Ipotesi Lieve Stupefacenti: Non Basta la Quantità, Conta il Contesto
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi sui criteri per la configurabilità dell’ipotesi lieve stupefacenti, prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti. La pronuncia chiarisce che per escludere tale fattispecie di minore gravità, il giudice non deve basarsi su un singolo elemento, ma su una valutazione complessiva di tutti gli indizi, quali la quantità, le modalità di confezionamento e di occultamento della sostanza. Questo approccio multifattoriale è cruciale per distinguere lo spaccio occasionale da un’attività più strutturata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un giovane contro la sentenza della Corte di Appello che lo aveva condannato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’imputato era stato trovato in possesso di cocaina, suddivisa in sessanta involucri. Le analisi avevano rivelato la presenza di un principio attivo di circa 25 grammi, quantità ritenuta idonea al confezionamento di ben 146 dosi.
A rendere il quadro ancora più serio erano state le modalità di occultamento della droga. Una parte della sostanza era stata rinvenuta sull’autovettura del ricorrente, ancorata alla scocca esterna tramite l’uso di un magnete. Tale espediente, secondo i giudici di merito, denotava un’astuzia e una pianificazione incompatibili con un’attività di spaccio meramente occasionale o di lieve entità.
La Decisione della Corte e l’Ipotesi Lieve Stupefacenti
La difesa dell’imputato aveva incentrato il ricorso sulla richiesta di riqualificare il reato nella fattispecie di ipotesi lieve stupefacenti, sostenendo che le circostanze non fossero tali da configurare un reato di particolare gravità. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la valutazione già effettuata dalla Corte di Appello.
I giudici supremi hanno ribadito che il ricorso non faceva altro che riproporre le stesse argomentazioni già adeguatamente respinte nel precedente grado di giudizio. La Corte di Appello aveva infatti correttamente valorizzato una pluralità di elementi che, letti congiuntamente, escludevano la possibilità di applicare la norma più favorevole.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si fonda su un’analisi cumulativa degli indizi, considerati nel loro insieme come prova di una condotta non occasionale. I punti chiave sono stati:
1. Il dato ponderale: La quantità di principio attivo, sufficiente per 146 dosi, è stata ritenuta di per sé significativa e non trascurabile.
2. La modalità di suddivisione: Il confezionamento in 60 involucri è stato interpretato come un chiaro segnale di un’attività destinata alla vendita al dettaglio e non a un consumo personale o a una cessione sporadica.
3. La modalità di occultamento: L’utilizzo di un magnete per nascondere la droga all’esterno del veicolo è stato considerato un elemento qualificante, indicativo di un livello di organizzazione e professionalità che mal si concilia con la lieve entità del fatto.
La Corte ha quindi concluso che la somma di questi elementi (quantità, frazionamento e occultamento) delineava un quadro probatorio solido, sufficiente a escludere l’occasionalità della condotta e, di conseguenza, a negare l’applicazione dell’ipotesi lieve stupefacenti.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione sui criteri di valutazione del reato di spaccio. La lezione che se ne trae è che la qualificazione giuridica del fatto non può dipendere da una valutazione isolata di un singolo parametro, come il solo peso della sostanza. Al contrario, il giudice è tenuto a un’analisi globale e contestualizzata, che tenga conto di tutti gli aspetti della condotta. Le modalità operative, l’organizzazione e gli espedienti utilizzati per eludere i controlli diventano indicatori decisivi per misurare la gravità del reato e l’effettiva pericolosità sociale del comportamento, orientando così la decisione sulla concessione o meno del più mite trattamento sanzionatorio.
Quando si può escludere l’ipotesi lieve di spaccio di stupefacenti?
L’ipotesi lieve può essere esclusa quando una valutazione complessiva di più elementi (come quantità, confezionamento, modalità di occultamento) indica che la condotta non è occasionale ma denota un certo grado di organizzazione.
Quali elementi ha considerato la Corte per negare il reato di lieve entità in questo caso?
La Corte ha considerato tre elementi principali in modo cumulativo: il dato ponderale significativo (idoneo a 146 dosi), la suddivisione della sostanza in 60 involucri pronti per la vendita e la particolare modalità di occultamento (con un magnete sulla scocca dell’auto).
La sola quantità di droga è sufficiente per escludere l’ipotesi lieve?
Secondo questa ordinanza, la valutazione non si basa solo sulla quantità. Sebbene il dato ponderale fosse significativo, è stata la sua analisi congiunta con le modalità di confezionamento e occultamento a determinare l’esclusione della fattispecie di lieve entità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36298 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36298 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PUTIGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I
visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di COGNOME NOME e la memoria del difensore con cui si insiste per fondatezza del ricorso
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi lie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censur adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato, cumulativamente, non solo il dato ponderale dello stupefacente, comunque significativo (poiché la sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in sessanta involucri per una complessiva percentuale di principio attivo di circa 25 grammi era idonea alla predisposizione di 146 dosi), ma anche la particolare modalità di suddivisione, di occultamento dello stupefacente (parte del quale era ancorato con l’utilizzo di un magnete alla scocca dell’autovettura) ed il luogo in cui veniva rinvenuta indos e sull’auto del ricorrente, in tal modo dando conto dei plurimi elementi che avevano complessivamente fatto escludere la occasionalità della condotta;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/2025.