Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42693 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42693 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato ad ASCOLI PICENO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 14/12/2022, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha respinto l’istanza di NOME COGNOME diretta all’applicazione delle misure a tive dell’affidamento in prova ai servizi sociali ovvero della detenzione ciliare, in quanto si è accertata la condizione di irreperibilità dell’i territorio dello Stato.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensor del condannato, AVV_NOTAIO (il quale ha poi rinunciato al mandat con dichiarazione del 20/6/2023), deducendo a motivo unico di impugnazione la violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione, lamentando nell’or che la relazione finale dell’UEPE non era stata prodotta perché l’assistente so era affetta da Covid, che gli accertamenti presso l’abitazione della mad NOME erano stati insufficienti e che era stata inviata documenta sull’attività lavorativa svolta dall’interessato.
Il ricorso è inammissibile per genericità, non soltanto per la carenz ogni elemento documentale a riscontro delle dedotte criticità, ma soprattutto il mancato confronto con l’argomento portante del diniego delle misure alt native, costituito dal rilievo della irreperibilità dell’istante.
In termini generali, l’esegesi di legittimità di questa Corte ha affe che l’affidamento in prova al servizio sociale presuppone la c:ontinua reperib dell’interessato, sia prima dell’applicazione della misura alternati detenzione che nel corso dell’esecuzione della stessa, atteso che soltanto può valutarsi il comportamento e, segnatamente, l’osservanza delle prescrizi (Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, Falbo, Rv. 276191).
Tale principio, a maggior ragione estensibile alla più restrittiva mi della detenzione domiciliare, è stata la ragione principale ed assorbente c quale il ricorso in esame ha evitato ogni confronto, avanzando invece doglian di stampo fattuale sulle ragioni per cui non era stata conclusa la relazione dell’UEPE, nonché sull’esito del controllo dei Carabinieri all’abitazione matern
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrent al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata i dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi profili esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibili a tenore della sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa d ammende.
Così deciso il giorno 5 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente