Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15071 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15071 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 2896/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in GAMBIA il 20/12/1997 avverso l’ordinanza del 05/12/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato le istanze volte alla concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, o all’applicazione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, presentate da NOME COGNOME soggetto attualmente irreperibile e a carico del quale risulta da eseguire una condanna alla pena di anni due, mesi uno e giorni dieci di reclusione (residuo per presofferto di anni uno, mesi dieci e giorni diciassette), inflittagli dal Tribunale di Castrovillari con sentenza del 19/03/2022, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e traffico di sostanze stupefacenti, risalenti all’anno 2022. Il provvedimento reiettivo si fonda sulla acclarata irreperibilità del soggetto, condizione che Ł stata reputata ostativa all’esperimento delle necessarie verifiche, in ordine alla correttezza del comportamento da lui serbato ed al rispetto delle prescrizioni impostegli.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME con atto a firma dell’avv. NOME COGNOME deducendo un motivo unico, a mezzo del quale lamenta la illogicità della motivazione, nonchØ l’omesso esame di un fatto o prova decisivi ai fini del decidere. In ipotesi difensiva, il ricorrente Ł stato ritenuto irreperibile esclusivamente in forza del verbale di vane ricerche unito agli atti, redatto dai Carabinieri della Stazione di Rossano Calabro; non Ł stata presa in considerazione, però, l’ulteriore documentazione prodotta dalla difesa in data 03/09/2024, grazie alla quale era stato
dimostrato come il condannato avesse stabilito il proprio domicilio in Como, laddove lavora con regolare contratto. Il condannato, in tal modo, si Ł anche definitivamente allontanato dal luogo di commissione dei reati per i quali ha riportato la suddetta condanna.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
Come già sintetizzato in parte narrativa, il ricorrente ha in espiazione la pena di anni due, mesi uno e giorni dieci di reclusione, con un residuo – detratto il presofferto – che Ł pari ad anni uno, mesi dieci e giorni diciassette. La sua domanda, volta alla concessione di misure alternative, Ł stata disattesa dal Tribunale di sorveglianza, in considerazione della acclarata irreperibilità.
2.1. Il difensore sostiene, al contrario, di aver tempestivamente comunicato via pec al Tribunale di sorveglianza – in data 03/09/2024, ossia in data antecedente, rispetto all’emissione dell’ordinanza ora avversata, che risale al 31/10/2024 – tanto il nuovo domicilio, quanto il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa.
2.2. ¨ poi noto l’insegnamento di questa Corte, che ha ripetutamente chiarito come allorquando venga posta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito deducendosi un “error in procedendo”, questo Ł giudice dei presupposti della decisione contestata, sulla quale esplica il proprio controllo, quale che sia il ragionamento seguito dal giudice di merito per giustificarla e quale che sia l’apparato motivazione esibito. Deriva da ciò che la Corte – in presenza di una doglianza di carattere processuale – può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e così, ove necessario anche accedendo agli atti, Ł tenuta a valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, pure laddove essa non appaia correttamente giustificata, ovvero giustificata solo “a posteriori’ (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, COGNOME, Rv. 280121 – 01; Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, COGNOME, Rv. 275636 – 01;Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304).
2.3. La visione dell’incarto processuale dimostra la fondatezza dell’assunto difensivo.
E infatti, la documentazione inerente al nuovo domicilio e alla diversa sede lavorativa richiamata dal ricorrente in sede di ricorso – era stata tempestivamente portata a conoscenza del Tribunale di sorveglianza; quest’ultimo, però, non ha preso in considerazione tale incartamento, per non esser stato lo stesso inserito nel fascicolo processuale, a causa della mancanza di firma digitale (il Tribunale di sorveglianza, comunque, ha successivamente sospeso l’esecutività del provvedimento reiettivo, con decisione datata 05/12/2024). Sarà necessario, pertanto, rimeditare l’impugnata decisione, prendendo in considerazione anche tale ulteriore documentazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento dell’avversata ordinanza, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
Così deciso il 21/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME