzo 2022, ha condannato NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 commesso in Palermo il 20 maggio 2015.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 13 settembre 2022, ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza di condanna.
Dopo l’annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione della declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, la Corte di appello, con sentenza de 13 dicembre 2024, ha, infine, confermato la sentenza di condanna di primo grado.
Avverso tale ultima sentenza, ha proposto ricorso l’imputato a mezzo difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e in specie degli artt. 157 e 160 cod. pen. per essere maturato il termine di prescrizione del reato. Il difensore osserva che nel momento in cui è intervenuta la decisone di appello, il 13 dicembre 2024, era già maturato il termine di prescrizione, anche conteggiando il periodo di sospensione collegato alla pandemia da Covid-19 di cui all’art. 83, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27. Invero – osserva il difensore – per i reati commessi fino al 2 agosto 2017 si applica la disciplina della prescrizione dettata dagli art. 157 e ss. così come riformulati dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251, prima delle modifiche introdotte dalla legge 23 giugno 2017 n. 103.
Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Il ricorso è fondato. Il reato per cui si procede, commesso il 20 maggio 2015, è sottoposto alla disciplina della prescrizione di cui agli artt. 157 e ss. come dettata dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 (c.d. ex Cirielli) ed è soggetto, pertanto, al termine minimo di prescrizione di anni 6 e al termine massimo di anni 7 e mesi 6.
Dall’esame degli atti emerge che nel corso dell ‘udienza preliminare, a seguito della irreperibilità dell’imputato , il processo è stato sospeso dal 1° marzo 2017 al 26 gennaio 2022 ai sensi dell’art. 420quater cod. proc. pen. Tale articolo, nel testo in vigore al momento dell’ordinanza di sospensione, prima della modifica ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (in tal senso si veda l’art. 89 del d.lgs. n. 150/2022), prevedeva che, in caso di impossibilità della notifica al l’imputato , sempre che non dovesse essere pronunciata sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., il giudice disponesse con ordinanza la sospensione del processo.
Questa Corte ha già chiarito che, in caso di sospensione del processo nei confronti di imputato irreperibile ai sensi dell’art. 420quater cod. proc. pen., il termine di prescrizione del reato si proroga, in forza del richiamo dell’art. 159, ultimo comma, cod. pen., all’art. 161, secondo comma, cod. pen., in ragione di un ulteriore quarto – o della diversa frazione prevista dal medesimo art. 161, secondo
comma – calcolato sul termine ordinario (Sez. 3, n. 9943 del 17/11/2020, dep. 2021, Mura, Rv. 280921 -01; Sez. 6, n. 1876 del 22/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280600).
Quindi, nel caso in esame, al termine massimo di anni 7 e mesi 6, devono essere aggiunti altri 18 mesi (ovvero un quarto di anni 6), in conseguenza della sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 420quater cod. proc. pen. per la irreperibilità dell’imputato. Il reato, dunque, si è prescritto il 20 maggio 2024, prima della pronuncia della sentenza impugnata.
Essendo la prescrizione maturata prima della sentenza di appello, essa va dichiarata in questa sede. È ammissibile, infatti, il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b ) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME Rv. 266819 -01).
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2025