Ipotesi Lieve Stupefacenti: La Cassazione Chiarisce i Criteri di Esclusione
Nel vasto panorama del diritto penale, la distinzione tra diverse fattispecie di reato è fondamentale per garantire una giustizia equa e proporzionata. Un caso emblematico è quello che riguarda gli stupefacenti, dove la legge prevede un’ipotesi lieve stupefacenti per fatti di minore gravità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza i criteri per valutare quando tale ipotesi possa essere esclusa, sottolineando che non basta considerare solo la quantità di droga ceduta.
Il Caso in Esame: Cessione Reiterata di Cocaina ed Eroina
Il caso sottoposto alla Suprema Corte riguardava un soggetto condannato per la cessione illecita e reiterata di sostanze stupefacenti, nello specifico cocaina ed eroina. L’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi lieve prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La difesa sosteneva che la condotta dovesse essere considerata di minore entità. Tuttavia, sia il tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano respinto questa tesi, e la Cassazione ha confermato la loro decisione, dichiarando il ricorso inammissibile.
La Decisione della Corte e l’Ipotesi Lieve Stupefacenti
La Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso presentato era una semplice riproposizione di argomenti già ampiamente e correttamente valutati dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva basato la sua decisione su una valutazione complessiva e cumulativa di diversi elementi, che andavano ben oltre il mero dato ponderale della sostanza. La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che per escludere l’ipotesi lieve stupefacenti, i giudici di merito hanno correttamente valorizzato una serie di elementi fattuali che, nel loro insieme, delineavano un quadro di attività tutt’altro che occasionale o di minima offensività. Gli elementi chiave sono stati:
* La pluralità degli acquirenti: Il fatto che lo spacciatore servisse diversi clienti indicava un’attività strutturata e non un episodio isolato.
* La varietà della sostanza: La cessione di droghe di tipo diverso (cocaina ed eroina) suggeriva una maggiore capacità organizzativa e un inserimento più profondo nel mercato illegale.
* Il numero di cessioni: La reiterazione delle vendite nel tempo è stata un fattore decisivo per dimostrare la non occasionalità della condotta.
Questi fattori hanno portato i giudici a ritenere che l’imputato si fosse approvvigionato di una quantità notevole di stupefacente proprio per far fronte a una domanda costante e numerosa. Di conseguenza, l’attività non poteva essere qualificata come di lieve entità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione: la valutazione per l’applicazione dell’ipotesi lieve stupefacenti non è un mero calcolo matematico basato sul peso della droga. Il giudice deve condurre un’analisi globale della condotta, considerando tutti gli indici sintomatici della sua gravità. La pluralità di clienti, la diversità delle sostanze e la sistematicità delle cessioni sono indicatori che, se presenti, possono legittimamente portare a escludere il beneficio di una pena più mite, anche se le singole quantità cedute non sono ingenti. Questa pronuncia riafferma un principio di concretezza, ancorando la qualificazione giuridica del fatto alla sua reale dimensione offensiva.
Perché la Corte ha escluso l’applicazione dell’ipotesi lieve di reato?
La Corte ha escluso l’ipotesi lieve perché la condotta dell’imputato non era occasionale. La decisione si è basata sulla valutazione complessiva di più elementi: la pluralità di acquirenti, la varietà delle sostanze stupefacenti cedute (cocaina ed eroina) e il numero elevato di cessioni.
Quali elementi sono determinanti per valutare la non occasionalità dello spaccio?
Oltre al dato quantitativo della droga (dato ponderale), sono determinanti la presenza di una clientela diversificata, la capacità di offrire differenti tipi di sostanze e la frequenza delle vendite. Questi fattori indicano un’attività strutturata e non un episodio sporadico.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36336 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36336 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata riqualificazione del fatto connesso alla reiterata illecita cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina nella ipotesi lie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censur adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato, cumulativamente, non solo il dato ponderale dello stupefacente comunque nel complesso significativo, ma soprattutto la pluralità degli acquirenti, la varietà di sostanza, il numero di cessioni, elementi che hanno porta a ritenere che il ricorrente si fosse approvvigionato per una notevole quantità di stupefacente al fine di soddisfare le numerosissime richieste, in tal modo dando conto dei plurimi elementi che avevano fatto escludere l’occasionalità della condotta;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/2025.