Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37199 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37199 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME (alias di COGNOME NOME COGNOME) ricorre avverso l’ordinanza del 12 aprile 2024 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha rigettato le richieste di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, con riferimento alla residua pena di anni uno, mesi undici e giorni ventotto di reclusione di cui alla sentenza del 20 aprile 2018, divenuta definitiva, in ordine al reato di possesso di documenti falsi, ai sensi dell’art. 497 -bis cod. pen.
Il Tribunale di sorveglianza ha rilevato l’irreperibilità del condannato, comportamento non compatibile con i benefici richiesti.
Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, con riferimento all’art. 677, comma 2 -bis, cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di rilevare che il condannato aveva ritualmente eletto domicilio presso lo studio del difensore in INDIRIZZO.
Inoltre, nel ricorso si evidenzia l’inidoneità delle ricerche effettuate ai fini dell pronuncia di irreperibilità dell’interessato, posto che lo stesso aveva indicato quale abitazione nella quale fruire del beneficio penitenziario richiesto quella sita in INDIRIZZO, e non in INDIRIZZO, luogo nel quale i carabinieri di Sermoneta si erano recati in data 1 aprile 2024 ai fini delle verifiche previste dalla normativa.
Le verifiche, inoltre, erano state effettuate al nome errato di NOME COGNOME e non, al nome corretto di COGNOME Kiri! NOME, effettivi nomi anagrafici del condannato.
Nel ricorso, quindi, si evidenzia che la dedotta irreperibilità del condannato non poteva essere ritenuta dal giudice di merito quale sintomatica di un suo disinteresse per la procedura, non essendo dipesa da una sua omessa od erronea indicazione di un domicilio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio secondo il quale la concessione di una misura alternativa alla detenzione presuppone la reperibilità del soggetto per la realizzazione dei fini della risocializzazione.
Pertanto, l’opposta situazione di fatto della irreperibilità è incompatibile con la struttura dell’istituto in esame e tale, quindi, da giustificare una declaratoria d inammissibilità de plano da parte del Presidente del Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 1676 del 06/03/2000, COGNOME, Rv. 215819).
Una volta presentata la richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione, infatti, il condannato ha l’obbligo di collaborare con gli operatori del servizio sociale delegati a raccogliere utili informazioni sul suo conto, anche al fine di predisporre un programma di intervento con previsione delle prescrizioni idonee, da un lato, ad assicurare la rieducazione del reo e, dall’altro, a prevenire il pericolo di commissione di nuovi reati.
Pertanto, il comportamento del condannato che, dopo aver chiesto la concessione della misura alternativa in esame, faccia perdere le sue tracce, dimostra, senza alcun dubbio, la mancanza di volontà collaborativa con gli operatori del servizio sociale che hanno lo specifico compito di formulare proposte sulla base delle informazioni raccolte. Ne consegue che l’irreperibilità del condannato ben può essere valutata in chiave negativa dal Tribunale di sorveglianza ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, in quanto tale comportamento si pone in netto contrasto con le finalità proprie di detto istituto (Sez. 1, n. 811 del 07/02/1996, COGNOME, Rv. 204015).
Nel caso di specie, come rilevato nello stesso provvedimento impugnato, emerge dagli atti e dalla nota del Carabinieri del 2 aprile 2024 che, presso l’abitazione indicata dal ricorrente (INDIRIZZO, risulta risiedere altra persona sin dalla data 1 ottobre 2021, non ravvisandosi quindi errori nelle ricerche operate dei Carabinieri.
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 05/07/2024