Ipotesi Lieve Stupefacenti: Quando la Quantità e l’Occultamento la Escludono
L’ipotesi lieve stupefacenti, prevista dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti, rappresenta una circostanza attenuante di fondamentale importanza nel diritto penale, capace di ridurre significativamente la pena per chi commette reati legati alla droga. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione complessiva del fatto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito quali elementi possono portare a escludere tale beneficio, focalizzandosi sulla quantità della sostanza e sulle modalità della condotta.
I Fatti del Caso: Trasporto Occulto di un Ingente Quantitativo
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. La difesa contestava la mancata riqualificazione del reato nella più mite ipotesi lieve stupefacenti. L’imputato era stato trovato in possesso di un considerevole quantitativo di hashish, sufficiente a confezionare ben 1811 dosi. L’elemento che aggravava la sua posizione era la modalità con cui la sostanza veniva trasportata: era stata occultata all’interno di un’autovettura appositamente modificata per renderla funzionale al trasporto clandestino.
La Decisione della Corte e l’Ipotesi Lieve Stupefacenti
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. La Suprema Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente motivato la sua scelta di non applicare l’attenuante, basandosi su una valutazione congiunta di due fattori decisivi.
Il Criterio della Quantità: Oltre il Semplice Dato Ponderale
Il primo elemento valorizzato è stato il dato ponderale. Una quantità di stupefacente capace di generare oltre 1800 dosi è stata considerata di per sé “significativa”. Sebbene la quantità da sola non sia sempre determinante, un volume così ingente costituisce un primo, forte indizio contrario alla lieve entità del fatto.
Le Modalità di Occultamento come Indice di Professionalità
Il secondo e forse più cruciale elemento è stata la modalità di occultamento. La modifica strutturale di una parte dell’automobile per creare un nascondiglio ad hoc è stata interpretata come un chiaro indicatore di premeditazione e di una certa “professionalità” criminale. Questo stratagemma suggerisce che l’attività non fosse occasionale o estemporanea, ma parte di un’operazione organizzata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha specificato che i due elementi – l’ingente quantità e la modalità organizzata di trasporto – devono essere valutati “cumulativamente”. La loro combinazione dipinge un quadro che è incompatibile con la ratio dell’ipotesi lieve stupefacenti. Quest’ultima è pensata per condotte marginali, caratterizzate da una minore offensività e da un ridotto allarme sociale. Al contrario, l’utilizzo di un veicolo modificato per il trasporto clandestino di un grande quantitativo di droga denota una pianificazione e una pericolosità che superano la soglia della lieve entità. La Corte ha quindi concluso che questi plurimi elementi escludevano in modo netto l’occasionalità della condotta, rendendo la decisione della Corte d’Appello immune da censure.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza rafforza un principio consolidato nella giurisprudenza: la valutazione per il riconoscimento dell’ipotesi lieve deve essere globale e analitica. Non ci si può fermare a un singolo aspetto, ma occorre considerare tutte le circostanze del caso concreto. In particolare, la presenza di indici di pianificazione e organizzazione, come la predisposizione di mezzi sofisticati per l’occultamento, assume un peso determinante. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la difesa volta a ottenere il riconoscimento della lieve entità deve non solo minimizzare la quantità, ma anche dimostrare l’assenza di elementi che suggeriscano una professionalità o una stabile dedizione all’attività illecita.
Quando può essere esclusa la qualificazione del reato come ipotesi lieve stupefacenti?
L’ipotesi lieve può essere esclusa quando la valutazione complessiva del fatto evidenzia una gravità non contenuta. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto decisivi due elementi valutati congiuntamente: la quantità significativa di stupefacente (idonea a produrre 1811 dosi) e le particolari modalità di occultamento, che prevedevano la modifica di un’auto per il trasporto clandestino.
La sola quantità di droga è sufficiente per negare l’ipotesi lieve?
Dal testo si evince che il dato ponderale (la quantità) è un elemento “significativo”, ma la decisione si basa su una valutazione “cumulativa” che include anche le modalità della condotta. L’ordinanza sottolinea come la combinazione della quantità con la modalità organizzata di occultamento sia stata determinante per escludere l’occasionalità e, di conseguenza, l’ipotesi lieve.
Qual è stato l’esito finale del ricorso e quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36295 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36295 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MANFREDONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata riqualificazione del fatto nella ipotes lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censur adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato, cumulativamente, non solo il dato ponderale dello stupefacente comunque significativo (poiché la sostanza stupefacente del tipo hashish rinvenuta era idonea alla predisposizione di 1811 dosi), ma anche la particolare modalità di occultamento dello stupefacente attraverso la modifica di parte dell’auto (resa funzionale al suo trasporto clandestino), in tal modo dando conto dei plurimi elementi che avevano complessivamente fatto escludere la occasionalità della condotta;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/2025.