Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9779 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9779 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 01/01/1960
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
rilevato che, con tre motivi di ricorso, NOME COGNOME ha dedotto: 1) il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 73, comma 5, TU Stup. ed il correlato vizio di motivazione (dolendosi, in particolare, della mancata qualificazione giuridica del fatto nella c.d. ipotesi lieve, in quanto la concentrazione del principio attivo pari al 20% dello stupefacente sequestrato, avrebbe dovuto indurre il giudice a qualificare il fatto in tali termini ridimensionandone la gravità, atteso lo scadente profilo qualitativo della sostanza; censurabile sarebbe, sul punto, il giudizio espresso dalla Corte d’appello che avrebbe negato detta riqualificazione valorizzando il numero di dosi medie singole ricavabili dallo stupefacente del tipo cocaina, pari a 2340, che rendeva palese secondo la Corte territoriale la facilità di approvvigionamento della sostanza da parte dell’imputato, presupponendo l’esistenza di contatti dello stesso con ambiente criminali, escludendone la trascurabile offensività); 2) il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 62-bis, cod. pen. ed il correlato vizio di motivazione sul punto (dolendosi, in particolare, del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante fosse stato fatto rilevare che le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio fossero di fatto una confessione, avendo ammesso i fatti escludendo la responsabilità del coimputato, così rendendo palese l’appartenenza della valigia contenente lo stupefacente; le invocate attenuanti avrebbero dovuto essere concesse sia per le difficoltà linguistiche e di espressione dell’imputato, cittadino extracomunitario di etnia magrebina, sia per l’adeguamento della pena al fatto, sicché censurabile si appalesa la motivazione della sentenza che le ha negate anche per la negativa personalità del reo desunta dai precedenti penali di cui uno specifico, motivazione definita assertiva ed apparente, alla luce della spontanea assunzione di responsabilità dell’intero quantitativo contenuto nella valigia, risultando peraltro non dirimente il riferimento ai precedenti penali, assai risalenti nel tempo e non riguardanti reati analoghi a quello contestato); 3) il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 132, 133, 20-bis, cod. pen. e 545-bis, cod. proc. pen. ed il correlato vizio motivazionale (dolendosi, in particolare, della mancata determinazione della pena base nel minimo edittale di sei anni anziché da anni sette, cui sarebbe seguito il diniego della richiesta di pena sostitutiva, ciò che assumeva rilievo in quanto, ove la richiesta difensiva di attenuazione della pena fosse stata accolta, già per il solo rito abbreviato la pena sarebbe stata di 4 anni di reclusione ed euro 17.333,00 di multa tale consentire la sostituzione); Corte di Cassazione – copia non ufficiale ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili perché riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti
argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, prefigurando peraltro una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, e comunque manifestamente infondati perché inerenti ad asserita contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 2/3 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali il quadro probatorio consentiva di escludere, anzitutto, il riconoscimento della c.d. ipotesi lieve, valorizzando i giudici di merito il numero di dosi medie single ricavabili da tutto lo stupefacente sequestrato, pari a 2340, del tipo cocaina, dato ponderale sicuramente rilevante che rendeva palese la facilità di approvvigionamento di tale sostanza da parte dell’imputato, presupponendo l’esistenza di contatti del medesimo con ambienti criminali, non potendo dunque il fato essere considerato di trascurabile offensività; analogamente è a dirsi quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, escluse per l’inesistenza di situazioni con connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva considerazione ai fini della quantificazione della pena, non avendo l’imputato, si legge in sentenza, ammesso il fatto contestatogli, inoltre valorizzando a sua negativa personalità, derivante dia precedenti penali di cui uno specifico; infine, quanto all’entità della pena inflitta, superiore ad anni quattro di reclusione, i giudici hanno escluso l’accoglibilità della pena sostitutiva);
Ritenuto che, al cospetto di tale motivazione, tutti i motivi sono da considerarsi anzitutto inammissibili in quanto generici per aspecificità, essendo evidente come gli stessi non si siano confrontati con la sentenza impugnata, finendo per essere replicati in maniera pedissequa in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica; ed è pacifico che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157 – 01);
Ritenuto, poi: 1) quanto al mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, TU stup. che il ragionamento della Corte appare del tutto immune dai denunciati vizi, essendo coerente con le emergenze processuali che davano conto di un consistente dato ponderale, rendendo logico l’approdo argonnentativo circa lo stabile inserimento del ricorrente in ambienti criminali, dovendosi, peraltro, ribadire che in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche all’esito della formulazione normativa introdotta dall’art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv. 263651 – 01); e, nella specie, proprio il dato ponderale risultava negativamente assorbente, escludendo la rilevanza degli altri indici normativi); 2) quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, prive di pregio sono le censure difensive circa la mancata valorizzazione della confessione dell’imputato, a fronte della valorizzazione del fattore costituito dai precedenti penali dell’imputato, dovendosi ribadire che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419 – 01); 3) quanto, infine, al trattamento sanzionatorio, il giudizio espresso dalla Corte territoriale quanto alla mancata applicazione della pena sostitutiva è incensurabile, in quanto il diniego conseguiva ex lege atteso che, in base all’art. 20-bis, comma 2, cod. pen. “la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a quattro anni”; con riferimento, invece, alla congruità della pena inflitta, la motivazione dei giudici di appello non può ritenersi censurabile, anche alla luce di quanto argomentato sul punto dal primo, giudice, dovendosi peraltro ribadire che in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283 – 01); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2025
Il Presidente